CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 23718/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore,2923rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 775/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 21/10/2022 R.G.N. 401/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9399/2023Numero sezionale 2923/2026Data pubblicazione 21/07/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diMessina, in riforma della pronuncia di primo grado, harespinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA]RFI s.p.a. per l'accertamento deldiritto all'inquadramento nel superiore livello di Quadro A inqualità di Direttore di macchina con decorrenza novembre2011 (o, in subordine, aprile 2012).2. La Corte ha premesso che l’art. 21, par. 1.3, CCNL settoremarittimo del 2003, prevede che l’assegnazione alle mansionisuperiori diviene definitiva qualora non sia stata disposta persostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazionedel posto di lavoro e trascorso un periodo superiore a tremesi; che potevano essere utili anche periodi più brevisommati tra loro purchè fosse provata una programmazioneiniziale della molteplicità degli incarichi ed unapredeterminazione utilitaristica di tale comportamentodatoriale in ragione di un’esigenza strutturale di sopperire acarenza in organico; nel caso di specie, era emerso che:l’ufficiale era stato imbarcato da novembre 2010 e fino allaPrimavera 2012 come Direttore di macchina per periodi,singolarmente inferiore ai 90 giorni, intervallati da breviperiodi di imbarco con mansioni proprie della qualificaposseduta o di riposo, ferie, visite mediche; che, peraltro, leassenze del personale sostituito erano maggiori dei giorni diadibizione a mansioni superiori del lavoratore (e ciò rendeva,di per sé, non univoco il dato ai fini della compiutadimostrazione della contestazione della società); che nessunelemento di prova era stato raccolto circa la preordinazionefraudolenta del datore di lavoro e nemmeno con riguardo allavacanza del posto di lavoro (elemento costitutivo del dirittoall’inquadramento superiore).Numero registro generale 9399/2023Numero sezionale 2923/20263. Per la cassazione della sentenza propone ricNoumresroo d i rialc colta generale 23718/2026Data pubblicazione 21/07/2026lavoratore con due motivi. Resiste la società concontroricorso. La trattazione del ricorso è stata rinviatadall’udienza camerale del 21.10.2025 all’odierna udienzapubblica. Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. La Procura generale ha fatto pervenire requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 primocomma, n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ.; si ribadisce il principio secondo cui, nel casodi ripetute assegnazioni per un tempo insufficiente a farescattare l’adibizione definitiva, il prestatore comunquematura il diritto alla promozione se provi che ilcomportamento del datore di lavoro concretizzi un tentativodi elusione fraudolenta del beneficio previsto dall’art. 2103c.c. ovvero, in ogni caso, una programmazione iniziale dellamolteplicità degli incarichi ad una predeterminazioneutilitaristica di siffatto comportamento; in particolare, però,per il lavoro dei marittimi, oggetto di una disciplina specialerispetto alle altre categorie, si sostiene che la Corteterritoriale non aveva considerato che il compimento delperiodo, fissato dalla contrattazione collettiva e comunquenon superiore a tre mesi, di assegnazioni a mansionisuperiori, poteva risultare anche dal cumulo di vari periodi,quando le prestazioni a mansioni superiori avessero assunto,indipendentemente da un intento fraudolentodell’imprenditore diretto ad impedire la maturazione deldiritto alla promozione, carattere di frequenza e disistematicità, desumibile dal numero di assegnazioni e daltempo intercorso tra un’assegnazione ed un'altra, come nelcaso di specie per il periodo complessivo dal 30.12.2011 al7.8-2012, in cui vi erano state ben tre assegnazioniNumero registro generale 9399/2023Numero sezionale 2923/2026all’impiego di esso lavoratore come Direttore di macchNinumae,r oc doi rnac colta generale 23718/2026Data pubblicazione 21/07/2026superamento del trimestre di applicazione.2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2103 cod. civ. e CCNL 2003 settoremarittimo, art. 21 co. 1.3, ai sensi dell’art. 360 primo comma,n. 3, per avere, la Corte territoriale, trascurato ladocumentazione prodotta dalla quale si evinceva - anche avolere dare seguito all’indirizzo più rigorista in ordine allanecessità che il lavoratore provi l’effettiva mancanza del posto- da parte della società una programmazione iniziale dellamolteplicità degli incarichi ed una predeterminazioneutilitaristica nel comportamento di adibire esso ricorrente aricoprire il ruolo di Direttore di macchina.3. I motivi, che possono essere affrontati congiuntamente perla stretta connessione, non sono fondati.4. Questa Corte ha affermato che in materia di sostituzione dilavoratore assente con diritto alla conservazione del posto conaltro lavoratore di qualifica inferiore, l'art. 2103 c.c. nonprescrive che - perché sia escluso il diritto del sostituto alladefinitiva assegnazione alle mansioni superiori - il datore dilavoro debba comunicare a quest'ultimo, in occasionedell'assegnazione anzidetta, il nominativo del sostituito e imotivi della sostituzione (fermo restando che lacontrattazione collettiva può prevedere un regime piùrigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità dellavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro. Cass.n. 24348/2006, Cass. n. 7126/2007; Cass. n. 31120/2025).5. In ordine alla distribuzione dell’onere probatorio in caso dic.d. promozione automatica, questa Corte ha più voltestatuito che grava sul lavoratore l’onere di provare che illavoratore sostituito era assente senza diritto allaconservazione del posto di lavoro, configurandosi talecircostanza come fatto costitutivo del diritto alla promozioneNumero registro generale 9399/2023Numero sezionale 2923/2026(Cass. n. 4312/2000; Cass. n. 11717/2013; CNausmse.ro din ra.c colta generale 23718/2026Data pubblicazione 21/07/20263404/2021).6. E’ stato, altresì, ritenuto – peraltro in ipotesi ove lasostituzione di personale assente, con diritto allaconservazione del posto di lavoro, si era protratta per diversianni – che la pluriennale copertura del posto da parte dellavoratore con qualifica inferiore costituisce elementopresuntivo della relativa vacanza (Cass. n. 12601/2016) e chel’assenza di abuso datoriale nell’utilizzo – per un lungoperiodo corrispondente a diversi anni - di lavoratore conqualifica inferiore per superiori mansioni, per un periodo ditempo del tutto anomalo e sproporzionato rispetto all’usualeperiodo trimestrale, si configura come una condizionenegativa (Cass. n. 31120/2025).7. E’ stato, inoltre, affermato che è rinvenibile una condottadatoriale di frode alla legge manifestata con l’adibizione amansioni superiori per periodi reiterati ma inferiori a quellominimo necessario per acquisire il diritto all’inquadramentonel superiore livello solamente sulla base del presuppostodell’insussistenza della funzione sostitutiva, che altrimenti, sesussistente, rende inconfigurabile in radice il diritto dellavoratore all’inquadramento nel livello superiore e quindi (ecorrelativamente) un comportamento fraudolento del datoredi lavoro volto ad eludere l’insorgenza di quel diritto (Cass. n.ss323s69/21025).8. Ebbene, nel caso di specie la Corte territoriale non hasovvertito l’onere probatorio, interamente gravante su chiintendeva avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2103 c.c.(nella versione precedente la novella del 2015), ed haaccertato, con rigore, la funzione sostitutiva dell’adibizione amansioni superiori nonché l’insussistenza di un intentoabusivo programmatico del datore di lavoro nell’adibizione,per periodi inferiori a 3 mesi, a mansioni superioriNumero registro generale 9399/2023Numero sezionale 2923/2026esaminando tutte le circostanze del caso cNounmecrro edit roac colta generale 23718/2026Data pubblicazione 21/07/2026(valutazione di merito insindacabile nel presente grado dilegittimità), in primo luogo sottolineando la carenza di unavacanza del posto e, dunque, l’insussistenza di un’esigenzastrutturale della società di sopperire.9. La presente pronuncia si pone in linea con la sentenza n.32369/2025 di questa Corte che ha affrontato un caso deltutto analogo al presente.10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91c.p.c.11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) paria quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltread euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generalinella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 9399/2023Numero sezionale 2923/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16N ugmieurog dni roac colta generale 23718/2026Data pubblicazione 21/07/20262026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]