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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12916/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputata [OSCURATO:PERSONA] Simona ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Livorno di condanna della predetta, ad esito di abbreviato, per il reato di furto aggravato di energia (in Livorno dal 9/6/2014 al 8/5/2015), con giudizio di equivalenza delle riconosciute generiche sull'aggravante; considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché la difesa ha inteso prospettare che la Corte d'appello avrebbe ritenuto un'aggravante diversa da quella contestata (mezzo fraudolento in luogo della violenza sulle cose, entrambe previste dallo stesso art. 625 n. 2, cod. pen.), laddove, viceversa, la maggiore offensività del fatto è stata giustificata dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con il tenore dell'imputazione, nella quale, pur richiamandosi il concetto di violenza, si descrive la condotta come manomissione del misuratore, realizzata mediante un by-pass, senza considerare che il tema è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., qualora nell'imputazione per furto di energia elettrica l'aggravante del "mezzo fraudolento" non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato (sez. 5, n. 7208 del 1/12/2020, dep. 2021, Co/ucci, Rv. 280472, in cui la Corte ha ritenuto correttamente contestata all'imputato l'aggravante nel riferimento all'uso di cavi elettrici per la realizzazione della condotta di allaccio abusivo del contatore ad altre utenze condominiali; n. 5055 del 23/9/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307; sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, dep. 2017, Rifici, Rv. 269013); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dreuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P esidente 4 [OSCURATO:PERSONA] o 125-k-e-e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputata [OSCURATO:PERSONA] Simona ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Livorno di condanna della predetta, ad esito di abbreviato, per il reato di furto aggravato di energia (in Livorno dal 9/6/2014 al 8/5/2015), con giudizio di equivalenza delle riconosciute generiche sull'aggravante; considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché la difesa ha inteso prospettare che la Corte d'appello avrebbe ritenuto un'aggravante diversa da quella contestata (mezzo fraudolento in luogo della violenza sulle cose, entrambe previste dallo stesso art. 625 n. 2, cod. pen.), laddove, viceversa, la maggiore offensività del fatto è stata giustificata dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con il tenore dell'imputazione, nella quale, pur richiamandosi il concetto di violenza, si descrive la condotta come manomissione del misuratore, realizzata mediante un by-pass, senza considerare che il tema è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., qualora nell'imputazione per furto di energia elettrica l'aggravante del "mezzo fraudolento" non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato (sez. 5, n. 7208 del 1/12/2020, dep. 2021, Co/ucci, Rv. 280472, in cui la Corte ha ritenuto correttamente contestata all'imputato l'aggravante nel riferimento all'uso di cavi elettrici per la realizzazione della condotta di allaccio abusivo del contatore ad altre utenze condominiali; n. 5055 del 23/9/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307; sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, dep. 2017, Rifici, Rv. 269013); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dreuro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P esidente 4 [OSCURATO:PERSONA] o 125-k-e-e
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