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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22357/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [(v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge processuale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente e all'attendibilità della p.o., è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che non sussistono i dedotti vizi, posto che la Corte territoriale ha correttamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, come pure sull'attendibilità della p.o., il cui dettame è stato corroborato da molteplici riscontri estrinseci (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata che ha valorizzato i precedenti penali del ricorrente e la gravità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [(v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge processuale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente e all'attendibilità della p.o., è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che non sussistono i dedotti vizi, posto che la Corte territoriale ha correttamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, come pure sull'attendibilità della p.o., il cui dettame è stato corroborato da molteplici riscontri estrinseci (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata che ha valorizzato i precedenti penali del ricorrente e la gravità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il C
Sentenza Cassazione n. 22357/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris