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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10435/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7356-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

VICO 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controri corrente - avverso la sentenza n. 4088/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] del cellulare s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2010, in materia di Irpef, Irap ed Iva, relative ad operazioni inesistenti.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita cori controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: 1.Rileva il Collegio che nel corpo del primo motivo, con riferimento alla circostanza che l'accertamento induttivo sarebbe fondato su « processi verbali di accertamento di altri soggetti [...] mai entrati a far parte né dell'accertamento e neppure del processo», potrebbe profilarsi una questione da riconsiderare alla luce di CGUE, 16 ottobre 2019, C-189/18, Glencore, sopravvenuta alla sentenza impugnata ed alla giurisprudenza ivi indicata.

Non sussistendo l'evidenza decisoria, appare pertanto opportuno rinviare a nuovo ruolo, rimettendo il ricorso alla pubblica udienza della V Sezione di questa Corte.

P. Q. M. Ric. 2020 n. 07356 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -2- Rinvia a nuovo ruolo, rimettendo il ricorso alla pubblica udienza della V Sezione di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021 ed in quella riconvocata del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 0W, 31 MAR 2022 L CANCiLtain [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7356-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controri corrente - avverso la sentenza n. 4088/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] del cellulare s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2010, in materia di Irpef, Irap ed Iva, relative ad operazioni inesistenti. L'Agenzia delle Entrate si è costituita cori controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Rileva il Collegio che nel corpo del primo motivo, con riferimento alla circostanza che l'accertamento induttivo sarebbe fondato su « processi verbali di accertamento di altri soggetti [...] mai entrati a far parte né dell'accertamento e neppure del processo», potrebbe profilarsi una questione da riconsiderare alla luce di CGUE, 16 ottobre 2019, C-189/18, Glencore, sopravvenuta alla sentenza impugnata ed alla giurisprudenza ivi indicata. Non sussistendo l'evidenza decisoria, appare pertanto opportuno rinviare a nuovo ruolo, rimettendo il ricorso alla pubblica udienza della V Sezione di questa Corte. P. Q. M. Ric. 2020 n. 07356 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- Rinvia a nuovo ruolo, rimettendo il ricorso alla pubblica udienza della V Sezione di questa Corte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021 ed in quella riconvocata del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 0W, 31 MAR 2022 L CANCiLtain [OSCURATO:PERSONA]
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