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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40092/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il procedimento nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha avuto origine da una serie di querele presentate, autonomamente, da dieci Condomìni, in persona dell'amministratore pro-tempore o dei singoli condomini, siti in diversi comuni del mantovano, nonché da alcune querele sporte personalmente da proprietari di unità immobiliari nei confronti del predetto Ghedini per condotte di truffa e appropriazione indebita contestate come commesse dal predetto nella qualità di amministratore dei predetti condomini.

All'esito del dibattimento, con sentenza del 16/2/2021 il Tribunale di Mantova dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati contestati come commessi ai danni di tre condomini (capi 4, 8 e 9) perché estinti per prescrizione ed in relazione ad otto reati di truffa commessi ai danni di altrettanti condomini, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., per difetto di querela.

Riconosceva, invece, la penale responsabilità del predetto in relazione al ai reati di cui all'art. 646 cod. pen. ascrittigli ai capi 3 e 14 e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. [OSCURATO:PERSONA], infine, veniva assolto da nove imputazioni di cui all'art. 646 cod. pen., in relazione alle quali il P.M. non aveva depositato lista testi, perché il fatto non sussiste.

2. La sentenza del primo giudice è stata confermata dalla Corte di appello di Brescia il 14/4/2022, ed avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ghidini, affidandolo a sei motivi di impugnazione:

2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di truffa: difetterebbe qualsiasi elemento, ad avviso del ricorrente, dal quale potersi desumere che il verbale mostrato ai condomini in dibattimento sia stato utilizzato per chiedere alla banca un finanziamento non dovuto, né potrebbe riconoscersi un profitto del ricorrente dall'erogazione di mutui a favore di terzi, così come dall'erogazione del mutuo nessun evento dannoso sarebbe derivato alla Banca, laddove il denaro preso in prestito le sarebbe stato restituito.

2.2. Vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo ed quello soggettivo del reato di appropriazione indebita ed omessa valutazione di una prova decisiva, quale la perizia calligrafica ritenuta dai giudici inattendibile

2.3. Indeterminatezza dei capi di imputazione, per essere state contestate cumulativamente le fattispecie di cui agli artt. 646 e 640 cod. pen., con conseguente genericità delle condotte contestate.

2.4. Vizio di motivazione in ordine alla tardività delle querele, prospettata dal ricorrente già con il ricorso in appello.

2.5. Vizio di motivazione in ordine all'eccezione, sollevata dalla difesa e disattesa dalla Corte di Appello, secondo cui doveva ritenersi inammissibile la lista dei testimoni presentata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. quando lo stesso ancora non si era costituito parte civile, essendo poi avvenuta la costituzione solo in udienza..

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, a fronte di una pronuncia di estinzione dei reati di truffa per intervenuta prescrizione, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).

La sentenza impugnata, peraltro, appare immune da vizi logici o giuridici laddove, sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni testimoniali dei condomini che hanno disconosciuto le firme apposte a verbale di assemblea e del funzionario di banca che si era occupato di istruire la pratica, ha riconosciuto gli elementi costitutivi del delitto di truffa negli artifici e raggiri costituiti dall'utilizzo, da parte del ricorrente, di un falso verbale di assemblea straordinaria avente ad oggetto il conferimento all'amministratore dell'autorizzazione ad accedere a rapporti di conto corrente bancario e finanziamenti, così da ingannare l'istituto di credito in ordine alla volontà del condominio di assumere le obbligazioni connesse alla stipula del contratto, con correlativo danno per l'istituto di credito conseguente all'indebita erogazione.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto contesta il merito della decisione impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la condotta di appropriazione indebita nella violazione delle finalità per le quali il finanziamento veniva concesso - i lavori di ristrutturazione e rifacimento degli immobili danneggiati dal sisma del 2012 - conseguente all'utilizzo delle somme, invece, per finalità estranee all'oggetto del contratto di finanziamento, tra le quali anche i prelievi per il pagamento dei compensi all'amministratore, e la mancata restituzione delle stesse all'atto della cessazione dell'incarico dell'amministratore.

