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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42497/2024

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bulgaria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 novembre 2023 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di Martucci e di Kostov, il rigetto dei ricorsi presentati da Coviello e Lareglia, l'annullamento con rinvio nei confronti del solo Sileno limitatamente all'aumento della pena per la continuazione e l'inammissibilità nel resto. udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza emessa in data 20 ottobre 2022 dal Tribunale di Potenza con cui veniva dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria contestazione, e assolto per converso [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto; veniva altresì dichiarata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di cui all'art. 731 comma 5, del citato d.P.R. n. 309, così diversamente qualificati i fatti loro rispettivamente ascritti ai capi 2),3),4),5),6) e 7), ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che venivano assolti dai reati sub capo 6) e 7) per non avere commesso il fatto.

2. Hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai rispettivi difensori, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: - vizio di motivazione per omissione per avere la Corte omesso di esaminare lé doglianze sollevate con l'atto di appello in relazione alle singole condotte di detenzione e cessione contestate nei capi 3), 5) e 6); - vizio di motivazione per omissione per avere la Corte ritenuto sussistente il reato associativo senza motivare in relazione agli elementi costitutivi del reato, bypassando le numerose questioni poste dalla difesa con i motivi di gravame in ordine alla stabilità dell'accordo, alla mancata individuazione del canale di approvvigionamento, ai rapporti con gli altri presunti sodali, alla suddivisione dei ruoli e alla ripartizione dei compiti.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: -vizio di motivazione per omissione per avere la Corte distrettuale ritenuto configurato il reato associativo nonostante l'ipotizzato sodalizio avesse operato per pochi mesi ( da giugno a novembre del 2019) e il Kostov, giovane di venti anni, fosse stato ininterrottamente detenuto in carcere; per avere assertivamente ascritto al Kostov il ruolo di promotore - organizzatore nonostante lo stato di detenzione, l'assenza di contatti con i presunti accoliti, Coviello e Lareglia, la mancanza di poteri gestori e di organizzazione; - vizio di motivazione per omissione per avere la Corte di appello confermato la responsabilità anche in relazione agli episodi di cessione sub capi 3) e 5), senza affrontare le specifiche questioni dedotte con l'atto di appello.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], con plurimi motivi, ha dedotto: - violazione di legge, in relazione agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309, e vizio di motivazione per omissione, per avere la Corte distrettuale desunto la responsabilità : a) dalla mera visione dei filmati, senza che venisse accertato il contenuto della busta che il Sileno, in due occasioni, aveva ceduto al Martucci, apparendo errato il riferimento al sequestro di droga presso l'abitazione del secondo avvenuto a distanza di oltre tre mesi da tali episodi ; b) dalla riferibilità al Sileno del nome "Benetti" -che compariva nelle intercettazioni- sulla base di voci correnti, in ordine alle quali aveva riferito il teste di P.g., Corlianò; -violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e all'art. 73, comma 5, cit. d.P.R. n. 309, e vizio di motivazione per illogicità manifesta, per non avere la Corte di appello derubricato le contestate condotte di cessione nella fattispecie autonoma della lieve entità, nonostante si fosse al cospetto di due episodi e non fosse stata accertata la quantità e la qualità dello stupefacente asseritamente ceduto; - violazione di legge, in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte disposto l'aumento della pena per la recidiva mediante mero richiamo ai precedenti e senza, tuttavia, argomentare in ordine alla accresciuta pericolosità sociale del ricorrente; -violazione di legge, in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen, e vizio di motivazione per omissione per avere la Corte riconosciuto la continuazione interna tra due episodi non meglio identificati e per avere disposto l'aumento della pena per il reato satellite senza rendere motivazione alcuna; - violazione di legge, in relazione all'art. 62 - bis cod. pen., e vizio di motivazione per omissione per non avere la Corte distrettuale esposto congrue valutazioni in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il ricorso a due motivi, variamente articolati, deducendo: -violazione di legge, in relazione all'art. 74, comma 6, cit. d.P.R. n 309 e all'art.192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione, illogicità e contraddittorietà per avere la Corte distrettuale identificato nella persona dell'imputato il "Gennarino", menzionato nelle intercettazioni ambientali, e per avere la Corte ravvisato il reato associativo nonostante la mancanza degli elementi strutturali dell'associazione, così come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità.

Il difensore, nello specifico, ha dedotto la mancanza di contatti telefonici tra il Coviello e i due presunti organizzatori-promotori del sodalizio, Martucci e Kostov; ha evidenziato che "Gennarino" - di cui parlavano Martucci e Kostov nel corso dei colloqui in carcere - non sarebbe identificabile con il ricorrente, ma probabilmente con tale [OSCURATO:PERSONA], assuntore di stupefacenti e "frequentatore" dell'abitazione del Kostov.

Nel colloquio in carcere tra Kostov e Martucci del 10 settembre 2019 erano gli stessi interlocutori a rappresentare come "Gennarino" si recasse dal Martucci a prendere il "fieno ogni due giorni".

Nondimeno, Coviello aveva avuto contatti con Martucci solo in quattro occasioni nell'arco di due mesi, nel corso delle quali era stata ceduta una busta della spesa, senza che se ne conoscesse il contenuto in assenza di perquisizione.

Ha, infine, osservato il difensore come - al netto di tali incontri- non fossero stati registrati né evidenziati contatti ulteriori con gli altri presunti sodali.

Anche l'episodio del 14 febbraio 2020, relativo al sequestro di stupefacente presso l'abitazione di Martucci e di Coviello, non provava l'esistenza di uno stabile rapporto di affari inter partes, trattandosi di sostanza stupefacente confezionata in modo diverso e che il Coviello aveva acquistato da terze persone; - violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione per avere la Corte di appello confermato la condanna in relazione agli episodi di cessione contestati al capo 7) senza valutare i motivi di appello, vieppiù in ragione del fatto che la prova della contestata attività di spaccio era rappresentata dalle conversazioni telefoniche (droga parlata), senza alcun altro riscontro.

2.5. [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, ha dedotto: - violazione di legge, in relazione all'art. 74 cit. d.P.R. n 309, e vizio di motivazione per omissione, illogicità e contraddittorietà, per non avere la Corte distrettuale spiegato la ragione per la quale il "Donato" - che compare nelle intercettazioni ambientali - fosse da indentificate necessariamente nel Lareglia, essendo invece evidente dal tenore dei citati colloqui il riferimento a differenti persone con lo stesso nome di battesimo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva avuto un unico contatto con il Kostov e in quella occasione non aveva acquistato stupefacente; infine, le perquisizioni a suo carico avevano avuto sempre esito negativo; -vizio di motivazione per omissione, per avere la Corte trascurato ogni valutazione in ordine agli episodi di spaccio sub capo 7), laddove la decisione di condanna è stata fondata sulle sole intercettazioni dal contenuto criptico, senza alcun riscontro. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

1.1. I motivi di censura- a vario titolo proposti nei ricorsi al vaglio- denunciano tutti indistintamente il vizio di motivazione per omissione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: la Corte di appello avrebbe semplicemente "richiamato" la sentenza impugnata, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive in punto di esistenza ed operatività del sodalizio associativo in contestazione nonché di responsabilità di ciascun imputato in ordine ai reati-fine rispettivamente loro ascritti.

1.2. Questa Corte ha perimetrato il campo in cui assume rilievo il vizio di mancanza di motivazione, rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., chiamando in causa il rapporto sussistente tra la motivazione del Giudice di appello e le censure ritualmente proposte con l'atto di impugnazione.

Consolidato è, infatti, il principio di diritto in forza del quale sussiste il vizio di mancanza di motivazione quando le argomentazioni addotte dal Giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex multis, Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, Rv 272324; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv 257967).

Assumono, dunque, rilevanza le ragioni addotte nel giudizio di appello e la risposta che il Giudice è tenuto a dare: la mancanza di motivazione si identifica con l'assoluto ripudio da parte del Giudice del gravame dell'esame delle censure proposte» (così Sez.6, n 19681 del 05/04/2004 non mass.) ..

1.3. La concreta delimitazione di tale vizio può apparire problematica nei casi di motivazione per relationem e nei casi di integrazione tra le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, possibile laddove le due decisioni di merito costituiscono un "prodotto unico" per avere utilizzato criteri omogenei di valutazione delle prove e seguito un apparato logico-argomentativo uniforme (cd. doppia conforme).

Ebbene, in una tale evenienza, questa Corte ha ritenuto che il Giudice della impugnazione possa motivare anche per relationem e trascurare di esaminare argomenti laddove superflui, non pertinenti, generici, manifestamente infondati o palesemente inconsistenti, fermo però il principio secondo cui queste forme di "completamento" della motivazione della sentenza di appello giammai possono trasformarsi in un illegittimo strumento attraverso cui eludere le questioni poste dall'appellante.

1.4. In breve, la sostanziale elusione di questioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, rappresenta la spia del vizio di motivazione per omissione.

In tale prospettiva, questa Corte ha ritenuto come il rinvio per relationem non "renda immune" la sentenza dal vizio di carenza motivazionale, se il Giudice si è sottratto alla necessaria disamina critica dei motivi di gravame (ex multis, Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv 259316); parimenti, anche nel caso di doppia conforme, l'assenza di una specifica valutazione sui motivi di appello e l'esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive integra il vizio di mancanza di motivazione(ex muftis, Sez.5. n. 52619 del 5/10/2016, Rv. 268859).

2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha disatteso l'obbligo di motivazione; rendendo ora una motivazione "meramente apparente" ora una motivazione "graficamente inesistente".

La sentenza di appello si è, infatti, tradotta in una mera trascrizione del tracciato argomentativo già percorso nel precedente grado di giudizio, rimanendo silente rispetto ad una parte consistente degli argomenti di fatto dedotti, con efficacia, dalla difesa.

2.1. La Corte distrettuale non ha congruamente spiegato perché fosse configurabile il reato associativo e non si fosse piuttosto al cospetto di . una mera ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., nonostante la difesa avesse: a) dedotto l'assenza di rapporti diretti e personali tra i ritenuti sodali ( ad es.

Kostov e Coviello - Kostov e Lareglia) nonché di contatti telefonici tra il Martucci e i due pusher (Coviello e Lareglia); b) evidenziato la collocazione delle vicende in contestazione in un periodo temporale particolarmente esiguo e lo stato di detenzione del ritenuto organizzatore Kostov; c) contestato l'affectio societatis agendo il Coviello in autonomia, tanto che il predetto per i rifornimenti di droga si era rivolto sua sponte a persone provenienti dalle Puglie; c) contestato la sicura identificazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel "Gennarino"- di cui Martucci e Kostov parlavano nel corso del colloquio in carcere del 10 settembre 2019- considerato che il Coviello non era stato mai avvistato presso l'abitazione del Kostov, mentre di contro era stata segnalata la presenza di tale Gennarino n uolkn efiztact49 anche egli assuntore di stupefacenti e pregiudicato per reati di droga; d) contestato la certa identificazione in [OSCURATO:PERSONA] del "Donato", al quale Martucci e Kostov si riferivano sempre nel corso dei citati colloqui in carcere, rappresentando come il nome fosse stato menzionato in diverse occasioni, ma fosse chiaramente riferito a soggetti di volta in volta diversi; e) evidenziato la illogicità della motivazione della sentenza, laddove il sequestro di stupefacente, avvenuto il 14 febbraio del 2020 a carico di [OSCURATO:PERSONA], era stato - con un salto logico - collegato in modo automatico agli asseriti rifornimenti di stupefacente provenienti dal duo [OSCURATO:PERSONA], risalenti tuttavia a tre mesi prima rispetto all'indicato sequestro, e nonostante le differenti modalità di confezionamento dello stupefacente rispetto a quello rinvenuto nella disponibilità del Martucci; f) contestato il ruolo di organizzatore di Kostov e Martucci per assenza di effettivi e concreti atti di gestione e di organizzazione dell'asserito sodalizio, anche ad onta dello stato di detenzione del primo, in vinculis senza soluzione di continuità dal mese di luglio del 2019; g) identificato Sileno nel "Benetti", di cui parlava il Kostov nei colloqui in carcere, sulla base di voci correnti; h) ritenuto che Sileno fosse lo stabile fornitore di Martucci, al quale cedeva periodicamente stupefacente, nonostante l'assenza di perquisizioni e sequestri, nonché di colloqui telefonici tra le parti; i) ritenuto che la condotta del Sileno fosse sussumibile nel paradigma normativo dell'art. 73, comma 1, cit. d.P.R. n 309, nonostante la contestazione avesse ad oggetto due soli episodi e nonostante non fosse stata accertata né la qualità né la quantità dello stupefacente asseritamiente ceduto.

Le obiezioni poste dalla difesa avrebbero, dunque, meritato quanto meno una argomentata giustificazione della inconferenza ed infondatezza degli argomenti dedotti.

2.2. Analogamente la Corte distrettuale, nonostante la specifica deduzione di motivi di gravame in ordine a ciascun capo di imputazione relativo alle contestate cessioni di sostanza stupefacente e al ritenuto concorso morale del Kostov, si è limitata ad una rassegna dei fatti, ricalcando lo schema argomentativo proposto dal Tribunale, e ad una mera elencazione descrittiva delle vicende, senza tuttavia mai confrontarsi con le specifiche deduzioni , senza offrire una valutazione critica ed argomentata delle stesse e offrendo una motivazione di stile riferita cumulativamente ed indistintamente a tutti gli imputati e a tutti i capi di imputazione loro rispettivamente contestati, senza operare i dovuti e necessari distinguo.

3. La elusione dell'obbligo di motivazione radica, per l'effetto, il dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. cui consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bulgaria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 novembre 2023 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di Martucci e di Kostov, il rigetto dei ricorsi presentati da Coviello e Lareglia, l'annullamento con rinvio nei confronti del solo Sileno limitatamente all'aumento della pena per la continuazione e l'inammissibilità nel resto. udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza emessa in data 20 ottobre 2022 dal Tribunale di Potenza con cui veniva dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria contestazione, e assolto per converso [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto; veniva altresì dichiarata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di cui all'art. 731 comma 5, del citato d.P.R. n. 309, così diversamente qualificati i fatti loro rispettivamente ascritti ai capi 2),3),4),5),6) e 7), ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che venivano assolti dai reati sub capo 6) e 7) per non avere commesso il fatto. 2. Hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai rispettivi difensori, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: - vizio di motivazione per omissione per avere la Corte omesso di esaminare lé doglianze sollevate con l'atto di appello in relazione alle singole condotte di detenzione e cessione contestate nei capi 3), 5) e 6); - vizio di motivazione per omissione per avere la Corte ritenuto sussistente il reato associativo senza motivare in relazione agli elementi costitutivi del reato, bypassando le numerose questioni poste dalla difesa con i motivi di gravame in ordine alla stabilità dell'accordo, alla mancata individuazione del canale di approvvigionamento, ai rapporti con gli altri presunti sodali, alla suddivisione dei ruoli e alla ripartizione dei compiti. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: -vizio di motivazione per omissione per avere la Corte distrettuale ritenuto configurato il reato associativo nonostante l'ipotizzato sodalizio avesse operato per pochi mesi ( da giugno a novembre del 2019) e il Kostov, giovane di venti anni, fosse stato ininterrottamente detenuto in carcere; per avere assertivamente ascritto al Kostov il ruolo di promotore - organizzatore nonostante lo stato di detenzione, l'assenza di contatti con i presunti accoliti, Coviello e Lareglia, la mancanza di poteri gestori e di organizzazione; - vizio di motivazione per omissione per avere la Corte di appello confermato la responsabilità anche in relazione agli episodi di cessione sub capi 3) e 5), senza affrontare le specifiche questioni dedotte con l'atto di appello. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], con plurimi motivi, ha dedotto: - violazione di legge, in relazione agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309, e vizio di motivazione per omissione, per avere la Corte distrettuale desunto la responsabilità : a) dalla mera visione dei filmati, senza che venisse accertato il contenuto della busta che il Sileno, in due occasioni, aveva ceduto al Martucci, apparendo errato il riferimento al sequestro di droga presso l'abitazione del secondo avvenuto a distanza di oltre tre mesi da tali episodi ; b) dalla riferibilità al Sileno del nome "Benetti" -che compariva nelle intercettazioni- sulla base di voci correnti, in ordine alle quali aveva riferito il teste di P.g., Corlianò; -violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e all'art. 73, comma 5, cit. d.P.R. n. 309, e vizio di motivazione per illogicità manifesta, per non avere la Corte di appello derubricato le contestate condotte di cessione nella fattispecie autonoma della lieve entità, nonostante si fosse al cospetto di due episodi e non fosse stata accertata la quantità e la qualità dello stupefacente asseritamente ceduto; - violazione di legge, in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte disposto l'aumento della pena per la recidiva mediante mero richiamo ai precedenti e senza, tuttavia, argomentare in ordine alla accresciuta pericolosità sociale del ricorrente; -violazione di legge, in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen, e vizio di motivazione per omissione per avere la Corte riconosciuto la continuazione interna tra due episodi non meglio identificati e per avere disposto l'aumento della pena per il reato satellite senza rendere motivazione alcuna; - violazione di legge, in relazione all'art. 62 - bis cod. pen., e vizio di motivazione per omissione per non avere la Corte distrettuale esposto congrue valutazioni in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il ricorso a due motivi, variamente articolati, deducendo: -violazione di legge, in relazione all'art. 74, comma 6, cit. d.P.R. n 309 e all'art.192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione, illogicità e contraddittorietà per avere la Corte distrettuale identificato nella persona dell'imputato il "Gennarino", menzionato nelle intercettazioni ambientali, e per avere la Corte ravvisato il reato associativo nonostante la mancanza degli elementi strutturali dell'associazione, così come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità. Il difensore, nello specifico, ha dedotto la mancanza di contatti telefonici tra il Coviello e i due presunti organizzatori-promotori del sodalizio, Martucci e Kostov; ha evidenziato che "Gennarino" - di cui parlavano Martucci e Kostov nel corso dei colloqui in carcere - non sarebbe identificabile con il ricorrente, ma probabilmente con tale [OSCURATO:PERSONA], assuntore di stupefacenti e "frequentatore" dell'abitazione del Kostov. Nel colloquio in carcere tra Kostov e Martucci del 10 settembre 2019 erano gli stessi interlocutori a rappresentare come "Gennarino" si recasse dal Martucci a prendere il "fieno ogni due giorni". Nondimeno, Coviello aveva avuto contatti con Martucci solo in quattro occasioni nell'arco di due mesi, nel corso delle quali era stata ceduta una busta della spesa, senza che se ne conoscesse il contenuto in assenza di perquisizione. Ha, infine, osservato il difensore come - al netto di tali incontri- non fossero stati registrati né evidenziati contatti ulteriori con gli altri presunti sodali. Anche l'episodio del 14 febbraio 2020, relativo al sequestro di stupefacente presso l'abitazione di Martucci e di Coviello, non provava l'esistenza di uno stabile rapporto di affari inter partes, trattandosi di sostanza stupefacente confezionata in modo diverso e che il Coviello aveva acquistato da terze persone; - violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione per avere la Corte di appello confermato la condanna in relazione agli episodi di cessione contestati al capo 7) senza valutare i motivi di appello, vieppiù in ragione del fatto che la prova della contestata attività di spaccio era rappresentata dalle conversazioni telefoniche (droga parlata), senza alcun altro riscontro. 