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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45733/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale allo stesso ascritti quale amministratore e socio illimitatamente responsabile della "Nordovest costruzioni" sas, dichiarata fallita il 21 dicembre 2010 (capo A); mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i residui reati in contestazione, procedendo alla rideterminazione della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la mancata notificazione all'imputato della citazione in appello.

L'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore.

La Corte di appello ha eseguito una sola notificazione al difensore in proprio.

Non vi è traccia della notificazione all'imputato personalmente.

2.2. Con il secondo motivo chiede la derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice,

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo è fondato. 2.1, Dagli atti del fascicolo — cui il giudice di legittimità ha accesso essendo dedotto un error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001 Policastro, Rv. 220092) — risulta che la citazione in appello è stata notificata soltanto al difensore di fiducia dell'imputato: risulta un attestato di consegna della citazione, tramite posta elettronica certificata, in data 22 ottobre 2021, effettuata al difensore "in proprio".

Non vi è traccia della notificazione all'imputato, che nelle more la cancelleria di questa sezione ha ricercato, senza esito, anche presso la cancelleria del giudice di secondo grado.

Al riguardo va chiarito: - che, secondo la giurisprudenza più avvertita, quando, come nella specie l'imputato sia domiciliato presso lo studio del difensore, può essere valida la notificazione effettuata anche mediante consegna al difensore di fiducia di un'unica copia dell'atto da notificare; - che, tuttavia, affinché la notificazione sia valida deve risultare che l'atto viene consegnato al difensore sia in proprio, sia nella qualità di domiciliatario dell'interessato (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313 - 01).

Condizione che, nella specie, difetta.

2.2. Pertanto si versa in un caso di omessa citazione a giudizio dell'imputato che dà luogo a una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen..3.

Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale allo stesso ascritti quale amministratore e socio illimitatamente responsabile della "Nordovest costruzioni" sas, dichiarata fallita il 21 dicembre 2010 (capo A); mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i residui reati in contestazione, procedendo alla rideterminazione della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la mancata notificazione all'imputato della citazione in appello. L'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore. La Corte di appello ha eseguito una sola notificazione al difensore in proprio. Non vi è traccia della notificazione all'imputato personalmente. 2.2. Con il secondo motivo chiede la derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice, 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1, Dagli atti del fascicolo — cui il giudice di legittimità ha accesso essendo dedotto un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Policastro, Rv. 220092) — risulta che la citazione in appello è stata notificata soltanto al difensore di fiducia dell'imputato: risulta un attestato di consegna della citazione, tramite posta elettronica certificata, in data 22 ottobre 2021, effettuata al difensore "in proprio". Non vi è traccia della notificazione all'imputato, che nelle more la cancelleria di questa sezione ha ricercato, senza esito, anche presso la cancelleria del giudice di secondo grado. Al riguardo va chiarito: - che, secondo la giurisprudenza più avvertita, quando, come nella specie l'imputato sia domiciliato presso lo studio del difensore, può essere valida la notificazione effettuata anche mediante consegna al difensore di fiducia di un'unica copia dell'atto da notificare; - che, tuttavia, affinché la notificazione sia valida deve risultare che l'atto viene consegnato al difensore sia in proprio, sia nella qualità di domiciliatario dell'interessato (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313 - 01). Condizione che, nella specie, difetta. 2.2. Pertanto si versa in un caso di omessa citazione a giudizio dell'imputato che dà luogo a una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen..3. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello
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