Manifestamente infondato, oltre che aspecifico, è poi l'assunto difensivo secondo cui i giudici di merito avrebbero omesso di valutare una prova decisiva quale la perizia grafologica disposta dal Tribunale: premesso che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617), deve rilevarsi che, nel caso di specie, soprattutto la sentenza di primo grado ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui i giudici di merito, lungi dall'omettere di valutare la perizia grafica disposta dal tribunale, hanno ritenuto che questo non avesse un sufficiente grado di attendibilità tale da poter contrastare diversi elementi di prova.

La sentenza del Tribunale di Mantova, infatti, ha rilevato che le firme rilasciate dal Ghidini in sede di saggio grafico differivano non solo da quelle apposte sul contratto, ma anche da quelle apposte sulle nomine fiduciarie, a loro volta più simili a quella del contratto che a quelle del saggio grafico, tanto da lasciar ipotizzare in quest'ultima sede l'uso di tecniche di dissimulazione, compatibili con la riscontrata anomala pressione riscontrata dal perito nelle firme rilasciate in occasione del saggio grafico. 3.

Nessuna indeterminatezza dei capi di imputazione può poi, riconoscersi - in relazione al terzo motivo di ricorso - in considerazione della mera indicazione cumulativa, nel capo di imputazione, degli artt. 646 e 640 cod. pen., come d'uso frequente, con modalità del tutto inidonee a pregiudicare la chiarezza e precisione dei capi di imputazione, tutti precisi nell'indicare sia gli artifici e raggiri posti in essere dal ricorrente che le modalità di appropriazione delle somme versate sui conti dei condomini.

4. Il motivo di ricorso con il quale il Ghidini reitera l'eccezione proposta in ordine all'asserita tardività delle querele è generico nella sua prospettazione e manifestamente infondato, atteso che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2 , n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081): senza incorrere in alcun vizio logico, la sentenza impugnata ha riconosciuto la necessità, per i condomini, di prendere piena consapevolezza della condotta illecita del Ghidini con l'acquisizione di documentazione bancaria e, pertanto, anziché valorizzare singole dichiarazioni testimoniali di asserita consapevolezza di problemi relativi alle operazioni di cui si tratta, ha rilevato, quanto al reato di cui al capo 3), che il nuovo amministratore del condominio ebbe a ricevere solo in data 30/3/2015 dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] copia del verbale di assemblea avente ad oggetto la sottoscrizione del mutuo e recante le firme dei condomini, poi da questi disconosciute all'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Analogamente, quanto al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo n. 13, senza incorrere in illogicità alcuna la Corte territoriale ha riconosciuto che, solo quando il nuovo amministratore ha potuto accedere alla documentazione integrale acquisita alla pratica di finanziamento, e poi sottoporre all'assemblea condominiale del 15/9/2014 il verbale assembleare datato 17/7/2012, rivelatosi falso, si è acquisita conoscenza certa dei fatti di reato, nella loro dimensione oggettiva e soggettiva, sicché ha riconosciuto la tempestività della querela proposta il 23/10/2014.

5. Manifestamente infondata è anche l'eccezione, sollevata dalla difesa, disattesa dalla Corte di Appello e reiterata in questa sede, secondo cui avrebbe dovuto ritenersi inammissibile la lista dei testimoni presentata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. quando lo stesso ancora non si era costituito parte civile, essendo poi avvenuta la costituzione solo in udienza.Questa Corte di Cassazione, infatti, ha già avuto, modo di rilevare che, nel rito che si istaura con decreto di giudizio immediato - ma il principio è estensibile anche al giudizio a citazione diretta, per l'evidente analogia - che la persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente assolvere l'onere di presentazione della lista testimoniale anche mediante il deposito di una memoria ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen., essendo tenuta solo al rispetto del termine di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3776 del 24/11/2020, Rv. 280416).

6. Il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dalla Corte sul rilievo, coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la concessione delle predette attenuanti deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460): soltanto con il ricorso per Cassazione, invece il ricorrente ha addotto argomenti volti ad indicare il Ghidini come meritevole del beneficio, peraltro anch'essi non coerenti con la giurisprudenza di legittimità, laddove viene indicato come modesto, eppure di migliaia di euro, il danno arrecato alle persone offese.

7. All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Non può essere accolta, invece, la richiesta di condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite (Sez.

U. n. 877 del 14/7/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283886) la parte civile, pur nel difetto di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa, fornendo utile contributo alla decisione: nel caso in esame tale contributo è mancato, in quanto la parte civile si è limitata a presentare conclusioni scritte, senza in alcun modo contrastare i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il procedimento nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha avuto origine da una serie di querele presentate, autonomamente, da dieci Condomìni, in persona dell'amministratore pro-tempore o dei singoli condomini, siti in diversi comuni del mantovano, nonché da alcune querele sporte personalmente da proprietari di unità immobiliari nei confronti del predetto Ghedini per condotte di truffa e appropriazione indebita contestate come commesse dal predetto nella qualità di amministratore dei predetti condomini. All'esito del dibattimento, con sentenza del 16/2/2021 il Tribunale di Mantova dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati contestati come commessi ai danni di tre condomini (capi 4, 8 e 9) perché estinti per prescrizione ed in relazione ad otto reati di truffa commessi ai danni di altrettanti condomini, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., per difetto di querela. Riconosceva, invece, la penale responsabilità del predetto in relazione al ai reati di cui all'art. 646 cod. pen. ascrittigli ai capi 3 e 14 e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. [OSCURATO:PERSONA], infine, veniva assolto da nove imputazioni di cui all'art. 646 cod. pen., in relazione alle quali il P.M. non aveva depositato lista testi, perché il fatto non sussiste. 2. La sentenza del primo giudice è stata confermata dalla Corte di appello di Brescia il 14/4/2022, ed avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ghidini, affidandolo a sei motivi di impugnazione: 2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di truffa: difetterebbe qualsiasi elemento, ad avviso del ricorrente, dal quale potersi desumere che il verbale mostrato ai condomini in dibattimento sia stato utilizzato per chiedere alla banca un finanziamento non dovuto, né potrebbe riconoscersi un profitto del ricorrente dall'erogazione di mutui a favore di terzi, così come dall'erogazione del mutuo nessun evento dannoso sarebbe derivato alla Banca, laddove il denaro preso in prestito le sarebbe stato restituito. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo ed quello soggettivo del reato di appropriazione indebita ed omessa valutazione di una prova decisiva, quale la perizia calligrafica ritenuta dai giudici inattendibile 2.3. Indeterminatezza dei capi di imputazione, per essere state contestate cumulativamente le fattispecie di cui agli artt. 646 e 640 cod. pen., con conseguente genericità delle condotte contestate. 2.4. Vizio di motivazione in ordine alla tardività delle querele, prospettata dal ricorrente già con il ricorso in appello. 2.5. Vizio di motivazione in ordine all'eccezione, sollevata dalla difesa e disattesa dalla Corte di Appello, secondo cui doveva ritenersi inammissibile la lista dei testimoni presentata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. quando lo stesso ancora non si era costituito parte civile, essendo poi avvenuta la costituzione solo in udienza.. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, a fronte di una pronuncia di estinzione dei reati di truffa per intervenuta prescrizione, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). La sentenza impugnata, peraltro, appare immune da vizi logici o giuridici laddove, sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni testimoniali dei condomini che hanno disconosciuto le firme apposte a verbale di assemblea e del funzionario di banca che si era occupato di istruire la pratica, ha riconosciuto gli elementi costitutivi del delitto di truffa negli artifici e raggiri costituiti dall'utilizzo, da parte del ricorrente, di un falso verbale di assemblea straordinaria avente ad oggetto il conferimento all'amministratore dell'autorizzazione ad accedere a rapporti di conto corrente bancario e finanziamenti, così da ingannare l'istituto di credito in ordine alla volontà del condominio di assumere le obbligazioni connesse alla stipula del contratto, con correlativo danno per l'istituto di credito conseguente all'indebita erogazione. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto contesta il merito della decisione impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la condotta di appropriazione indebita nella violazione delle finalità per le quali il finanziamento veniva concesso - i lavori di ristrutturazione e rifacimento degli immobili danneggiati dal sisma del 2012 - conseguente all'utilizzo delle somme, invece, per finalità estranee all'oggetto del contratto di finanziamento, tra le quali anche i prelievi per il pagamento dei compensi all'amministratore, e la mancata restituzione delle stesse all'atto della cessazione dell'incarico dell'amministratore. Manifestamente infondato, oltre che aspecifico, è poi l'assunto difensivo secondo cui i giudici di merito avrebbero omesso di valutare una prova decisiva quale la perizia grafologica disposta dal Tribunale: premesso che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617), deve rilevarsi che, nel caso di specie, soprattutto la sentenza di primo grado ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui i giudici di merito, lungi dall'omettere di valutare la perizia grafica disposta dal tribunale, hanno ritenuto che questo non avesse un sufficiente grado di attendibilità tale da poter contrastare diversi elementi di prova. La sentenza del Tribunale di Mantova, infatti, ha rilevato che le firme rilasciate dal Ghidini in sede di saggio grafico differivano non solo da quelle apposte sul contratto, ma anche da quelle apposte sulle nomine fiduciarie, a loro volta più simili a quella del contratto che a quelle del saggio grafico, tanto da lasciar ipotizzare in quest'ultima sede l'uso di tecniche di dissimulazione, compatibili con la riscontrata anomala pressione riscontrata dal perito nelle firme rilasciate in occasione del saggio grafico. 3. Nessuna indeterminatezza dei capi di imputazione può poi, riconoscersi - in relazione al terzo motivo di ricorso - in considerazione della mera indicazione cumulativa, nel capo di imputazione, degli artt. 646 e 640 cod. pen., come d'uso frequente, con modalità del tutto inidonee a pregiudicare la chiarezza e precisione dei capi di imputazione, tutti precisi nell'indicare sia gli artifici e raggiri posti in essere dal ricorrente che le modalità di appropriazione delle somme versate sui conti dei condomini. 4. Il motivo di ricorso con il quale il Ghidini reitera l'eccezione proposta in ordine all'asserita tardività delle querele è generico nella sua prospettazione e manifestamente infondato, atteso che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2 , n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081): senza incorrere in alcun vizio logico, la sentenza impugnata ha riconosciuto la necessità, per i condomini, di prendere piena consapevolezza della condotta illecita del Ghidini con l'acquisizione di documentazione bancaria e, pertanto, anziché valorizzare singole dichiarazioni testimoniali di asserita consapevolezza di problemi relativi alle operazioni di cui si tratta, ha rilevato, quanto al reato di cui al capo 3), che il nuovo amministratore del condominio ebbe a ricevere solo in data 30/3/2015 dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] copia del verbale di assemblea avente ad oggetto la sottoscrizione del mutuo e recante le firme dei condomini, poi da questi disconosciute all'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Analogamente, quanto al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo n. 13, senza incorrere in illogicità alcuna la Corte territoriale ha riconosciuto che, solo quando il nuovo amministratore ha potuto accedere alla documentazione integrale acquisita alla pratica di finanziamento, e poi sottoporre all'assemblea condominiale del 15/9/2014 il verbale assembleare datato 17/7/2012, rivelatosi falso, si è acquisita conoscenza certa dei fatti di reato, nella loro dimensione oggettiva e soggettiva, sicché ha riconosciuto la tempestività della querela proposta il 23/10/2014. 5. Manifestamente infondata è anche l'eccezione, sollevata dalla difesa, disattesa dalla Corte di Appello e reiterata in questa sede, secondo cui avrebbe dovuto ritenersi inammissibile la lista dei testimoni presentata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. quando lo stesso ancora non si era costituito parte civile, essendo poi avvenuta la costituzione solo in udienza.Questa Corte di Cassazione, infatti, ha già avuto, modo di rilevare che, nel rito che si istaura con decreto di giudizio immediato - ma il principio è estensibile anche al giudizio a citazione diretta, per l'evidente analogia - che la persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente assolvere l'onere di presentazione della lista testimoniale anche mediante il deposito di una memoria ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen., essendo tenuta solo al rispetto del termine di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3776 del 24/11/2020, Rv. 280416). 6. Il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dalla Corte sul rilievo, coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la concessione delle predette attenuanti deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460): soltanto con il ricorso per Cassazione, invece il ricorrente ha addotto argomenti volti ad indicare il Ghidini come meritevole del beneficio, peraltro anch'essi non coerenti con la giurisprudenza di legittimità, laddove viene indicato come modesto, eppure di migliaia di euro, il danno arrecato alle persone offese. 7. All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Non può essere accolta, invece, la richiesta di condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite (Sez. U. n. 877 del 14/7/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283886) la parte civile, pur nel difetto di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa, fornendo utile contributo alla decisione: nel caso in esame tale contributo è mancato, in quanto la parte civile si è limitata a presentare conclusioni scritte, senza in alcun modo contrastare i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA]