CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30529/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello diCatania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale diCatania il 23/11/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato dicui all’art. 424 cod. pen.;Rilevato che con il ricorso, in quattro distinti motivi, si deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione in ordine 1) alla mancataesclusione della recidiva e conseguentemente alla mancata dichiarazione diprescrizione del reato; 2) alla mancata rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale dopo che il tribunale di primo grado aveva revocatol’ordinanza con cui era stata disposta l’audizione della persona offesa; 3)alla valutazione effettuata circa l’individuazione del ricorrente quale autoredel reato; 4) alla ritenuta sussistenza della recidiva e al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestameneinfondata, in quanto, a fronte della sussistenza della recidiva, correttamenteritenuta dal giudice di primo grado e pure confermata dal giudice di appellofacendo riferimento alla precedente condanna per furto a distanzacronologica ravvicinata, il termine di prescrizione sarebbe maturato dopo il2 novembre 2026, data alla quale vanno aggiunti i periodi di sospensione,pari a 196 giorni;Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo sonomanifestamente infondate, in quanto il giudice d'appello, evidenziando lasussistenza di elementi sufficienti ad affermare la responsabilitàdell’imputato ha reso sul punto una motivazione adeguata e nonsindacabile, posto che la rinnovazione dibattimentale in appello è un istitutodi carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga allapresunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado,esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità,indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado didecidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n.12602 del 17/12/2015, Rv. 266818 -01; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996,Panigoni, Rv. 203574 01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep.11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013,Rv. 233391);Rilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo, tese a sollecitareuna diversa lettura delle prove, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazioneintegra quella del giudice di primo grado, facendo riferimento alle immaginidi videosorveglianza e ai tabulati delle utenze telefoniche, ha fornitoadeguata e coerente risposta alle analoghe censure formulate nell’atto diappello;Rilevato che le doglianze oggetto del quarto motivo sonomanifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con lo specificoriferimento alle condanne precedenti e alla mancanza di elementi positivi divalutazione, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto delprincipio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e133 cod. pen. della Corte di merito, per cui le censure mosse a talepercorso argomentativo che risulta lineare, sono prive di effettivaconsistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede,una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, nonsono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]