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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05357/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Filippo [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione.

2. Propone ricorso Filippo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si era lamentata la mancata assunzione di una testimonianza.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo, reiterativo di una doglianza già esaminata e correttamente risolta dalla Corte territoriale.

La Corte di appello ha specificamente motivato, così come il primo giudice, in ordine alla mancanza dei presupposti per disporre ex art. 507 cod. proc. pen. l'assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], e l'omesso esercizio del potere-dovere previsto da tale norma può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149), circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

Inoltre, nel contrastare la valutazione della Corte di appello sulla mancanza dell'assoluta necessità di assumere la prova, il ricorrente ha lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.

Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).4.

All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc-. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini /[OSCURATO:PERSONA]0 S TATA íN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Filippo [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione. 2. Propone ricorso Filippo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si era lamentata la mancata assunzione di una testimonianza. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo, reiterativo di una doglianza già esaminata e correttamente risolta dalla Corte territoriale. La Corte di appello ha specificamente motivato, così come il primo giudice, in ordine alla mancanza dei presupposti per disporre ex art. 507 cod. proc. pen. l'assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], e l'omesso esercizio del potere-dovere previsto da tale norma può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149), circostanza non ravvisabile nel caso di specie. Inoltre, nel contrastare la valutazione della Corte di appello sulla mancanza dell'assoluta necessità di assumere la prova, il ricorrente ha lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc-. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini /[OSCURATO:PERSONA]0 S TATA íN
Sentenza Cassazione n. 05357/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris