CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33852/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza del 25/03/2026 della CORTE d'APPELLO di MESSINA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina haconfermato la decisione del Tribunale della medesima città in composizionemonocratica del 14/07/2025, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevoledel reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 - per aver portato fuoridalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico dellalunghezza complessiva di cm. 17, di cui 8 di lama - e, per l’effetto, lo avevacondannato alla pena di anni uno di arresto ed euro duemila di ammenda, oltreal pagamento delle spese processuali; con confisca del coltello in sequestro.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico di ricorso, attraverso ilquale deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., permancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3. Il ricorso è inammissibile. I Giudici del merito, infatti, rilevano comeelementi positivi – ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche- non siano rinvenibili, assumendo invece rilievo sfavorevole dirimente laoggettiva gravità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, il qualeannovera pregiudizi penali di particolare allarme e non molto risalenti nel tempo.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici edespresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste –con deduzioni marcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da partedella Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanzeaspecifica e destinata alla declaratoria di inammissibilità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]