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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 1960

Cassazione n. 13288/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1960avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dell’impugnatasentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Potenza;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 23 aprile 2025 la Corte d’Appello di Potenza,in riforma della sentenza emessa il 3 novembre 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reatodi cui agli artt. 81 cpv., 110, 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen. in relazioneall’art. 61, nn. 5) e 7), cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli per essere lo stesso estinto perprescrizione.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte d’Appello di Potenza chiedendone l’annullamento earticolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degliartt. 81 cpv., 157 e 159 cod. pen.Assumeva che, erroneamente, il giudice aveva calcolato il termine diprescrizione applicando la disciplina di cui alla legge n. 251/2005 osservandoche le condotte criminose si erano sviluppate, in esecuzione del medesimodisegno criminoso, per circa diciassette anni e fino al 1 settembre 2017.Deduceva che era consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principiosecondo il quale in caso di reato continuato il termine di prescrizione decorrevadal giorno in cui era cessata la continuazione, considerando il tempo necessarioa prescrivere previsto per i singoli reati in continuazione.Assumeva inoltre che per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31dicembre 2019 doveva essere applicata la sospensione del termine diprescrizione prevista dalla legge n. 103/2017.Osservava che nel caso di specie, poiché la data di cessazione dellacontinuazione (1 settembre 2017) cadeva nell’arco temporale di vigenza dellalegge n. 103/2017, nel calcolo della prescrizione doveva essere consideratol’ulteriore periodo di sospensione previsto dalla citata legge e pari ad anno unoe mesi sei, così che il termine prescrizionale sarebbe maturato in data 29settembre 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.La sospensione del termine di prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2017.Pertanto, in virtù della detta sospensione – che nel caso di specie è pari adanno uno, mesi tre e giorni ventuno, considerando quale termine iniziale delperiodo di sospensione la data del 2 gennaio 2024, coincidente con la scadenzadel termine per il deposito della sentenza di primo grado, e quale termine finalela data del 23 aprile 2025, coincidente con la data della pronuncia deldispositivo della sentenza di secondo grado – e considerando altresì il terminedi prescrizione prorogato dei reati contesati, pari ad anni sette e mesi sei, nonrisulta ancora decorso il termine di prescrizione per i soli reati commessi dal 3agosto 2017 (data a partire dalla quale, nel calcolo del termine di prescrizione,deve essere considerata la sospensione del termine di prescrizione previstodalla citata legge n. 103/2017) al 1 settembre 2017 (data in cui, nel caso dispecie, è cessata la continuazione).2.

Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio limitatamente ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 1 settembre2017, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Potenza per l’ulteriorecorso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi dal03/08/2017 al 01/09/2017, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso.Così deciso il 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1960avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dell’impugnatasentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Potenza;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 23 aprile 2025 la Corte d’Appello di Potenza,in riforma della sentenza emessa il 3 novembre 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reatodi cui agli artt. 81 cpv., 110, 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen. in relazioneall’art. 61, nn. 5) e 7), cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli per essere lo stesso estinto perprescrizione.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte d’Appello di Potenza chiedendone l’annullamento earticolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degliartt. 81 cpv., 157 e 159 cod. pen.Assumeva che, erroneamente, il giudice aveva calcolato il termine diprescrizione applicando la disciplina di cui alla legge n. 251/2005 osservandoche le condotte criminose si erano sviluppate, in esecuzione del medesimodisegno criminoso, per circa diciassette anni e fino al 1 settembre 2017.Deduceva che era consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principiosecondo il quale in caso di reato continuato il termine di prescrizione decorrevadal giorno in cui era cessata la continuazione, considerando il tempo necessarioa prescrivere previsto per i singoli reati in continuazione.Assumeva inoltre che per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31dicembre 2019 doveva essere applicata la sospensione del termine diprescrizione prevista dalla legge n. 103/2017.Osservava che nel caso di specie, poiché la data di cessazione dellacontinuazione (1 settembre 2017) cadeva nell’arco temporale di vigenza dellalegge n. 103/2017, nel calcolo della prescrizione doveva essere consideratol’ulteriore periodo di sospensione previsto dalla citata legge e pari ad anno unoe mesi sei, così che il termine prescrizionale sarebbe maturato in data 29settembre 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.La sospensione del termine di prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2017.Pertanto, in virtù della detta sospensione – che nel caso di specie è pari adanno uno, mesi tre e giorni ventuno, considerando quale termine iniziale delperiodo di sospensione la data del 2 gennaio 2024, coincidente con la scadenzadel termine per il deposito della sentenza di primo grado, e quale termine finalela data del 23 aprile 2025, coincidente con la data della pronuncia deldispositivo della sentenza di secondo grado – e considerando altresì il terminedi prescrizione prorogato dei reati contesati, pari ad anni sette e mesi sei, nonrisulta ancora decorso il termine di prescrizione per i soli reati commessi dal 3agosto 2017 (data a partire dalla quale, nel calcolo del termine di prescrizione,deve essere considerata la sospensione del termine di prescrizione previstodalla citata legge n. 103/2017) al 1 settembre 2017 (data in cui, nel caso dispecie, è cessata la continuazione).2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio limitatamente ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 1 settembre2017, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Potenza per l’ulteriorecorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi dal03/08/2017 al 01/09/2017, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso.Così deciso il 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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