2.5. [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, ha dedotto: - violazione di legge, in relazione all'art. 74 cit. d.P.R. n 309, e vizio di motivazione per omissione, illogicità e contraddittorietà, per non avere la Corte distrettuale spiegato la ragione per la quale il "Donato" - che compare nelle intercettazioni ambientali - fosse da indentificate necessariamente nel Lareglia, essendo invece evidente dal tenore dei citati colloqui il riferimento a differenti persone con lo stesso nome di battesimo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva avuto un unico contatto con il Kostov e in quella occasione non aveva acquistato stupefacente; infine, le perquisizioni a suo carico avevano avuto sempre esito negativo; -vizio di motivazione per omissione, per avere la Corte trascurato ogni valutazione in ordine agli episodi di spaccio sub capo 7), laddove la decisione di condanna è stata fondata sulle sole intercettazioni dal contenuto criptico, senza alcun riscontro. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 1.1. I motivi di censura- a vario titolo proposti nei ricorsi al vaglio- denunciano tutti indistintamente il vizio di motivazione per omissione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: la Corte di appello avrebbe semplicemente "richiamato" la sentenza impugnata, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive in punto di esistenza ed operatività del sodalizio associativo in contestazione nonché di responsabilità di ciascun imputato in ordine ai reati-fine rispettivamente loro ascritti. 1.2. Questa Corte ha perimetrato il campo in cui assume rilievo il vizio di mancanza di motivazione, rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., chiamando in causa il rapporto sussistente tra la motivazione del Giudice di appello e le censure ritualmente proposte con l'atto di impugnazione. Consolidato è, infatti, il principio di diritto in forza del quale sussiste il vizio di mancanza di motivazione quando le argomentazioni addotte dal Giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex multis, Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, Rv 272324; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv 257967). Assumono, dunque, rilevanza le ragioni addotte nel giudizio di appello e la risposta che il Giudice è tenuto a dare: la mancanza di motivazione si identifica con l'assoluto ripudio da parte del Giudice del gravame dell'esame delle censure proposte» (così Sez.6, n 19681 del 05/04/2004 non mass.) .. 1.3. La concreta delimitazione di tale vizio può apparire problematica nei casi di motivazione per relationem e nei casi di integrazione tra le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, possibile laddove le due decisioni di merito costituiscono un "prodotto unico" per avere utilizzato criteri omogenei di valutazione delle prove e seguito un apparato logico-argomentativo uniforme (cd. doppia conforme). Ebbene, in una tale evenienza, questa Corte ha ritenuto che il Giudice della impugnazione possa motivare anche per relationem e trascurare di esaminare argomenti laddove superflui, non pertinenti, generici, manifestamente infondati o palesemente inconsistenti, fermo però il principio secondo cui queste forme di "completamento" della motivazione della sentenza di appello giammai possono trasformarsi in un illegittimo strumento attraverso cui eludere le questioni poste dall'appellante. 1.4. In breve, la sostanziale elusione di questioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, rappresenta la spia del vizio di motivazione per omissione. In tale prospettiva, questa Corte ha ritenuto come il rinvio per relationem non "renda immune" la sentenza dal vizio di carenza motivazionale, se il Giudice si è sottratto alla necessaria disamina critica dei motivi di gravame (ex multis, Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv 259316); parimenti, anche nel caso di doppia conforme, l'assenza di una specifica valutazione sui motivi di appello e l'esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive integra il vizio di mancanza di motivazione(ex muftis, Sez.5. n. 52619 del 5/10/2016, Rv. 268859). 2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha disatteso l'obbligo di motivazione; rendendo ora una motivazione "meramente apparente" ora una motivazione "graficamente inesistente". La sentenza di appello si è, infatti, tradotta in una mera trascrizione del tracciato argomentativo già percorso nel precedente grado di giudizio, rimanendo silente rispetto ad una parte consistente degli argomenti di fatto dedotti, con efficacia, dalla difesa. 2.1. La Corte distrettuale non ha congruamente spiegato perché fosse configurabile il reato associativo e non si fosse piuttosto al cospetto di . una mera ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., nonostante la difesa avesse: a) dedotto l'assenza di rapporti diretti e personali tra i ritenuti sodali ( ad es. Kostov e Coviello - Kostov e Lareglia) nonché di contatti telefonici tra il Martucci e i due pusher (Coviello e Lareglia); b) evidenziato la collocazione delle vicende in contestazione in un periodo temporale particolarmente esiguo e lo stato di detenzione del ritenuto organizzatore Kostov; c) contestato l'affectio societatis agendo il Coviello in autonomia, tanto che il predetto per i rifornimenti di droga si era rivolto sua sponte a persone provenienti dalle Puglie; c) contestato la sicura identificazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel "Gennarino"- di cui Martucci e Kostov parlavano nel corso del colloquio in carcere del 10 settembre 2019- considerato che il Coviello non era stato mai avvistato presso l'abitazione del Kostov, mentre di contro era stata segnalata la presenza di tale Gennarino n uolkn efiztact49 anche egli assuntore di stupefacenti e pregiudicato per reati di droga; d) contestato la certa identificazione in [OSCURATO:PERSONA] del "Donato", al quale Martucci e Kostov si riferivano sempre nel corso dei citati colloqui in carcere, rappresentando come il nome fosse stato menzionato in diverse occasioni, ma fosse chiaramente riferito a soggetti di volta in volta diversi; e) evidenziato la illogicità della motivazione della sentenza, laddove il sequestro di stupefacente, avvenuto il 14 febbraio del 2020 a carico di [OSCURATO:PERSONA], era stato - con un salto logico - collegato in modo automatico agli asseriti rifornimenti di stupefacente provenienti dal duo [OSCURATO:PERSONA], risalenti tuttavia a tre mesi prima rispetto all'indicato sequestro, e nonostante le differenti modalità di confezionamento dello stupefacente rispetto a quello rinvenuto nella disponibilità del Martucci; f) contestato il ruolo di organizzatore di Kostov e Martucci per assenza di effettivi e concreti atti di gestione e di organizzazione dell'asserito sodalizio, anche ad onta dello stato di detenzione del primo, in vinculis senza soluzione di continuità dal mese di luglio del 2019; g) identificato Sileno nel "Benetti", di cui parlava il Kostov nei colloqui in carcere, sulla base di voci correnti; h) ritenuto che Sileno fosse lo stabile fornitore di Martucci, al quale cedeva periodicamente stupefacente, nonostante l'assenza di perquisizioni e sequestri, nonché di colloqui telefonici tra le parti; i) ritenuto che la condotta del Sileno fosse sussumibile nel paradigma normativo dell'art. 73, comma 1, cit. d.P.R. n 309, nonostante la contestazione avesse ad oggetto due soli episodi e nonostante non fosse stata accertata né la qualità né la quantità dello stupefacente asseritamiente ceduto. Le obiezioni poste dalla difesa avrebbero, dunque, meritato quanto meno una argomentata giustificazione della inconferenza ed infondatezza degli argomenti dedotti. 2.2. Analogamente la Corte distrettuale, nonostante la specifica deduzione di motivi di gravame in ordine a ciascun capo di imputazione relativo alle contestate cessioni di sostanza stupefacente e al ritenuto concorso morale del Kostov, si è limitata ad una rassegna dei fatti, ricalcando lo schema argomentativo proposto dal Tribunale, e ad una mera elencazione descrittiva delle vicende, senza tuttavia mai confrontarsi con le specifiche deduzioni , senza offrire una valutazione critica ed argomentata delle stesse e offrendo una motivazione di stile riferita cumulativamente ed indistintamente a tutti gli imputati e a tutti i capi di imputazione loro rispettivamente contestati, senza operare i dovuti e necessari distinguo. 3. La elusione dell'obbligo di motivazione radica, per l'effetto, il dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. cui consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impug
Sentenza Cassazione n. 42497/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris