Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 26137/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1575 /20 21 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; -controricorrente – - Oggetto:giudizio di ottemperanza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Commi ssione Tributaria Regionale del la Puglia n.22/26/ 2 1 depositata il 11 / 01 /20 21 , non notificata ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale in data 11/05/2023dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente, divenuta definitiva la sentenza della CTR della Puglia sez. staccata di Foggia che annullava il diniego di rimborsoa suo tempo impugnato, a giva in sede di ottemperanza exart. 70 d.

Lgs. n. 546 del 1992 per ottenerne l’esecuzione; - la CTR adita in tale sede riteneva inammissibile il ricorso per ottemperanzasia in quanto il ricorso per ottemperanza era stato notificato a mezzo PEC e non con il ministero dell’Ufficiale giudiziario, sia in quanto detto ricorso era stato notificato prima dei30 giorni dalla messa in mora previsti per la sua proposizione; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a seimotivi di impugnazione; Consideratoche: - va esaminato per primo il sesto motivo di ricorso, con il quale si censurala sentenza impugnata per violazione dell’art. 70 c. 2 del d.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inammissibile il ricorso per ottemperanza poiché proposto prima del termine di 30 giorni dalla notifica dell'attodi messa in mora; - il motivo è infondato; - questa Corte da tempo ha chiarito che (Cass. Sez.5, Sentenza n. 15176 del 23/06/2010) i l ricorso diretto a ottenere l'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie,passate in giudicato , è ammissibile, ai sensi dell'art. 70 deld .

L gs. n. 546 del 1992, "solo dopo la scadenza del termine" fissato dalla legge per l'adempimento da parte dell'ufficio finanziarioo dell'ente locale, "o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla lo ro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario",non essendo equiparabile alla costituzione in mora la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 notificadella sentenza, effettuata a norma dell'art. 285 cod. proc. civ., che, come risulta dalla formulazione dell'art. 70, comma terzo,del citato d.

L gs. n. 546, non produce gli effetti di cui all'art.1219cod. civ.; - va peraltro sottolineato che il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazionerispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processualedi attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza daeseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perchéil suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione c oattiva delcomando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando,anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità eprecisione tipici del titolo esecutivo ; - n e deriva che, non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare al termine previsto dal comma 1 dell'art. 14 del d.P.R. n. 669 del 1996 conv ertito in legge n. 30 del 1997 , evocato in controricorso,in quanto previsto per le sole procedure esecutive , l’unicacondizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzodi U fficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, ultimaparte, del d.

L gs. 31 dicembre 1992, n. 546, termine che inquesto caso non era decorso, come è incontroverso in causa; - pertanto , correttamente la CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso perottemperanza; - la decisione che precede provoca il venir meno, per difetto di interesse,dei restanti motivi c he si incentrano sulla erroneità della pronunciaimpugnata per aver statuito l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza in quanto notificato all'amministrazione finanziaria mezzo PEC e non con il ministero dell' U fficiale giudiziario; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - trova infatti applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ( in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 114 93 del 11/05/2018) qualora la decisione dimerito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle cens ure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamentefatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'int ervenuta definitivitàdelle altre, alla cassazione della decisione stessa; - per le sopra esposte regioni quindi il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 1.400,00oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1575 /20 21 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; -controricorrente – - Oggetto:giudizio di ottemperanza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Commi ssione Tributaria Regionale del la Puglia n.22/26/ 2 1 depositata il 11 / 01 /20 21 , non notificata ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale in data 11/05/2023dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente, divenuta definitiva la sentenza della CTR della Puglia sez. staccata di Foggia che annullava il diniego di rimborsoa suo tempo impugnato, a giva in sede di ottemperanza exart. 70 d. Lgs. n. 546 del 1992 per ottenerne l’esecuzione; - la CTR adita in tale sede riteneva inammissibile il ricorso per ottemperanzasia in quanto il ricorso per ottemperanza era stato notificato a mezzo PEC e non con il ministero dell’Ufficiale giudiziario, sia in quanto detto ricorso era stato notificato prima dei30 giorni dalla messa in mora previsti per la sua proposizione; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a seimotivi di impugnazione; Consideratoche: - va esaminato per primo il sesto motivo di ricorso, con il quale si censurala sentenza impugnata per violazione dell’art. 70 c. 2 del d.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inammissibile il ricorso per ottemperanza poiché proposto prima del termine di 30 giorni dalla notifica dell'attodi messa in mora; - il motivo è infondato; - questa Corte da tempo ha chiarito che (Cass. Sez.5, Sentenza n. 15176 del 23/06/2010) i l ricorso diretto a ottenere l'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie,passate in giudicato , è ammissibile, ai sensi dell'art. 70 deld . L gs. n. 546 del 1992, "solo dopo la scadenza del termine" fissato dalla legge per l'adempimento da parte dell'ufficio finanziarioo dell'ente locale, "o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla lo ro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario",non essendo equiparabile alla costituzione in mora la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 notificadella sentenza, effettuata a norma dell'art. 285 cod. proc. civ., che, come risulta dalla formulazione dell'art. 70, comma terzo,del citato d. L gs. n. 546, non produce gli effetti di cui all'art.1219cod. civ.; - va peraltro sottolineato che il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazionerispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processualedi attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza daeseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perchéil suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione c oattiva delcomando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando,anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità eprecisione tipici del titolo esecutivo ; - n e deriva che, non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare al termine previsto dal comma 1 dell'art. 14 del d.P.R. n. 669 del 1996 conv ertito in legge n. 30 del 1997 , evocato in controricorso,in quanto previsto per le sole procedure esecutive , l’unicacondizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzodi U fficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, ultimaparte, del d. L gs. 31 dicembre 1992, n. 546, termine che inquesto caso non era decorso, come è incontroverso in causa; - pertanto , correttamente la CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso perottemperanza; - la decisione che precede provoca il venir meno, per difetto di interesse,dei restanti motivi c he si incentrano sulla erroneità della pronunciaimpugnata per aver statuito l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza in quanto notificato all'amministrazione finanziaria mezzo PEC e non con il ministero dell' U fficiale giudiziario; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - trova infatti applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ( in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 114 93 del 11/05/2018) qualora la decisione dimerito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle cens ure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamentefatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'int ervenuta definitivitàdelle altre, alla cassazione della decisione stessa; - per le sopra esposte regioni quindi il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 1.400,00oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente d
Sentenza Cassazione n. 26137/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris