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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 23334/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36305-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] lavoratori autonomi R.G.N.36305/2018 Cron.

Rep.

Ud.30/05/2024 CC avverso la sentenza n. 153/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 02/07/2018 R.G.N. 139/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 2.7.2018, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di differenze contributive rivenienti da un accertamento di maggior reddito effettuato in suo danno dall’Agenzia delle Entrate, successivamente definito con accertamento per adesione avanti al giudice tributario; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 346 c.p.c. per avere la Corte di merito accolto l’appello nonostante che l’INPS non avesse censurato in sede di gravame l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui, nel caso di specie, non vi sarebbe stata prova del presupposto del maggior onere contributivo; che, al riguardo, i giudici territoriali, dopo aver rilevato che il gravame dell’INPS era incentrato sul presupposto che l’accertamento per adesione rendesse incontestabile il verbale di accertamento basato sugli studi di settore, che doveva perciò considerarsi prova sufficiente del credito vantato, hanno rigettato l’eccezione di giudicato interno sul rilievo che “nel momento in cui l’INPS invoca la […] sufficienza dell’accertamento ispettivo per sostenere la pretesa contributiva, richiamando il precedente di questa Corte per il quale a fronte di un accertamento fondato su studi di settore grava sul contribuente l’onere di provare che la scarsa redditività sia stata determinata da variabili di mercato o da altri fatti accidentali, contesta direttamente la pronuncia nella parte in cui asserisce che non vi sarebbe prova sufficiente del credito stesso” (così la sentenza impugnata, pag. 5); che questa Corte ha da tempo chiarito che l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito e sono sindacabili da questa Corte, quale vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (così da ult.

Cass. n. 30770 del 2023, sulla scorta, tra le altre, di Cass. n. 11103 del 2020); che, tuttavia, affinché questa Corte possa esercitare tale controllo, è necessario che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1°, nn. 4 e 6, c.p.c., che impongono non soltanto la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse ai fini della censura (così da ult.

Cass. nn. 3612 del 2022 e 12776 del 2024), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così Cass. n. 28184 del 2020, cui han no dato continuità, tra le più recenti, Cass. nn. 42047 del 2021, 3760e 30378 del 2022 e 12776 del 2024, già cit.); che, nel caso di specie, tale onere non è stato compiutamente assolto da parte ricorrente, figurando nel ricorso per cassazione soltanto la trascrizione di due brevi excerpta del gravame dell’INPS e non precisandosi in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso in atto si troverebbe; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36305-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] lavoratori autonomi R.G.N.36305/2018 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 CC avverso la sentenza n. 153/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 02/07/2018 R.G.N. 139/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 2.7.2018, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di differenze contributive rivenienti da un accertamento di maggior reddito effettuato in suo danno dall’Agenzia delle Entrate, successivamente definito con accertamento per adesione avanti al giudice tributario; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 346 c.p.c. per avere la Corte di merito accolto l’appello nonostante che l’INPS non avesse censurato in sede di gravame l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui, nel caso di specie, non vi sarebbe stata prova del presupposto del maggior onere contributivo; che, al riguardo, i giudici territoriali, dopo aver rilevato che il gravame dell’INPS era incentrato sul presupposto che l’accertamento per adesione rendesse incontestabile il verbale di accertamento basato sugli studi di settore, che doveva perciò considerarsi prova sufficiente del credito vantato, hanno rigettato l’eccezione di giudicato interno sul rilievo che “nel momento in cui l’INPS invoca la […] sufficienza dell’accertamento ispettivo per sostenere la pretesa contributiva, richiamando il precedente di questa Corte per il quale a fronte di un accertamento fondato su studi di settore grava sul contribuente l’onere di provare che la scarsa redditività sia stata determinata da variabili di mercato o da altri fatti accidentali, contesta direttamente la pronuncia nella parte in cui asserisce che non vi sarebbe prova sufficiente del credito stesso” (così la sentenza impugnata, pag. 5); che questa Corte ha da tempo chiarito che l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito e sono sindacabili da questa Corte, quale vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (così da ult. Cass. n. 30770 del 2023, sulla scorta, tra le altre, di Cass. n. 11103 del 2020); che, tuttavia, affinché questa Corte possa esercitare tale controllo, è necessario che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1°, nn. 4 e 6, c.p.c., che impongono non soltanto la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse ai fini della censura (così da ult. Cass. nn. 3612 del 2022 e 12776 del 2024), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così Cass. n. 28184 del 2020, cui han no dato continuità, tra le più recenti, Cass. nn. 42047 del 2021, 3760e 30378 del 2022 e 12776 del 2024, già cit.); che, nel caso di specie, tale onere non è stato compiutamente assolto da parte ricorrente, figurando nel ricorso per cassazione soltanto la trascrizione di due brevi excerpta del gravame dell’INPS e non precisandosi in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso in atto si troverebbe; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov
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