CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 18194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18722-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 49/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 18722 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- t Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 18722/20 tra Bonfini (Parte ricorrente) e INPS (Parte controricorrente) Con sentenza del 7.1.20 il tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'Atp (in ragione della genericità delle censure alla CTU) ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, essendo la dichiarazione reddituale presentata dall'assistito del tutto generica. Avverso tale sentenza ricorre l'assistito per un motivo, cui resiste l'INPS con controicorso. Il motivo è manifestamente fondato. La parte fondatamente deduce violazione dell'art. 152 att. c.p.c., evidenziando che la dichiarazione reddituale è stata resa in giudizio con richiamo ai limiti di reddito ed alle norme vigenti, pur senza indicare i detti limiti e senza quantificare espressamente i redditi posseduti. Siffatta dichiarazione può ritenersi infatti adeguata ad evidenziare la ricorrenza dei requisiti di legge per beneficiare dell'irripetibilità delle spese e sufficiente a rendere l'impegno della parte in ordine alla veridicità della detta dichiarazione. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata nel capo delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito dichiarando irripetibili le spese di lite. Spese del presente giudizio secondo soccombenza. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa il capo relativo alle spese della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese del giudizio di merito. condanna l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro 1200,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA], antistataria. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 202