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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36225/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17168/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo stata fornita adeguata motivazione della disposta revoca dei testi a discarico, sia per la sostanziale irreperibilità di uno di essi, trasferitosi all'estero, e sia per l'inosservanza dell'onere della parte di citarli a giudizio, oltre che per la ravvisata superfluità della loro assunzione; ritenuto che le altre censure involgono questioni di fatto relative alla valutazione delle prove, sorretta da adeguata motivazione in ordine all'esclusa versione difensiva del c.d. consumo di gruppo sulla base di pertinenti massime di esperienza, convergente con quella del Giudice di primo grado, e non più suscettibile di nuovi apprezzamenti riservati al giudizio di merito (vedi le argomentazioni riportate a pag.5 della sentenza impugnata); ritenuto che la memoria del 19 settembre 2025 con motivi nuovi prodotta dalla difesa non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali ugualmente inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17168/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo stata fornita adeguata motivazione della disposta revoca dei testi a discarico, sia per la sostanziale irreperibilità di uno di essi, trasferitosi all'estero, e sia per l'inosservanza dell'onere della parte di citarli a giudizio, oltre che per la ravvisata superfluità della loro assunzione; ritenuto che le altre censure involgono questioni di fatto relative alla valutazione delle prove, sorretta da adeguata motivazione in ordine all'esclusa versione difensiva del c.d. consumo di gruppo sulla base di pertinenti massime di esperienza, convergente con quella del Giudice di primo grado, e non più suscettibile di nuovi apprezzamenti riservati al giudizio di merito (vedi le argomentazioni riportate a pag.5 della sentenza impugnata); ritenuto che la memoria del 19 settembre 2025 con motivi nuovi prodotta dalla difesa non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali ugualmente inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 36225/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris