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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 settembre 2021

Cassazione n. 09660/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 settembre 2021 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Salerno il 30 settembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lo ha dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 314 cod. pen. in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e alla relativa sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

2. Nell'interesse del Passarella ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo l'inosservanza delle norme processuali in tema di omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Eccezione, questa, tempestivamente sollevata dalla difesa in occasione dell'udienza del 2 settembre 2021 ed erroneamente rigettata dalla Corte d'appello sul rilievo che la notifica, stante l'irreperibilità dell'imputato presso il domicilio eletto, era stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia, che tuttavia precisava in udienza di non averla mai ricevuta.

Evidenzia, altresì, il ricorrente che, nel corso della successiva camera di consiglio di consiglio, la Corte d'appello, rilevata l'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato, rinviava il processo all'udienza del 14 settembre 2021, disponendo ex art. 161, comma 4, cit. la notifica - eseguita a mezzo p.e.c. il 21 luglio 2021 - del decreto di citazione a giudizio e dell'allegato verbale di udienza del 2 luglio 2021 al solo difensore di fiducia, senza notificare tali atti anche all'imputato, con la conseguente violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., tenuto conto dell'immotivata dichiarazione di irreperibilità del destinatario effettuata dall'ufficiale notificatore in occasione dell'accesso operato con il primo tentativo di notifica della citazione presso il domicilio eletto dall'imputato.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 gennaio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 19 gennaio 2022 il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nella richiesta di accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato, poiché non tiene conto delle implicazioni logicamente sottese al principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772; Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Martinuzzi, Rv. 271560), secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.

Al riguardo, inoltre, questa Corte ha precisato che, nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.

In questo caso, dì conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt.157 e 159 cod. proc. pen. (v.

Sez.

U, n. 19764 del 25 novembre 2021, ric.

D.A., informazione provvisoria).

Corretta, pertanto, deve ritenersi la decisione - assunta dalla Corte d'appello dopo aver effettuato le opportune verifiche in Cancelleria all'esito della stessa udienza di trattazione del 2 luglio 2021 - di rinviare il procedimento alla successiva udienza del 14 settembre 2021, disponendo al contempo la notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza all'imputato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cit., per avere in quell'evenienza riscontrato che la precedente notifica al difensore di fiducia non conteneva l'attestazione della spedizione dell'atto anche per conto dell'imputato, ai sensi della, testé richiamata, disposizione normativa.

Né, sulla base dei su indicati principi, avrebbe dovuto rinnovarsi un adempimento già ritualmente espletato dall'ufficiale notificatore con l'attestazione dell'irreperibilità dell'imputato nel luogo indicato nella relata, trattandosi, peraltro, di un elemento di fatto già puntualmente vagliato dalla Corte d'appello in occasione dell'udienza del 2 luglio 2021 e dalla stessa parte interessata non contestato nella successiva udienza di rinvio del 14 settembre 2021, ove il difensore di fiducia dell'imputato nulla eccepiva al riguardo.2.

Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 settembre 2021 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Salerno il 30 settembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lo ha dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 314 cod. pen. in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e alla relativa sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 2. Nell'interesse del Passarella ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo l'inosservanza delle norme processuali in tema di omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Eccezione, questa, tempestivamente sollevata dalla difesa in occasione dell'udienza del 2 settembre 2021 ed erroneamente rigettata dalla Corte d'appello sul rilievo che la notifica, stante l'irreperibilità dell'imputato presso il domicilio eletto, era stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia, che tuttavia precisava in udienza di non averla mai ricevuta. Evidenzia, altresì, il ricorrente che, nel corso della successiva camera di consiglio di consiglio, la Corte d'appello, rilevata l'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato, rinviava il processo all'udienza del 14 settembre 2021, disponendo ex art. 161, comma 4, cit. la notifica - eseguita a mezzo p.e.c. il 21 luglio 2021 - del decreto di citazione a giudizio e dell'allegato verbale di udienza del 2 luglio 2021 al solo difensore di fiducia, senza notificare tali atti anche all'imputato, con la conseguente violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., tenuto conto dell'immotivata dichiarazione di irreperibilità del destinatario effettuata dall'ufficiale notificatore in occasione dell'accesso operato con il primo tentativo di notifica della citazione presso il domicilio eletto dall'imputato. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 gennaio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 19 gennaio 2022 il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nella richiesta di accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato, poiché non tiene conto delle implicazioni logicamente sottese al principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772; Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Martinuzzi, Rv. 271560), secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. Al riguardo, inoltre, questa Corte ha precisato che, nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, dì conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt.157 e 159 cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 19764 del 25 novembre 2021, ric. D.A., informazione provvisoria). Corretta, pertanto, deve ritenersi la decisione - assunta dalla Corte d'appello dopo aver effettuato le opportune verifiche in Cancelleria all'esito della stessa udienza di trattazione del 2 luglio 2021 - di rinviare il procedimento alla successiva udienza del 14 settembre 2021, disponendo al contempo la notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza all'imputato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cit., per avere in quell'evenienza riscontrato che la precedente notifica al difensore di fiducia non conteneva l'attestazione della spedizione dell'atto anche per conto dell'imputato, ai sensi della, testé richiamata, disposizione normativa. Né, sulla base dei su indicati principi, avrebbe dovuto rinnovarsi un adempimento già ritualmente espletato dall'ufficiale notificatore con l'attestazione dell'irreperibilità dell'imputato nel luogo indicato nella relata, trattandosi, peraltro, di un elemento di fatto già puntualmente vagliato dalla Corte d'appello in occasione dell'udienza del 2 luglio 2021 e dalla stessa parte interessata non contestato nella successiva udienza di rinvio del 14 settembre 2021, ove il difensore di fiducia dell'imputato nulla eccepiva al riguardo.2. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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