CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 13 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava la nullità della revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 3 febbraio 2022, ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., disponendo contestualmente l'immediata liberazione del condannato. La declaratoria di nullità veniva adottata dal Giudice dell'esecuzione romano per effetto dell'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma l'11 novembre 2021 - con cui erano state respinte le misure alternative alla detenzione richieste dal condannato, in relazione al titolo esecutivo di due anni e otto mesi di reclusione -, pronunciato dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale (Sez. 1, n. 33403 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cirinnà, non mass.), in conseguenza del quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva revocato l'ordine di sospensione della carcerazione precedentemente concessa a Cirinnà, ai sensi dell'art. 656, comma 8, cod. proc. pen. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 656, comma 8, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere illegittima la revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 3 febbraio 2022. Secondo la parte ricorrente, la declaratoria di nullità controversa era stata adottata sull'assunto, affermato assertivamente, che, con l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma 1'11 novembre 2021, erano state respinte le misure alternative alla detenzione invocate da Cirinnà in relazione al titolo esecutivo di due anni e otto mesi di reclusione; respingimento sul quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma avrebbe dovuto soffermarsi analiticamente, valutandone la rilevanza ex art. 656, comma 8, cod. proc. pen. A seguito del ricorso per cassazione, la difesa del ricorrente depositava memorie di replica, in cui si richiamava la decisione della Corte di legittimità, sopra citata, con la quale era stata annullata con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma 1'11 novembre 2021, che esplicava i suoi effetti sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], facendo venire meno il presupposto che aveva legittimato la revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione disposta il 3 febbraio 2022. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dichiarava la nullità della revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 3 febbraio 2022, disponendo l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], sull'assunto che la misura revocatoria era stata adottata sulla base di un provvedimento presupposto annullato a seguito del ricorso per cassazione proposto dal condannato. La revoca dell'ordine di sospensione, disposta ex art. 665, comma 8, cod. proc. pen., faceva seguito all'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma 1'11 novembre 2021, che aveva respinto le misure alternative alla detenzione invocate dal condannato in relazione al titolo esecutivo di due anni e otto mesi di reclusione. Come si è detto, il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, era stato annullato con rinvio da questa Corte (Sez. 1, n. 33403 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cirinnà, cit.). In questa cornice, deve osservarsi che, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, la declaratoria di nullità censurata era stata adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma sulla base di un assunto ermeneutico erroneo, atteso che l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma 1'11 novembre 2021, sopra richiamata, non poteva determinare, sic et simplicter, la nullità dell'intera sequenza procedimentale che precedeva l'adozione di tale provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non poteva esimersi dal correlare il provvedimento di annullamento disposto in sede di legittimità con l'ordine di sospensione della carcerazione adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ex art. 665, comma 5, cod. proc. pen., compiendo una valutazione complessiva della posizione del condannato non riscontrabile nel caso in esame.Deve, peraltro, rilevarsi che ostava all'applicazione di un siffatto automatismo processuale la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui laddove il pubblico ministero disponga la revoca h provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso ex art. 665, comma 5, cod. proc. pen., l'eventuale ricorso per cassazione non esplica alcun effetto diretto sulla misura revocatoria. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «La revoca immediata del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, prevista dall'art. 656, comma ottavo, cod. proc. pen., va disposta anche se l'inammissibilità dell'istanza del condannato sia dichiarata con decreto emesso "de plano" dal presidente del tribunale di sorveglianza, la cui efficacia non è scalfita dalla circostanza che avverso di esso sia stato proposto ricorso per cassazione, dal momento che quest'ultimo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 356 del 18/01/2000, Cerri, Rv. 215369- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 47024 del 04/12/2008, Cazzaniga, Rv. 242080-01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare il principio di diritto, strettamente correlato, secondo cui,in tema di «esecuzione di pene detentive, il pubblico ministero, ex art. 656, comma ottavo, cod. proc. pen., deve immediatamente revocare il decreto di sospensione, disposto ai sensi del quinto comma del medesimo articolo, anche quando la richiesta del condannato di applicazione di misure alternative sia stata dichiarata inammissibile con decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza, a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 20467 del 27/01/2015, Rv. 263366-01). 2.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che la sentenza che aveva annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma 1'11 novembre 2021 non poteva assumere il rilievo decisivo invocato dalla difesa del ricorrente, atteso che tale provvedimento rescindente non incideva sui presupposti del provvedimento revocatorio, della cui legittimità si controverte, ma sul profilo, differente, della carenza del compendio informativo sulla base del quale erano state respinte le richieste di misure alternative alla detenzione avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di legittimità, infatti, riteneva che il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel respingere le misure alternative invocate da Cirinnà, non aveva operato «alcun riferimento alle informazioni assunte negli anni successivi alla cessazione della condotta in addebito nel procedimento sub iudice, limitandosi ad esprimere un giudizio prognostico negativo, soffermandosi sulla pericolosità sociale, ritenuta all'attualità sulla base del procedimento pendente, per trarne il convincimento negativo circa il giudizio di idoneità delle misure» (Sez. 1, n. 33403 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cirinnà, cit.). 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuov