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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 18233/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il PG [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti addebiti: - di far parte dell'associazione finalizzata alla spaccio di sostanze stupefacenti, promossa da [OSCURATO:PERSONA] e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che da [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] detto "Cicciolina", con il ruolo di collaboratore dei fratelli Serrao, di Mannarino e di Mantia nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti, predisponendone le dosi e provvedendo allo smercio al dettaglio delle stesse, fatti commessi in Mesoraca e territorio elvetico a partire dall'anno 2016 fino all'attualità.

Reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 20); - di concorso continuato, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella detenzione a fini di spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina, in Mesoraca, in data antecedente e prossima al 27 luglio 2017 (capo 42); - di concorso continuato, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella detenzione a fini di spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina, in Mesoraca il 14 settembre 2017 (capo 46).

2. I reati in addebito cautelare formano oggetto di un'ampia indagine che ha riguardato le attività illecite dell'articolazione di 'ndrangheta nota come Locale di Mesoraca, diretta da [OSCURATO:PERSONA] e attiva nel territorio crotonese.

Dalle attività di intercettazione è emerso il ruolo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA].

Dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posta a fondamento dell'addebito di cui al capo 42), è emerso che l'indagato, indicato con l'appellativo di Pullace, stava acquistando sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per poi rivenderla.

Dalla conversazione del 14 settembre 2017 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], postgndamento dell'addebito di cui al capo 46)1si evince che gli interlocutori detenevano sostanza stupefacente, precedentemente acquistata da [OSCURATO:PERSONA], a fini di cessione.

Sono così emersi i contatti stabili di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spacciatori all'ingrosso di sostanza stupefacente, e ciò impedisce di ravvisare nelle condotte di Miletta una occasionale attività di spaccio.

I dialoghi captati, aventi ad oggetto la riscossione dei proventi dell'attività di spaccio, la situazione debitoria di alcuni acquirenti, i guadagni ricavati dalla vendita, la suddivisione in dosi della droga, non lasciano dubbi in merito alla consapevolezza di agire all'interno di un gruppo organizzato, nonché in merito alla intraneità allo stesso.

2.1. In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha rilevato il pericolo di cd. reiterazione criminosa anche sulla base della reiterazione dei delitti posti in essere e delle modalità e circostanze delle azioni criminose, indicatrici di un elevato grado di serialità e professionalità criminale.

Ha quindi ritenuto, in considerazione del numero e della natura dei reati per cui si procede, delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato, che solo la misura carceraria sia adeguata.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione per la parte in cui il Tribunale ha ignorato i contenuti di una memoria difensiva, depositata all'udienza del 25 ottobre 2022, di contestazione della gravità indiziaria con specifico riferimento agli addebiti di cui ai capi 42) e 46), e soprattutto della loro inidoneità a dar fondamento all'accusa di partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di cui al capo 20).

La conversazione del 27 luglio 2017 (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) fa ritenere al più che [OSCURATO:PERSONA] acquistò dieci dosi di sostanza stupefacente successivamente spacciate, e non è per nulla certa l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come uno dei fornitori della sostanza.

Non è poi dato comprendere sey:luanto detto sul conto di Miletta fosse il frutto di conoscenze dirette o di informazioni apprese da altri o per sentito dire.

Dalla conversazione del 14 settembre 2017 si ricava che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, ma è errata l'identificazione del fornitore, tale Ciccio, in [OSCURATO:PERSONA].

Con la memoria si sono offerti elementi che confermano l'inidoneità delle conversazioni a costituire indizi della partecipazione associativa e sono state fornite specifiche indicazioni di fatto valutabili nella direzione dell'affermazione di insussistenza del pericolo cautelare.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Tra i protagonisti della conversazione del 14 luglio 2017 non vi era, come invece indicato in ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e vi era di contro [OSCURATO:PERSONA](); ciò impedisce di individuare in quest'ultimo il soggetto, tale Ciccio, dal quale Miletta avrebbe acquistato sostanza stupefacente.

3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito di cui al capo 20).

Come detto con i motivi precedenti, è rimasto indiziariamente incerto e su un piano di sostanziale ambiguità il rapporto tra Miletta e i fratelli Serrao, con quel che necessariamente consegue quanto all'affermazione attribuita a Miletta del ruolo di partecipe al sodalizio.

In relazione al requisito soggettivo della partecipazione il Tribunale si è limitato ad affermare che non vi sono dubbi in merito alla consapevolezza di Miletta di agire all'interno di un gruppo organizzato ma non ha esplicitato gli elementi e i dati di fatto da Cui dedurre tale consapevolezza.

Le conversazioni utilizzate non sono indicative di condotte partecipative.

3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

L'ordinanza impugnata ha omesso ogni riferimento a detta aggravante, restando ininfluente la eventuale coincidenza della collocazione di alcuni soggetti anche nella contestazione associativa ex art. 416-bis cod. pen.

In ogni caso, detta aggravante non sussiste in relazione a [OSCURATO:PERSONA], non emergendo che abbia avuto consapevolezza di apportare un qualche vantaggio al sodalizio mafioso di Mesoraca.

3.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.

La motivazione è priva di concreti riferimenti a fatti e circostanze; non si comprende bene cosa abbia inteso significare il Tribunale richiamando la reiterazione dei delitti e le modalità e circostanze dell'azione criminosa o ancora la serialità e professionalità criminale.

Ha omesso di considerare il rilevante lasso temporale intercorrente tra le condotte e l'esecuzione della misura cautelare, lo stato di incensuratezza e l'assenza di pendenze, e che Miletta si era da tempo allontanato da Mesoraca, trasferendosi stabilmente nel Centro Italia, dove ha sottoscritto vari contratti di lavoro.

In riguardo alla scelta della misura il Tribunale ha trascurato questi profili di fatto, rilevanti per la mitigazione della misura.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. L'ordinanza impugnata non ha fatto menzione della memoria depositata all'udienza di riesame dalla difesa, con cui sono state prospettate letture alternative del materiale indiziario risultante dalle operazioni di intercettazione.

La carenza è decisiva anche in ragione del fatto che gli unici dati indiziari posti a carico del ricorrente sono tratti da conversazioni intercettate che, come è noto, devono essere criticamente lette dal giudice del merito senza che nel giudizio di legittimità possano essere recuperate eventuali carenze interpretative, atteso che A "l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" - Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 -.

Soltanto entro i ristretti limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione può svolgersi un sindacato di legittimità sulla interpretazione e sulle valutazioni del contenuto delle conversazioni intercettate, costituendo una mera questione di fatto estranea, come tale, al controllo della Corte di cassazione-tra le molte, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -.

3. La omissione valutativa in cui è incorso il Tribunale ha menomato il diritto difensivo di contraddire sull'interpretazione delle conversazioni accolta dal giudice della cautela offrendo al giudice del riesame una argomentata diversa lettura, di per sé capace di ridimensionare significativamente la portata indiziaria di quel materiale.

Vale allora il principio di diritto per il quale,"in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata" - Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670 -.

