CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 09872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: JL • IL-C1 .31 I OLIFFL.Itet V et I I'Gt IGI 131.11L(4I-GC101111t. •71/JCS, ora Mediocredito italiano spa, due contratti di locazione finanziaria finalizzati all'acquisto di un immobile, meglio descritto in ricorso ed effettivamente cnngennato dalla rnnredente, nhhlinancingi al pagamento dei canoni di leasing pattuiti nei contratti. Assumendo che Efim si sarebbe resa inadempiente nel versamento dei canoni relativi a uno dei due contratti, il concedente si avvaleva della clausola risolutiva espressa, e di conseguenza agiva davanti al Tribunale di Milano chiedendo l'accertamento dell'inadempimento e dell'avvenuta risoluzione dei due contratti di locazione finanziaria in I a I C/911./I I 1.41t1C1 1.otV1IL1•31a1C1 t 11•3‘,Ilt.14.t V CJ 1•311./1 G•3•3C1, I 11.11 I1..I I 1Cl 1.1.41 I11CJI1 Il IC4 tA ,GlICJ Efim al rilascio degli immobili ed al pagamento dei canoni rimasti insoluti. Tn quel niudi7in si rngtituiva la Ffim errenendn la nullità delle clausole contenute nelle condizioni generali, data la loro vessatorietà, e proponendo domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la restituzione di tutti i canoni versati, nonché la rifusione di quanto versato per lavori di adeguamento dell'immobile, autorizzati dalla proprietà sul presupposto che fosse il concedente semmai ad essere inadempiente quanto all' obbligo di rendere l'immobile strutturalmente 141 .1 l 4..71 1141 I W 1...1111.11.11. 2. - Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda principale ritenendo l'inadempienza della concessionaria, e rigettava la domanda riconvenzionale di quest'ultima condannandola alla restituzione degli immobili oggetto di locazione finanziaria.` Efiu; prupubtu dvve[b(.; la vessatorietà della clausola risolutiva espressa, a causa del fatto che essa prescindeva dalla gravità dell'inadempimento, ed eccependo l'utilizzo contrario a buona fede che di tale clausola aveva fatto il concedente. 4.-. La Corte d'appello di Milano ha rigettato il gravame, escludendo la natura vessatoria della clausola risolutiva e confermando ; fe:Lt.0 Lompiutu i;; pgi;;;;.; g;eniu dell'inadempimento della concessionaria. 5. - Ricorre la Efim con due motivi di censura illustrati da memoria, di cui chiede il rigetto il Mediocredito italiano SPA che si è costituito con controricorso. Considerato che: e ..1,) • IrrrY,11.11 • [OSCURATO:PERSONA]/11.• %I 141 I I 1...14 1 ../14' M %I I LA 14 114 111.11M4 LI /41 I t,..._. Il 1 1..14'11 1456 e 1375 del codice civile. La tesi della ricorrente è che la concedente ha azionato la clausola risolutiva espressa in modo contrario a buona fede; e soprattutto senza aver collaborato; come la ricorrente richiedeva, a evitare la risoluzione del contratto, ed in particolare senza avere, da un lato, risposto alle richieste di rateizzazione e, per altro verso, senza avere provveduto ai lavori di 14 1.1.%I LU: d.n dt-tUdkn ie; ;te 1-11ILZIF L:a:citi L' 1.4.I4 LU; ;S:2; pieno utilizzo del bene. Osserva dunque la ricorrente che costituisce esercizio abusivo della clausola risolutiva espressa l'uso contrario al principio di buonafede e ritiene che; avendo la Corte d'appello escluso la vessatorietà della clausola, e comunque avendo ritenuto legittimo l'esercizio del diritto potestativo in essa contenuto, ha violato la suddetta regola per la quale l'utilizzo della clausola risolutiva espressa :leve e 4.41..I rea° :A2Lu7;(1u 13uu7;e.: fede.- sez.--wied-u rnuilvz; de;iwiLid be.:wpre. degli articoli 1456 e 1375 del codice civile, ma in relazione all'articolo 112 del codice di procedura civile. Osserva la ricorrente che la conclusione cui è giunta la Corte d'appello, ossia che la clausola è stata legittimamente utilizzata dalla controparte, è frutto della omessa valutazione sia dei documenti che dei fatti risultanti dal processo, ed in base ai quali emergeva chiaramente come il comportamento della Lumede;Ite. Lu;it;egiu fede; i;i eureAgeve. come la concedente non avesse dato alcuna risposta alle richieste di rateizzazione, e dunque non avesse collaborato ad evitare la risoluzione; e per altro verso, come avesse risolto il contratto pur dopo essere stata inadempiente all'obbligo di ristrutturazione dell'immobile. 8.-1 motivi possono essere esaminati insieme e sono complessivamente infondati. i7; Lui s contestc deLdue impuwidtd 111;e1 eudta interpretazione delle norme sugli ambiti della clausola risolutiva espressa, ossia sulla rilevanza della correttezza o della buona fede nell'esercizio del diritto ; che quella clausola presuppone; il motivo è inammissibile: la Corte d'appello non afferma affatto che l'esercizio del diritto potestativo, fondato sulla clausola risolutiva espressa, possa essere legittimamente esercitato anche se contrario a correttezza o a but;;;c: 0, • 1-1 . 1_ riulLubLU I • rb•ec-s %l I didppellu d; t:.• L:i.lbU LUMLn l'obbligo di correttezza o di buona fede sia stato violato. 8.2 - Infondati sono invece i due motivi nella misura in cui attribuiscono alla Corte di merito di avere errato nell'escludere il carattere vessatorio di una clausola risolutiva espressa, che prescinda dalla gravità dell'inadempimento: infatti è principio di diritto che "la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di Uí.i.ene., r 214 i.501UAriUnZ.-: del LUI; tÌLIZZU pe; un dete;;;;;;;atu ; 713 ; i1ylic, i-R.3 il i 3 il 3 Li-`• 3 3 i I ; - i i 3 i" il i3 LIVIIL4 VOI ...I V VI I LIVIA! III.. l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si ii;;;i1c; bUit4.1:;t:.; ;dirfwza:/..1". 17603/ 201.8; C4=15. t.; ozi 2016). 8.3 - Parimenti, i due motivi sono infondati nella misura in cui attribuiscono alla Corte d'appello di non aver affatto tenuto conto dei comportamenti che la stessa ricorrente aveva denunciato come indicativi della mala fede o della scorrettezza della concedente, in quanto la Corte d'appello, alle pagine 13 -15, tiene in conto le circostanze che, secondo la ricorrente, costituirebbero dimostrazione bLUn deiid Lu;;Le..Liciile, di Lui b‘iebbe, :Ad tu u;;;e:.-u l'esame o su cui non vi sarebbe stata pronuncia, ed esclude che possano rilevare ai fini indicati dalla ricorrente. Piuttosto, quindi, la censura mossa da quest'ultima si dimostra come una surrettizia richiesta di rivalutazione di quei fatti, che in questa sede deve ritenersi inammissibile. 9.- Il ricorso va pertanto rigettato. Le. p e. bt.'g u u ica ------ulbennZd iiquideA;u Lu;;K: LII un-Q..nAuvu. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. i re...A-ci e; "(kat+ ; e; I-or, va nol, _a 1-4.4 ti 1.•-. I 19 II 11.--1 nEagr.I ...7‘,/ 1 •.J1 ef al; I I 1S...../1 I %.11 giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 9.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo un