Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2/2011
ECLI:EU:T:2011:766
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / Commissione
(causa T‑203/10)
«Aiuti di Stato – Regime di aiuti concessi dai [OSCURATO:PERSONA] a favore delle società di edilizia residenziale sociale – Aiuti esistenti – Decisione che accoglie gli impegni dello Stato membro – Decisione che dichiara compatibile un nuovo aiuto – Ricorso di annullamento – Insussistenza di incidenza individuale – Assenza di interesse ad agire – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione
della Commissione che dichiara compatibili con il mercato comune alcune modifiche apportate ad un sistema esistente di aiuti
relativo al sistema generale di finanziamento delle società di edilizia residenziale sociale – Accesso al sistema di aiuti
sulla base di criteri oggettivi e senza limitazione del numero dei potenziali beneficiari – Ricorso di una società ammissibile
a tale sistema – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 25-26, 28-30, 34-35, 42)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso di una società potenziale beneficiaria
di un aiuto di Stato, regolarmente notificato, avverso la decisione della Commissione che lo dichiara compatibile con il mercato
comune a determinate condizioni limitative – Impossibilità per i beneficiari di un nuovo aiuto di invocare conseguenze giuridiche
negative in confronto ad una situazione precedente – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 55, 58)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di
Stato E 2/2005 e N 642/2009 – [OSCURATO:PERSONA] – Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a vantaggio delle società di edilizia
residenziale sociale.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non occorre statuire sulle domande di intervento della [OSCURATO:PERSONA] BV e dell’Associazione degli investitori istituzionali
nell’immobiliare dei [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA].wonen, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] SWS.Hhvl sopporteranno
le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
[OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione degli investitori istituzionali nell’immobiliare dei [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato domanda
di intervento, sosterranno le proprie spese.