CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 maggio 2021
Cassazione n. 16869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 2470/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] — AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del presidente pro tempore, e l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro-tempore JGZ's) iiaN) avverso: la sentenza nr.. 467/2021 emessa inter partes il 15.5.2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]. distac. di Pescara IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dall'intimato e letto l'atto di annullamento del diniego della definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi del d.l. 119/2018; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte delle intimate P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. Lucio N politano [OSCURATO:PERSONA] oggi, 7. ) [OSCURATO:PERSONA] r‘