4. Il vizio che inficia l'ordinanza impugnata ne impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, e preclude allo stato, in ragione della sua radicalità, l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il PG [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti addebiti: - di far parte dell'associazione finalizzata alla spaccio di sostanze stupefacenti, promossa da [OSCURATO:PERSONA] e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che da [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] detto "Cicciolina", con il ruolo di collaboratore dei fratelli Serrao, di Mannarino e di Mantia nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti, predisponendone le dosi e provvedendo allo smercio al dettaglio delle stesse, fatti commessi in Mesoraca e territorio elvetico a partire dall'anno 2016 fino all'attualità. Reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 20); - di concorso continuato, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella detenzione a fini di spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina, in Mesoraca, in data antecedente e prossima al 27 luglio 2017 (capo 42); - di concorso continuato, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella detenzione a fini di spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina, in Mesoraca il 14 settembre 2017 (capo 46). 2. I reati in addebito cautelare formano oggetto di un'ampia indagine che ha riguardato le attività illecite dell'articolazione di 'ndrangheta nota come Locale di Mesoraca, diretta da [OSCURATO:PERSONA] e attiva nel territorio crotonese. Dalle attività di intercettazione è emerso il ruolo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA]. Dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posta a fondamento dell'addebito di cui al capo 42), è emerso che l'indagato, indicato con l'appellativo di Pullace, stava acquistando sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per poi rivenderla. Dalla conversazione del 14 settembre 2017 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], postgndamento dell'addebito di cui al capo 46)1si evince che gli interlocutori detenevano sostanza stupefacente, precedentemente acquistata da [OSCURATO:PERSONA], a fini di cessione. Sono così emersi i contatti stabili di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spacciatori all'ingrosso di sostanza stupefacente, e ciò impedisce di ravvisare nelle condotte di Miletta una occasionale attività di spaccio. I dialoghi captati, aventi ad oggetto la riscossione dei proventi dell'attività di spaccio, la situazione debitoria di alcuni acquirenti, i guadagni ricavati dalla vendita, la suddivisione in dosi della droga, non lasciano dubbi in merito alla consapevolezza di agire all'interno di un gruppo organizzato, nonché in merito alla intraneità allo stesso. 2.1. In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha rilevato il pericolo di cd. reiterazione criminosa anche sulla base della reiterazione dei delitti posti in essere e delle modalità e circostanze delle azioni criminose, indicatrici di un elevato grado di serialità e professionalità criminale. Ha quindi ritenuto, in considerazione del numero e della natura dei reati per cui si procede, delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato, che solo la misura carceraria sia adeguata. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione per la parte in cui il Tribunale ha ignorato i contenuti di una memoria difensiva, depositata all'udienza del 25 ottobre 2022, di contestazione della gravità indiziaria con specifico riferimento agli addebiti di cui ai capi 42) e 46), e soprattutto della loro inidoneità a dar fondamento all'accusa di partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di cui al capo 20). La conversazione del 27 luglio 2017 (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) fa ritenere al più che [OSCURATO:PERSONA] acquistò dieci dosi di sostanza stupefacente successivamente spacciate, e non è per nulla certa l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come uno dei fornitori della sostanza. Non è poi dato comprendere sey:luanto detto sul conto di Miletta fosse il frutto di conoscenze dirette o di informazioni apprese da altri o per sentito dire. Dalla conversazione del 14 settembre 2017 si ricava che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, ma è errata l'identificazione del fornitore, tale Ciccio, in [OSCURATO:PERSONA]. Con la memoria si sono offerti elementi che confermano l'inidoneità delle conversazioni a costituire indizi della partecipazione associativa e sono state fornite specifiche indicazioni di fatto valutabili nella direzione dell'affermazione di insussistenza del pericolo cautelare. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Tra i protagonisti della conversazione del 14 luglio 2017 non vi era, come invece indicato in ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e vi era di contro [OSCURATO:PERSONA](); ciò impedisce di individuare in quest'ultimo il soggetto, tale Ciccio, dal quale Miletta avrebbe acquistato sostanza stupefacente. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito di cui al capo 20). Come detto con i motivi precedenti, è rimasto indiziariamente incerto e su un piano di sostanziale ambiguità il rapporto tra Miletta e i fratelli Serrao, con quel che necessariamente consegue quanto all'affermazione attribuita a Miletta del ruolo di partecipe al sodalizio. In relazione al requisito soggettivo della partecipazione il Tribunale si è limitato ad affermare che non vi sono dubbi in merito alla consapevolezza di Miletta di agire all'interno di un gruppo organizzato ma non ha esplicitato gli elementi e i dati di fatto da Cui dedurre tale consapevolezza. Le conversazioni utilizzate non sono indicative di condotte partecipative. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'ordinanza impugnata ha omesso ogni riferimento a detta aggravante, restando ininfluente la eventuale coincidenza della collocazione di alcuni soggetti anche nella contestazione associativa ex art. 416-bis cod. pen. In ogni caso, detta aggravante non sussiste in relazione a [OSCURATO:PERSONA], non emergendo che abbia avuto consapevolezza di apportare un qualche vantaggio al sodalizio mafioso di Mesoraca. 3.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. La motivazione è priva di concreti riferimenti a fatti e circostanze; non si comprende bene cosa abbia inteso significare il Tribunale richiamando la reiterazione dei delitti e le modalità e circostanze dell'azione criminosa o ancora la serialità e professionalità criminale. Ha omesso di considerare il rilevante lasso temporale intercorrente tra le condotte e l'esecuzione della misura cautelare, lo stato di incensuratezza e l'assenza di pendenze, e che Miletta si era da tempo allontanato da Mesoraca, trasferendosi stabilmente nel Centro Italia, dove ha sottoscritto vari contratti di lavoro. In riguardo alla scelta della misura il Tribunale ha trascurato questi profili di fatto, rilevanti per la mitigazione della misura. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'ordinanza impugnata non ha fatto menzione della memoria depositata all'udienza di riesame dalla difesa, con cui sono state prospettate letture alternative del materiale indiziario risultante dalle operazioni di intercettazione. La carenza è decisiva anche in ragione del fatto che gli unici dati indiziari posti a carico del ricorrente sono tratti da conversazioni intercettate che, come è noto, devono essere criticamente lette dal giudice del merito senza che nel giudizio di legittimità possano essere recuperate eventuali carenze interpretative, atteso che A "l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" - Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 -. Soltanto entro i ristretti limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione può svolgersi un sindacato di legittimità sulla interpretazione e sulle valutazioni del contenuto delle conversazioni intercettate, costituendo una mera questione di fatto estranea, come tale, al controllo della Corte di cassazione-tra le molte, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -. 3. La omissione valutativa in cui è incorso il Tribunale ha menomato il diritto difensivo di contraddire sull'interpretazione delle conversazioni accolta dal giudice della cautela offrendo al giudice del riesame una argomentata diversa lettura, di per sé capace di ridimensionare significativamente la portata indiziaria di quel materiale. Vale allora il principio di diritto per il quale,"in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata" - Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670 -. 4. Il vizio che inficia l'ordinanza impugnata ne impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, e preclude allo stato, in ragione della sua radicalità, l'esame degli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'a
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