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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 21630/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale palermitano per il reato furto aggravato e condannato il ricorrente alla pena di mesi 8 di reclusione e ad euro 200,00 di multa; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione- è assolutamente generico perché fondato su argomenti del tutto astratti che, a dispetto di quanto richiesto dall'art. 591 comma 1 lett. c), in alcun modo si correlano alla sentenza impugnata (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli e stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale palermitano per il reato furto aggravato e condannato il ricorrente alla pena di mesi 8 di reclusione e ad euro 200,00 di multa; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione- è assolutamente generico perché fondato su argomenti del tutto astratti che, a dispetto di quanto richiesto dall'art. 591 comma 1 lett. c), in alcun modo si correlano alla sentenza impugnata (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli e stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21630/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris