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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 06890/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2700/2012 in data 15/05/2020 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì in data 03/02/2012, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata (fatto commesso in data 27/04/2007) nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, con conferma nel resto.

2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione.

Primo motivo: violazione di legge, nella specie dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo motivo: violazione di legge, nella specie dell'art. 157 cod. pen., per essere il reato ascritto estinto per prescrizione sin dal 27/10/2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

Il ricorrente omette di confrontarsi con le valutazioni espresse dalla Corte territoriale che ha ritenuto come la stipula di un contratto di locazione di un appartamento sito a breve distanza dall'obiettivo dell'azione predatoria e la presenza in loco, nel periodo antecedente la commissione del fatto, con due dei soggetti poi identificati per gli esecutori materiali del reato, è elemento di fortissima ed inequivoca valenza probatoria nel senso della partecipazione concorsuale del Natullo al reato da altri materialmente eseguito.

A questo significativo elemento probatorio si aggiunge la disponibilità di un'utenza il cui numero era stato annotato sul muro dell'appartamento condotto in locazione, e i contatti telefonici con il Beneventano (complice) subito dopo la commissione della rapina: detti elementi comprovano che il ricorrente fosse a conoscenza delle ragioni per cui gli altri occupanti dell'appartamento si erano recati in provincia di Cesena, e che lo stesso fosse perfettamente consapevole di apportare un contributo decisivo alla commissione del reato di rapina, agevolando la presenza sul territorio dei suoi complici, compiendo così attività prodromiche alla perpetrazione dell'azione criminosa.

Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nei confronti del Natullo, si sia in presenza di elementi indiziari caratterizzati da assoluta gravità (in quanto resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum"), precisione (ossia specificità), univocità (in quanto insuscettibili di diversa interpretazione) e concordanza (ossia caratterizzati da convergenza e privi di contrasto tra loro e gli altri dati e elementi certi) che, come tali, sono da ritenersi ampiamente idonei ad integrare la prova richiesta ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, n. 1897 del 11/11/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414).

3. Fondato è, invece, il secondo motivo.Si è in presenza di reato (art. 614, commi primo e quarto, cod. pen.) che, formalmente contestato, sebbene non abbia determinato alcun ulteriore aumento di pena, è da considerarsi a tutti gli effetti come autonomamente "ritenuto" rispetto all'ulteriore reato di rapina aggravata.

Tenuto conto della data di commissione del reato (27/04/2007), della pena edittale prevista dalla legge e del termine ordinario di prescrizione aumentato di un quarto a ragione degli intervenuti eventi interruttivi, in assenza di cause di sospensione, deve prendersi atto dell'intervenuta maturazione della prescrizione del reato in parola alla data del 27/10/2014, ossia in epoca antecedente a quella della pronuncia della sentenza di appello.

4. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 614, commi primo e quarto cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 614, commi primo e quarto cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 28/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2700/2012 in data 15/05/2020 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì in data 03/02/2012, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata (fatto commesso in data 27/04/2007) nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, con conferma nel resto. 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione. Primo motivo: violazione di legge, nella specie dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Secondo motivo: violazione di legge, nella specie dell'art. 157 cod. pen., per essere il reato ascritto estinto per prescrizione sin dal 27/10/2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Il ricorrente omette di confrontarsi con le valutazioni espresse dalla Corte territoriale che ha ritenuto come la stipula di un contratto di locazione di un appartamento sito a breve distanza dall'obiettivo dell'azione predatoria e la presenza in loco, nel periodo antecedente la commissione del fatto, con due dei soggetti poi identificati per gli esecutori materiali del reato, è elemento di fortissima ed inequivoca valenza probatoria nel senso della partecipazione concorsuale del Natullo al reato da altri materialmente eseguito. A questo significativo elemento probatorio si aggiunge la disponibilità di un'utenza il cui numero era stato annotato sul muro dell'appartamento condotto in locazione, e i contatti telefonici con il Beneventano (complice) subito dopo la commissione della rapina: detti elementi comprovano che il ricorrente fosse a conoscenza delle ragioni per cui gli altri occupanti dell'appartamento si erano recati in provincia di Cesena, e che lo stesso fosse perfettamente consapevole di apportare un contributo decisivo alla commissione del reato di rapina, agevolando la presenza sul territorio dei suoi complici, compiendo così attività prodromiche alla perpetrazione dell'azione criminosa. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nei confronti del Natullo, si sia in presenza di elementi indiziari caratterizzati da assoluta gravità (in quanto resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum"), precisione (ossia specificità), univocità (in quanto insuscettibili di diversa interpretazione) e concordanza (ossia caratterizzati da convergenza e privi di contrasto tra loro e gli altri dati e elementi certi) che, come tali, sono da ritenersi ampiamente idonei ad integrare la prova richiesta ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, n. 1897 del 11/11/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414). 3. Fondato è, invece, il secondo motivo.Si è in presenza di reato (art. 614, commi primo e quarto, cod. pen.) che, formalmente contestato, sebbene non abbia determinato alcun ulteriore aumento di pena, è da considerarsi a tutti gli effetti come autonomamente "ritenuto" rispetto all'ulteriore reato di rapina aggravata. Tenuto conto della data di commissione del reato (27/04/2007), della pena edittale prevista dalla legge e del termine ordinario di prescrizione aumentato di un quarto a ragione degli intervenuti eventi interruttivi, in assenza di cause di sospensione, deve prendersi atto dell'intervenuta maturazione della prescrizione del reato in parola alla data del 27/10/2014, ossia in epoca antecedente a quella della pronuncia della sentenza di appello. 4. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 614, commi primo e quarto cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 614, commi primo e quarto cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 28/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Il
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