CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 31832/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22487/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (denominazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA]. per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), e per essa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine dei ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 17 luglio 2013 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., proposto, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la decisione del giudice delegato che aveva disatteso, in particolare, la domanda di insinuazione di un credito chirografario per canoni scaduti e a scadere relativi a locazione finanziaria di uno yacht risolta prima della dichiarazione del fallimento, per inadempimento della utilizzatrice, detratto il ricavato dalla riallocazione del bene sul mercato e previa compensazione tra l'importo ricevuto dalla società in bonis a titolo di cauzione e le fatture emesse per costi e spese di recupero del bene stesso. 1.1. In particolare, dopo aver ritenuto applicabile l'art. 1526 c.c. ; Pl:attostd,- ch‘e, l'art. 72-quater .fall. - il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda relativa alla differenza tra l'ammontare dei canoni a scadere e il ricavato della riallocazione del bene, in quanto indeterminata nel quantum. 1.2. Il suddetto decreto è stato impugnato da Unicredit con ricorso affidato a quattro motivi. La curatela intimata non ha svolto difese. 1.3. Con ordinanza interlocutoria n. 10303 del 29/05/2020, la Prima sezione di questa Corte ha disposto rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite su analoga questione rilevante ai fini del decidere, avuto riguardo alla applicabilità dell'art. 72-quater I.fall. in fattispecie di risoluzione del contratto di leasing venuta in essere anteriormente alla dichiarazione di fallimento FloCal. 2. Sopravvenuta la decisione delle Sezioni Unite, la causa è stata trattata all'udienza camerale del 24 giugno 2021. CO Iaoh \ Ha es, [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo si assume la «violazione degli artt. 93, comma 3, numero 2), L.F., dell'art.72-quater L.F. e dell'art. 1526 c.c.» per avere il Tribunale affermato che «la domanda di ammissione dei canoni a scadere al netto del valore di ricollocamento del bene non merita accoglimento perché non quantificata». 2.2. Con riguardo alla medesima statuizione, il secondo mezzo lamenta altresì l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», avendo íkricorrente quantificato l'importo in discussione come differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e il futuro ricavato dalla riallocazione dello yacht sul mercato, richiedente una tempistica lunga. 2.3. Il terzo motivo prospetta la «violazione dell'art.72-quater L.F.» laddove il Tribunale ha ritenuto la relativa disciplina non applicabile «ai rapporti già cessati alla data di fallimento». 2.4. Con il quarto mezzo si lamenta la «violazione dell'art. 1526 c.c. e dell'art. 1218 c.c.» poiché, pur volendo ammettere l'applicabilità dell'art. 1526 cod. civ., erroneamente il Tribunale, dopo aver qualificato il leasing come traslativo, avrebbe circoscritto il credito «alla restituzione dei pagamenti riscossi, salva la compensazione con il credito per l'equo compenso», dimenticando «il diritto del Concedente al risarcimento del danno», in applicazione della regola posta dall'art.1218 cod. civ. in caso di inadempimento. 3. Per ragioni di priorità logica vanno esaminati preliminarmente gli ultimi due motivi. 4. Il terzo è infondato, poiché la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione della risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U, 65/1993) in base alla quale «l'art. 72 quater I.fall. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al 11 iIi \ dia di!. momento del fallimento dell'utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, solo per quest'ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l'art. 1526 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente ha l'onere, se intenda insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall'applicazione della norma da ultimo citata» (conf. Cass. 2538/2016). 4.1. Il suddetto orientamento era stato anche di recente confermato, nel senso che «in materia di insinuazione allo stato passivo dei crediti derivanti da un contratto di leasing che sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento, rientra nei poteri del giudice delegato, ai sensi degli artt. 25, comma 1, n. 8), e 92 e ss. I.fall., provvedere alla determinazione dell'equo compenso per l'uso della cosa ex art. 1526, comma 1, c.c.» (Cass. 11962/2018), con la precisazione che in caso di «leasing traslativo, risoltosi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il patto c.d. di deduzione - per mezzo del quale deve essere riconosciuto al concedente l'importo complessivo dovuto dall'utilizzatore, a titolo di ratei scaduti e a scadere nonché quale prezzo del riscatto del bene, maggiorato degli interessi moratori convenzionali, anche se decurtato del prezzo di riallocazione del bene oggetto del contratto - è nullo per contrarietà all'ordine pubblico economico ed, in particolare, alla previsione di cui all'art. 1526 c.c., applicabile in via analogica a tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore» (Cass. 21476/2017). 4.2. Nel comporre il contrasto insorto rispetto ad un diverso indirizzo di recente emersione (Cass. 8980/2019, 18545/2019, 24438/2019, 27545/2019), le Sezioni Unite hanno da ultimo 22-1S7 H.; l: cons confermato l'originario orientamento - declinato come «diritto vivente di risalente formazione», ma «ribadito anche da pronunce successive a quella portatrice di overruling» (Cass. Sez. U, 65/1993; Cass.8687/2015, 2538/2016, 21476/2017, 3945/2018, 11962/2018, 15975/2018, 3965/2019) - affermando i seguenti principi di diritto: i) in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 I.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c.; li) in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater I.fall. (Cass. Sez. U, 2061/2021; v. anche Cass. Sez. U, 2142/2021) 5. Il quarto motivo (connesso al primo) è inammissibile, poiché introduce una domanda risarcitoria - peraltro prospettata ora con riferimento alle "rate a scadere" (pag. 24) ora con riferimento alle con, a al a t "rate scadute" (pag. 25) - che appare nuova, non risultando dal ricorso la sua proposizione nel giudizio di merito. 6. Il primo motivo va rigettato alla luce del citato arresto delle Sezioni Unite n. 2061 del 2021, in base al quale il ricorrente aveva «l'onere di allegare alla domanda ex art. 93 I.fall. una stima attendibile del valore di mercato del bene al momento di deposito della stessa», poiché detto onere non è stato assolto. 7. Il secondo motivo è infine inammissibile, in quanto prospetta l'omesso esame di "fatti" che non sono in realtà fatti storici, bensì argomentazioni della parte, come tali non sussumibili nel vizio denunciato ex art. 360 n. 5) c.p.c., a norma del quale il fatto controverso e decisivo per il giudizio «deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo» (Cass. 22397/2019, 26305/2018; Cass. Sez. U, 2142/2021, in motivazione, con riferimento agli elementi interpretativi). 8. Nulla sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i