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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 dicembre 1984

Cassazione n. 07284/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1984 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, riqualificato il fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990 ed esclusa la recidiva reiterata, lo ha condannato alla pena di sette mesi di reclusione e dell'ammenda di euro 1500,00, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf.

Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha rilevato l'assenza di elementi positivi, peraltro, neppure evidenziati dal ricorrente nel ricorso, nel quale l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato senza alcuna argomentazione a sostegno.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1984 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, riqualificato il fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990 ed esclusa la recidiva reiterata, lo ha condannato alla pena di sette mesi di reclusione e dell'ammenda di euro 1500,00, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha rilevato l'assenza di elementi positivi, peraltro, neppure evidenziati dal ricorrente nel ricorso, nel quale l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato senza alcuna argomentazione a sostegno. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07284/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris