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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 13190/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26502-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26502/2020 avverso la sentenza n. 1655/2020 della [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 3797/2022Numero di raccolta generale 13190/2022 MILANO; Data pubblicazione 27/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.12.2016 JD di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Monza, invocando l’accertamento della proprietà esclusiva di un vano tecnico sito al piano seminterrato dell’edificio condominiale.

Si costituivano i convenuti, invocando l’estensione del contraddittorio agli altri condomini e spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento della natura condominiale del vano oggetto di causa.

Integrato il contraddittorio il Tribunale, con sentenza n. 455/2019, rigettava la domanda principale, poiché i titoli prodotti dalla società attrice non avevano dimostrato la proprietà esclusiva del vano oggetto della domanda, ritenuto dal primo giudice a sicura vocazione condominiale in quanto ospitante la caldaia di alimentazione dell’impianto comune di riscaldamento dell’edificio.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 1655/2020, resa nella resistenza delle parti appellate, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione JD di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26502/2020 Numero sezionale 3797/2022 INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Numero di raccolta generale 13190/2022Data pubblicazione 27/04/2022 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dall’odierna società ricorrente avverso la sentenza n. 455/2019 con la quale il Tribunale di Monza aveva respinto la domanda della stessa società, volta ad ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva di un vano tecnico, ospitante la caldaia a servizio dell’impianto di riscaldamento condominiale, sito al piano seminterrato di un edificio costituito in condominio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione JD di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 948, 949 c.c., 210, 61 e 191 c.p.c., perché la Corte ambrosiana avrebbe erroneamente ritenuto non conseguita la prova della proprietà esclusiva del bene oggetto di causa in capo alla predetta società.

La censura è inammissibile.

All’esito di giudizio in fatto, non utilmente sindacabile in questa sede, la Corte distrettuale ha ritenuto che, a fronte della sicura destinazione del vano in questione a servizio del condominio, perché ospitante la caldaia di alimentazione dell’impianto di riscaldamento comune, la società odierna ricorrente non avesse fornito la prova certa della proprietà esclusiva del bene predetto.

Ad avviso della Corte milanese, infatti, gli atti di provenienza prodotti dalla società non dimostrano con certezza che, al momento della costituzione del condominio, il bene di cui si discute fosse già di proprietà esclusiva dell’odierna ricorrente; a tale risultato la Corte distrettuale perviene in base ad una disamina delle risultanze degli atti medesimi, che contengono indicazioni catastali non uniformi l’uno rispetto all’altro –come del resto la stessa ricorrente riconosce nell’esposizione del motivo proposto in questa sede– nonché all’esito dell’apprezzamento di altri elementi istruttori, quali in particolare la planimetria del 1986 prodotta dall’odierna ricorrente, dalla quale in particolare emerge, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26502/2020 secondo la Corte di merito, la prova che non tutte le cantine Numero sezionale 3797/2022Numero di raccolta generale 13190/2022 fossero, in quella data, di proprietà dei danti causa della società Data pubblicazione 27/04/2022 odierna ricorrente.

Quest’ultima contesta la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito, sostenendo che, in realtà, le differenti indicazioni catastali contenute nei diversi atti di provenienza prodotti nel giudizio di merito fossero dovute a semplici operazioni di accorpamento e variazione delle consistenze del seminterrato, ma tale allegazione –che comunque si colloca sul piano del fatto– avrebbe dovuto essere adeguatamente dimostrata dalla JD nel corso dei due gradi di merito, cosa che invece –ad avviso della Corte lombarda– non è avvenuta.

Sotto tale profilo, va ribadito che l’apprezzamento delle prove si esaurisce in una valutazione di fatto, nell’ambito del quale il giudice di merito è libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute più idonee a sostenere la sua decisione, senz’altro limite “… che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26502/2020 Numero sezionale 3797/2022 La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il Numero di raccolta generale 13190/2022 ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Data pubblicazione 27/04/2022 parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022.

Il Presidente (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26502-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26502/2020 avverso la sentenza n. 1655/2020 della [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 3797/2022Numero di raccolta generale 13190/2022 MILANO; Data pubblicazione 27/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.12.2016 JD di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Monza, invocando l’accertamento della proprietà esclusiva di un vano tecnico sito al piano seminterrato dell’edificio condominiale. Si costituivano i convenuti, invocando l’estensione del contraddittorio agli altri condomini e spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento della natura condominiale del vano oggetto di causa. Integrato il contraddittorio il Tribunale, con sentenza n. 455/2019, rigettava la domanda principale, poiché i titoli prodotti dalla società attrice non avevano dimostrato la proprietà esclusiva del vano oggetto della domanda, ritenuto dal primo giudice a sicura vocazione condominiale in quanto ospitante la caldaia di alimentazione dell’impianto comune di riscaldamento dell’edificio. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 1655/2020, resa nella resistenza delle parti appellate, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione JD di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26502/2020 Numero sezionale 3797/2022 INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Numero di raccolta generale 13190/2022Data pubblicazione 27/04/2022 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dall’odierna società ricorrente avverso la sentenza n. 455/2019 con la quale il Tribunale di Monza aveva respinto la domanda della stessa società, volta ad ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva di un vano tecnico, ospitante la caldaia a servizio dell’impianto di riscaldamento condominiale, sito al piano seminterrato di un edificio costituito in condominio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione JD di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 948, 949 c.c., 210, 61 e 191 c.p.c., perché la Corte ambrosiana avrebbe erroneamente ritenuto non conseguita la prova della proprietà esclusiva del bene oggetto di causa in capo alla predetta società. La censura è inammissibile. All’esito di giudizio in fatto, non utilmente sindacabile in questa sede, la Corte distrettuale ha ritenuto che, a fronte della sicura destinazione del vano in questione a servizio del condominio, perché ospitante la caldaia di alimentazione dell’impianto di riscaldamento comune, la società odierna ricorrente non avesse fornito la prova certa della proprietà esclusiva del bene predetto. Ad avviso della Corte milanese, infatti, gli atti di provenienza prodotti dalla società non dimostrano con certezza che, al momento della costituzione del condominio, il bene di cui si discute fosse già di proprietà esclusiva dell’odierna ricorrente; a tale risultato la Corte distrettuale perviene in base ad una disamina delle risultanze degli atti medesimi, che contengono indicazioni catastali non uniformi l’uno rispetto all’altro –come del resto la stessa ricorrente riconosce nell’esposizione del motivo proposto in questa sede– nonché all’esito dell’apprezzamento di altri elementi istruttori, quali in particolare la planimetria del 1986 prodotta dall’odierna ricorrente, dalla quale in particolare emerge, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26502/2020 secondo la Corte di merito, la prova che non tutte le cantine Numero sezionale 3797/2022Numero di raccolta generale 13190/2022 fossero, in quella data, di proprietà dei danti causa della società Data pubblicazione 27/04/2022 odierna ricorrente. Quest’ultima contesta la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito, sostenendo che, in realtà, le differenti indicazioni catastali contenute nei diversi atti di provenienza prodotti nel giudizio di merito fossero dovute a semplici operazioni di accorpamento e variazione delle consistenze del seminterrato, ma tale allegazione –che comunque si colloca sul piano del fatto– avrebbe dovuto essere adeguatamente dimostrata dalla JD nel corso dei due gradi di merito, cosa che invece –ad avviso della Corte lombarda– non è avvenuta. Sotto tale profilo, va ribadito che l’apprezzamento delle prove si esaurisce in una valutazione di fatto, nell’ambito del quale il giudice di merito è libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute più idonee a sostenere la sua decisione, senz’altro limite “… che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26502/2020 Numero sezionale 3797/2022 La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il Numero di raccolta generale 13190/2022 ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Data pubblicazione 27/04/2022 parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A
Sentenza Cassazione n. 13190/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris