CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 51216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ih/[OSCURATO:PERSONA] si è proceduto a sensi dell'art. 610 comma 5 bis c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, ritenuto il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] in continuazione con una precedente condanna dal medesimo patita, rideterminava la pena nella misura concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo il difetto di motivazione non avendo la Corte motivato sulle ragioni dell'accoglimento della richiesta delle parti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In tema di concordato in appello, si è ricordato che: - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. :129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878). 2. Se ne deduce la evidente inammissibilità della censura mossa nel ricorso, censura che risulta peraltro anche del tutto generica non essendo stati precisati i punti della pronuncia la cui motivazione sarebbe carente. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 novemb