CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 831 del 09/06/2021 la Sesta Sezione della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, senza articolare specifici motivi di ricorso, ma deducendo complessivamente la ricorrenza di un errore di fatto con riferimento in particolare a: - pag. 24 della sentenza, quanto alla finalità dell'acquisizione probatoria richiesta quale condizione per l'accesso al rito abbreviato; - pag. 25 della sentenza quanto alla mancata considerazione da parte della Corte della portata dell'esame di riscontro ex art. 195 cod. proc. pen. che verteva sul tema essenziale del giudizio, ovvero l'acquisizione documentale avvenuta ai fini dell'elaborazione dell'accusa, con violazione del diritto di difesa e diritto dell'imputato a interrogare tutte le fonti di prova proposte nei suoi confronti, con motivazione tra l'altro contraddittoria; - pag. 25 della sentenza quanto alla mancata considerazione del profilo assolutorio di cui ai motivi di ricorso notoriamente ammesso dalla dottrina e comunque tenuto conto dell'assorbimento del titolo di reato in altro che implica quale effetto l'impossibilità di accedere all'impugnazione da parte del P.M., il ridimensionamento della imputazione originaria grazie all'assorbimento impediva la doglianza appellatoria del P.M.; - pag. 26 della sentenza sul ne bis in idem, avendo errato la Corte nel ritenerne l'insussistenza dopo la sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale che si occupa finalmente del giudicato sostanziale, ne dovrebbe derivare un travolgimento dei reati concorrenti; - pag. 26 della sentenza perché erra la sentenza che non considera la doglianza del ricorrente che aveva attinto la motivazione, deficitaria perché meramente assertiva, senza indicazione di elemento probatorio alcuno ai fini della configurazione della consorteria, contrariamente alle posizioni di Avellino, Nicotra ed altri; - pag. 27 della sentenza perché la Corte di cassazione non ha considerato che era stato dedotto in ricorso ogni profilo di doglianza sull'attribuzione del ruolo di capo, mentre la sentenza impugnata si limita come per altri aspetti a richiamare il dictum della sentenza di merito, ma omette del tutto l'indagine provocata dal ricorso e su cui avrebbe dovuto esserci specifica decisione; - pag. 27 della sentenza quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152 del 1991; è la stessa Corte di cassazione ad ammettere che mai vi fu rituale appello da parte del P.M. e non vi era spazio per una presunta congetturata estensione a tale profilo della dedotta impugnazione procuratoria; - pag. 28 della sentenza quanto ai capi relativi alle estorsioni, atteso che il ricorso aveva posto all'attenzione della Corte la dimensione dimostrativa, con carenza motivazionale sul punto, dei dati che consentivano la qualificazione dei fatti e il giudizio di responsabilità soggettiva; la Corte richiama il dictum di merito, ma non supera il contrasto dedotto in ricorso tra il decisum provvisorio e il vizio dedotto con il ricorso medesimo. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con argomentazioni manifestamente infondate. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con principio esattamente pertinente per il caso in esame, che qui si intende ribadire, che, è inammissibile il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Cassazione tenuta a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria, in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile. (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], 273779- 01). 2. [OSCURATO:PERSONA] non solo non ha articolato i motivi specificamente, evidenziando con puntualità e precisione le proprie doglianze, ma si è, di fatto, limitato a ripercorrere progressivamente la motivazione della sentenza della Corte di cassazione sostanzialmente lamentandosi, tra l'altro in modo del tutto generico e aspecifico, del mancato accoglimento dei motivi di ricorso e conseguentemente delle proprie argomentazioni difensive, senza mai realmente evidenziare la ricorrenza di un errore percettivo di fatto quale presupposto del ricorso straordinario proposto. 3. In tal senso occorre considerare che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. ha carattere di straordinarietà ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori percettivi, ed essenziali, sui presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità. E', invece, escluso che il ricorso straordinario possa, anche se sfruttando la chiave di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità. Per questa ragione, prima dell'approfondimento del contenuto di un ricorso formalmente presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'atto va interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori e non, appunto, di un ricorso pieno contro la prima decisione di cassazione. 3.1. Se, come nel caso in esame, all'esito di tale delibazione, il ricorso in quanto tale risulta avere il contenuto di una piena impugnazione della originaria decisione di legittimità dovrà essere dichiarato del tutto inammissibile quale impugnazione non ammessa dall'ordinamento. A fronte di tale radicale irricevibilità dell'atto, non rileva neanche che in esso possano esservi anche delle segnalazioni di errori che, di per sé, avrebbero potuto fondare un regolare ricorso straordinario, non venendo meno la caratterizzazione dell'atto quale nuova impugnazione. Una tale previa delibazione, di norma, non ha un momento separato, ma finisce per corrispondere alla attività di verifica del contenuto. Invece, in un caso come quello di specie, la diversità dei due momenti, la qualificazione del ricorso e, poi, il suo esame in concreto, non può che essere del tutto evidente. In tal senso assolutamente univoca la modalità di articolazione del ricorso, in mancanza di un reale motivo di critica teso ad evidenziare la ricorrenza di un errore di fatto. L'impugnazione, infatti, si caratterizza per avere semplicemente richiamato in esordio la ricorrenza di un errore di fatto, senza individuarne contenuto, conseguenze e portata, limitandosi a ripercorrere pagina per pagina la parte della motivazione relativa al Grasso, sostanzialmente contestandone il contenuto e ritenendola erronea per non aver accolto le prospettazioni difensive. 4. L'esito della delibazione dimostra all'evidenza che si tratta di un nuovo ricorso "ordinario", peraltro ampiamente caratterizzato da deduzioni di mero fatto, prefiguranti una non consentita rivalutazione delle fonti di prova (documentali e dichiarative), che di per sé non rientrerebbero neanche nei motivi ammessi dall'art.606 cod. proc. pen. per il "primo" ricorso. La non riconoscibilità dell'impugnazione quale ricorso straordinario la rende intrinsecamente inammissibile ed esime da una pedissequa parcellare valutazione dei suoi contenuti alla ricerca di eventuali deduzioni che possano ricadere nel concetto di errore denunciabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s