CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 47037/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/05/1966 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE di APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA] udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia - pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, ed in applicazione dell'accordo tra le parti intervenuto ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo i reati per i quali l'imputata aveva riportata condanna con sentenza del Tribunale di Lanciano del 6/11/2013 avvinti in continuazione con quello già giudicato nel proc. n. 1657/2010 Rg N.R., definito con sentenza di questa Corte in data 29/1/2019 e, per l'effetto, ha fissato la pena complessiva in anni quattro e mesi dieci di reclusione, riducendo le pene accessorie ad un periodo corrispondente alla durata della pena principale. 2. Avverso detta sentenza avevano proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputata, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivo unico di impugnazione profili di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., con riguardo agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 219, comma 2, L. Fall. e 599 bis cod. proc. pen. 3. Nelle more della trattazione del ricorso, l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire rituale rinuncia all'impugnazione, con dichiarazione del 28/10/2021 depositata in cancellaria 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], corredata di procura speciale dell'interessata. 4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 3 dicembre 2021