Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42947/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di considerare lo stato di incensuratezza dell'imputato; Considerato che il secondo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato come l'imputato abbia commesso atti di resistenza a pubblico ufficiale a breve distanza di tempo e, segnatamente, in data 17 agosto 2021 e 26 agosto 2021; Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non è stata dedotta nell'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di considerare lo stato di incensuratezza dell'imputato; Considerato che il secondo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato come l'imputato abbia commesso atti di resistenza a pubblico ufficiale a breve distanza di tempo e, segnatamente, in data 17 agosto 2021 e 26 agosto 2021; Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non è stata dedotta nell'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre
Sentenza Cassazione n. 42947/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris