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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09372/2022

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to la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 29463-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.7 [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 123 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 SCHITTONE (LMCA - [OSCURATO:PERSONA]) che lo rappresenta Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 842/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/07/2016 R.G.N. 575/204; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 luglio 2016 la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Caltagirone nella parte in cui aveva dichiarato illegittimo il contratto a tempo determinato concluso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] nr. 7 di CALTAGIRONE (in prosieguo: il CONSORZIO) in data 20 aprile 2006 nonché i contratti successivi ed aveva condannato il CONSORZIO al risarcimento del danno ex articolo 32 L. nr. 183/2010, in misura di dodici mensilità di retribuzione; in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato.

2. La Corte territoriale premetteva che, in assenza di impugnazione incidentale da parte del lavoratore, si era formato il giudicato sulle statuizioni del Tribunale concernenti la legittimità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti alle date del 13 maggio 2004 e del 21 aprile 2005. 3.Esponeva che il lavoratore appellato aveva riportato nella memoria difensiva le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio ma aveva proposto appello incidentale al solo fine di ottenere, in ipotesi di mancata conversione del rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno e non per censurare le statuizioni che lo vedevano soccombente quanto alla legittimità del termine.

4. Accoglieva l’appello proposto dal Consorzio, con il quale l’ente deduceva l’impossibilità di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

5. Osservava che, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza nr. 4685/2015, per gli enti pubblici economici della REGIONE SICILIA vigeva la regola dell’obbligo di assunzione mediante concorso, obbligo venuto meno nel solo arco temporale intercorrente tra la data di entrata in vigore della L.R.

SICILIA nr. 18/1999 e la entrata in vigore della L.R.

SICILIA nr. 15/2004; soltanto per i contratti a termine stipulati nel suddetto intervallo temporale poteva dunque operare, in caso di illegittimità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 Data pubblicazione 22/03/2022

6. Il Tribunale aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto del 20 aprile 2006 ed ai contratti successivi, ricadenti nel periodo in cui vigeva l’obbligo di assunzione per concorso.

7. La misura del danno andava confermata in dodici mensilità di retribuzione; l’articolo 32 L. nr. 183/2010 doveva essere applicato anche nelle ipotesi di mancata conversione del rapporto a tempo indeterminato giacchè i principi enunciati dalle S.U. della Corte di cassazione nella sentenza nr. 5072/2016 erano estensibili, per identità di ratio, alla fattispecie di causa, seppur non disciplinata dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001. 8.L’appello incidentale andava pertanto respinto. 9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinque ragioni di censura, cui il CONSORZIO ha resistito con controricorso.

10. le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare si rileva che la sintesi del primo motivo di ricorso riportata alla pagina 4 dell’atto di impugnazione non coincide con la rubrica del motivo indicata nella esposizione successiva.

Si darà conto, dunque, di entrambe le prospettazioni. 2.Con il primo motivo si denuncia ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod. proc. civ.― omesso esame circa un fatto decisiv o per il giudizio ed omessa pronuncia (pagina 12 del ricorso) nonché ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― violazione degli articoli 100, 326 e 346 cod. proc.civ. (sintesi del motivo, pagina 4 del ricorso).

La censura coglie la affermazione della formazione del giudicato interno sulla statuizione del Tribunale di legittimità dei contratti a termine anteriori al contratto del 2006, in quanto non investita dall’appello incidentale del lavoratore.

3. Nell’assunto del ricorrente, l’appello proposto dal Consorzio avrebbe posto in discussione l’intera vicenda sostanziale sicché il giudice dell’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla nullità di tutti i contratti impugnati.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 Data pubblicazione 22/03/2022

4. Il ricorrente ha dedotto di non avere interesse ad appellare in via incidentale la dichiarazione di legittimità del termine apposto ai primi contratti, avendo comunque ottenuto nel primo grado la conversione del rapporto a tempo indeterminato; il difetto di interesse viene dedotto, altresì, sul rilievo che la giurisprudenza, anche della Sezione semplice di questa Corte, all’epoca di introduzione del gravame ammetteva la conversione dei contratti a termine intercorsi con i Consorzi di Bonifica della regione Sicilia indipendentemente dalla data della loro conclusione.

5. Sotto quest’ultimo profilo si deduce, altresì, esservi stato overruling al fine di sostenere tanto l’inapplicabilità nella fattispecie di causa del principio espresso dalle Sezioni Unite con l’arresto nr. 4685/2015 quanto la necessità di valutare la mancata proposizione dell’appello incidentale alla luce della giurisprudenza dell’epoca, favorevole alla incondizionata convertibilità del rapporto a termine. 6.Il motivo è infondato. 7.La prospettazione di parte ricorrente è destituita di fondamento laddove individua un unico ed indistinto interesse alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, malgrado la diversità dei contratti a termine cumulativamente impugnati.

8. La impugnazione di ciascun contratto è, infatti, oggetto di una domanda autonoma, distinta per causa petendi e per petitum; la richiesta di conversione muta in ragione del contratto cui si riferisce, poiché la data di stipula del contratto individua una specifica decorrenza del preteso rapporto a tempo indeterminato.

9. Dalla autonomia della domanda di impugnazione di ciascun contratto a termine deriva la formazione del giudicato interno sulle domande respinte nel primo grado in mancanza di appello del lavoratore soccombente, come correttamente affermato nella sentenza impugnata.

10. Né appare invocabile un’ipotesi di prospective overruling per porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza sulla interpretazione di norme regolatrici del processo (cfr.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 Cass.

SU sent. nr. 4135/2019): nella specie si prospetta un preteso overrulingData pubblicazione 22/03/2022 in tema di interpretazione di norme non di diritto processuale, ma di diritto sostanziale.

11. Il secondo mezzo è proposto ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― per violazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; si assume la contrarietà della legislazione regionale della REGIONE SICILIA alla suddetta clausola 5, sul rilievo che essa legittimerebbe i [OSCURATO:PERSONA] a ricorrere a plurimi contratti a tempo determinato in assenza di misure di prevenzione degli abusi e si deduce che la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato costituirebbe l’unica sanzione afflittiva, proporzionata ed adeguata.

12. Il motivo è infondato.

13. Giova sul punto premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza 9 gennaio 2019, n. 274, alla quale hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nr. 22981/2020 e Cass. nr. 38657/2021) per i Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia il divieto di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato deriva dall’assoluto divieto di assunzione stabilito per tali consorzi dalla L.R.

Sicilia n. 45 del 1995, art. 32, divieto rimasto in vigore nonostante la possibilità di operare assunzioni a termine, prevista dalla successiva L.R. 30 ottobre 1995 n. 76, agli articoli 3 e

4. Deve essere in tal senso corretta la motivazione della sentenza impugnata.

14. Quanto alle misure sanzionatorie, è noto che― secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza 4 luglio 2006 in causa C- 212/04, Adeneler ed altri ― l' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non enuncia un obbligo generale degli Stati membri di prevedere, nel caso in cui vengano accertati abusi, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato; infatti, la clausola 5, punto 2, lettera b) dell'accordo quadro lascia, in linea di principio, agli Stati membri il compito di determinare a quali condizioni i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022

15. Spetta, dunque, alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far Data pubblicazione 22/03/2022 fronte ad una siffatta situazione, misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma anche sufficientemente effettivo e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro.

16. La Corte di Giustizia richiama al riguardo il principio di «autonomia procedurale degli Stati membri» (consistente nella scelta da parte del diritto interno dei mezzi finalizzati a garantire l'effettività del diritto comunitario sostanziale), autonomia soggetta ad una duplice test di conformità comunitaria: le tutele accordate non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura meramente interna (principio di equivalenza); Né devono rendere, nei fatti, impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

17. Questa Corte, a Sezioni Unite, si è adeguata ai criteri comunitari con l’arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5072 (negli stessi termini Cass.

S.U. nr. 19165/2017), relativo alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36.

Si è ivi affermato che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno; rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile ― (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge, con previsione conforme ai parametri costituzionali e comunitari) ― le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.

18. Il diritto interno, così interpretato, è stata ritenuto conforme al diritto dell’Unione (sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro) F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 tanto sotto il profilo del principio di equivalenza ― (sul rilievo che le misure Data pubblicazione 22/03/2022 adottate per sanzionare l’utilizzo abusivo del contratto a termine nel settore pubblico e nel settore privato non possono essere comparate tra loro, perché entrambe attuano il diritto dell’Unione) ― che in relazione al principio di effettività (sentenza citata, punti 47-50).

19. I principi enunciati dalle Sezioni Unite, relativi a fattispecie regolate dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001, devono trovare applicazione ogniqualvolta la conversione non possa operare in presenza di una norma di legge speciale che la impedisca, direttamente o indirettamente, anche a prescindere dall'applicabilità della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, come già chiarito da questa Corte (Cass. nr. 25625/2020; Cass. nr. 12876/2020; Cass.nn. 5229 e 6413 del 2017; Cass. n. 23945/2018).

20. In particolare, negli arresti del 09/01/2019, nr.274 e del 22/01/2019, n.1630 si è affermato che l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dei Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia con inosservanza dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a termine determina, in caso di abusivo ricorso a tale fattispecie contrattuale, l'applicazione della regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss. cod. civ., interpretata secondo i principi affermati nella sentenza di Cass. Sez.

U. nr. 5072/2016.

21. In sostanza, la interpretazione adeguatrice ― che assicura l’effetto utile della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ― si applica― ove non operi la conversione del rapporto a tempo indeterminato e fuori dai casi disciplinati dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001 ― in riferimento alle norme codicistiche sul danno da inadempimento (articolo 1218 ed articoli 1223 e seguenti cod. civ.), nel senso di consentire al lavoratore di avvalersi della presunzione di danno di cui all’articolo 32 L. nr. 183/2010, ferma restando la sua possibilità di provare di avere sofferto danni ulteriori.

22. La sentenza impugnata appare conforme ai principi sin qui esposti; dando atto della inapplicabilità dell’articolo 36 D.L.gs. nr. 165/2001 ai Consorzi di Bonifica siciliani, enti pubblici economici, la Corte territoriale ha applicato la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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SICILIA nr. 15/2004, art. 49, commi uno e tre - Della L.R.

SICILIA nr. 76/1995, articolo 3 - «Dell’ulteriore normativa regionale riportata nelle pagine 10 e segg.i» (così in ricorso, alla pagina 24) Nella sintesi del motivo, riportata alla pagina 4 del ricorso, si deduce, altresì, la violazione D.Lgs. nr. 368/2001, artt. 1 e ss.

24. Si censura la sentenza impugnata sul rilievo la Regione Sicilia, nell’esercitare la potestà legislativa autonoma in materia di Consorzi di Bonifica riconosciutale dall’articolo 14 dello [OSCURATO:PERSONA], avrebbe istituzionalizzato l’utilizzo dei contratti a termine a-causali (L.R.

SICILIA nr. 15/2004, art. 49, comma tre) per sopperire alle esigenze ordinarie dei consorzi. 25.Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

26. Il giudice dell’appello non ha affatto affermato che la legislazione della Regione SICILIA avrebbe autorizzato i Consorzi di bonifica a fare ricorso generalizzato a contratti a termine a-causali; anzi, nella fattispecie di causa la illegittimità del termine è stata dichiarata dal Tribunale ai sensi dell’articolo 1 D.lgs nr. 368/2001, per genericità della causale e l’oggetto della impugnazione del Consorzio verteva, piuttosto, sulla giuridica impossibilità della conversione. 27.La statuizione censurata, dunque, non si rinviene nella sentenza impugnata.

28. Il quarto motivo, con il quale si torna a denunciare― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione della clausola 5 numero 1 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché dell’articolo 3 Cost., è stato F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 rinunciato dal ricorrente con la memoria depositata sicché deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulla censura.

29. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

30. Le spese di causa si compensano tra le parti, in quanto i principi qui ribaditi si sono consolidati in epoca successiva alla notifica del ricorso in cassazione.

31. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 18 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 29463-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.7 [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 123 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 SCHITTONE (LMCA - [OSCURATO:PERSONA]) che lo rappresenta Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 842/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/07/2016 R.G.N. 575/204; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2016 la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Caltagirone nella parte in cui aveva dichiarato illegittimo il contratto a tempo determinato concluso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] nr. 7 di CALTAGIRONE (in prosieguo: il CONSORZIO) in data 20 aprile 2006 nonché i contratti successivi ed aveva condannato il CONSORZIO al risarcimento del danno ex articolo 32 L. nr. 183/2010, in misura di dodici mensilità di retribuzione; in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato. 2. La Corte territoriale premetteva che, in assenza di impugnazione incidentale da parte del lavoratore, si era formato il giudicato sulle statuizioni del Tribunale concernenti la legittimità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti alle date del 13 maggio 2004 e del 21 aprile 2005. 3.Esponeva che il lavoratore appellato aveva riportato nella memoria difensiva le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio ma aveva proposto appello incidentale al solo fine di ottenere, in ipotesi di mancata conversione del rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno e non per censurare le statuizioni che lo vedevano soccombente quanto alla legittimità del termine. 4. Accoglieva l’appello proposto dal Consorzio, con il quale l’ente deduceva l’impossibilità di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. 5. Osservava che, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza nr. 4685/2015, per gli enti pubblici economici della REGIONE SICILIA vigeva la regola dell’obbligo di assunzione mediante concorso, obbligo venuto meno nel solo arco temporale intercorrente tra la data di entrata in vigore della L.R. SICILIA nr. 18/1999 e la entrata in vigore della L.R. SICILIA nr. 15/2004; soltanto per i contratti a termine stipulati nel suddetto intervallo temporale poteva dunque operare, in caso di illegittimità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 6. Il Tribunale aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto del 20 aprile 2006 ed ai contratti successivi, ricadenti nel periodo in cui vigeva l’obbligo di assunzione per concorso. 7. La misura del danno andava confermata in dodici mensilità di retribuzione; l’articolo 32 L. nr. 183/2010 doveva essere applicato anche nelle ipotesi di mancata conversione del rapporto a tempo indeterminato giacchè i principi enunciati dalle S.U. della Corte di cassazione nella sentenza nr. 5072/2016 erano estensibili, per identità di ratio, alla fattispecie di causa, seppur non disciplinata dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001. 8.L’appello incidentale andava pertanto respinto. 9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinque ragioni di censura, cui il CONSORZIO ha resistito con controricorso. 10. le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare si rileva che la sintesi del primo motivo di ricorso riportata alla pagina 4 dell’atto di impugnazione non coincide con la rubrica del motivo indicata nella esposizione successiva. Si darà conto, dunque, di entrambe le prospettazioni. 2.Con il primo motivo si denuncia ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod. proc. civ.― omesso esame circa un fatto decisiv o per il giudizio ed omessa pronuncia (pagina 12 del ricorso) nonché ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― violazione degli articoli 100, 326 e 346 cod. proc.civ. (sintesi del motivo, pagina 4 del ricorso). La censura coglie la affermazione della formazione del giudicato interno sulla statuizione del Tribunale di legittimità dei contratti a termine anteriori al contratto del 2006, in quanto non investita dall’appello incidentale del lavoratore. 3. Nell’assunto del ricorrente, l’appello proposto dal Consorzio avrebbe posto in discussione l’intera vicenda sostanziale sicché il giudice dell’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla nullità di tutti i contratti impugnati.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 4. Il ricorrente ha dedotto di non avere interesse ad appellare in via incidentale la dichiarazione di legittimità del termine apposto ai primi contratti, avendo comunque ottenuto nel primo grado la conversione del rapporto a tempo indeterminato; il difetto di interesse viene dedotto, altresì, sul rilievo che la giurisprudenza, anche della Sezione semplice di questa Corte, all’epoca di introduzione del gravame ammetteva la conversione dei contratti a termine intercorsi con i Consorzi di Bonifica della regione Sicilia indipendentemente dalla data della loro conclusione. 5. Sotto quest’ultimo profilo si deduce, altresì, esservi stato overruling al fine di sostenere tanto l’inapplicabilità nella fattispecie di causa del principio espresso dalle Sezioni Unite con l’arresto nr. 4685/2015 quanto la necessità di valutare la mancata proposizione dell’appello incidentale alla luce della giurisprudenza dell’epoca, favorevole alla incondizionata convertibilità del rapporto a termine. 6.Il motivo è infondato. 7.La prospettazione di parte ricorrente è destituita di fondamento laddove individua un unico ed indistinto interesse alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, malgrado la diversità dei contratti a termine cumulativamente impugnati. 8. La impugnazione di ciascun contratto è, infatti, oggetto di una domanda autonoma, distinta per causa petendi e per petitum; la richiesta di conversione muta in ragione del contratto cui si riferisce, poiché la data di stipula del contratto individua una specifica decorrenza del preteso rapporto a tempo indeterminato. 9. Dalla autonomia della domanda di impugnazione di ciascun contratto a termine deriva la formazione del giudicato interno sulle domande respinte nel primo grado in mancanza di appello del lavoratore soccombente, come correttamente affermato nella sentenza impugnata. 10. Né appare invocabile un’ipotesi di prospective overruling per porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza sulla interpretazione di norme regolatrici del processo (cfr.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 Cass. SU sent. nr. 4135/2019): nella specie si prospetta un preteso overrulingData pubblicazione 22/03/2022 in tema di interpretazione di norme non di diritto processuale, ma di diritto sostanziale. 11. Il secondo mezzo è proposto ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― per violazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; si assume la contrarietà della legislazione regionale della REGIONE SICILIA alla suddetta clausola 5, sul rilievo che essa legittimerebbe i [OSCURATO:PERSONA] a ricorrere a plurimi contratti a tempo determinato in assenza di misure di prevenzione degli abusi e si deduce che la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato costituirebbe l’unica sanzione afflittiva, proporzionata ed adeguata. 12. Il motivo è infondato. 13. Giova sul punto premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza 9 gennaio 2019, n. 274, alla quale hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nr. 22981/2020 e Cass. nr. 38657/2021) per i Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia il divieto di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato deriva dall’assoluto divieto di assunzione stabilito per tali consorzi dalla L.R. Sicilia n. 45 del 1995, art. 32, divieto rimasto in vigore nonostante la possibilità di operare assunzioni a termine, prevista dalla successiva L.R. 30 ottobre 1995 n. 76, agli articoli 3 e 4. Deve essere in tal senso corretta la motivazione della sentenza impugnata. 14. Quanto alle misure sanzionatorie, è noto che― secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza 4 luglio 2006 in causa C- 212/04, Adeneler ed altri ― l' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non enuncia un obbligo generale degli Stati membri di prevedere, nel caso in cui vengano accertati abusi, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato; infatti, la clausola 5, punto 2, lettera b) dell'accordo quadro lascia, in linea di principio, agli Stati membri il compito di determinare a quali condizioni i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 15. Spetta, dunque, alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far Data pubblicazione 22/03/2022 fronte ad una siffatta situazione, misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma anche sufficientemente effettivo e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro. 16. La Corte di Giustizia richiama al riguardo il principio di «autonomia procedurale degli Stati membri» (consistente nella scelta da parte del diritto interno dei mezzi finalizzati a garantire l'effettività del diritto comunitario sostanziale), autonomia soggetta ad una duplice test di conformità comunitaria: le tutele accordate non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura meramente interna (principio di equivalenza); Né devono rendere, nei fatti, impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). 17. Questa Corte, a Sezioni Unite, si è adeguata ai criteri comunitari con l’arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5072 (negli stessi termini Cass. S.U. nr. 19165/2017), relativo alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36. Si è ivi affermato che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno; rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile ― (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge, con previsione conforme ai parametri costituzionali e comunitari) ― le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori. 18. Il diritto interno, così interpretato, è stata ritenuto conforme al diritto dell’Unione (sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro) F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 tanto sotto il profilo del principio di equivalenza ― (sul rilievo che le misure Data pubblicazione 22/03/2022 adottate per sanzionare l’utilizzo abusivo del contratto a termine nel settore pubblico e nel settore privato non possono essere comparate tra loro, perché entrambe attuano il diritto dell’Unione) ― che in relazione al principio di effettività (sentenza citata, punti 47-50). 19. I principi enunciati dalle Sezioni Unite, relativi a fattispecie regolate dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001, devono trovare applicazione ogniqualvolta la conversione non possa operare in presenza di una norma di legge speciale che la impedisca, direttamente o indirettamente, anche a prescindere dall'applicabilità della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, come già chiarito da questa Corte (Cass. nr. 25625/2020; Cass. nr. 12876/2020; Cass.nn. 5229 e 6413 del 2017; Cass. n. 23945/2018). 20. In particolare, negli arresti del 09/01/2019, nr.274 e del 22/01/2019, n.1630 si è affermato che l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dei Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia con inosservanza dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a termine determina, in caso di abusivo ricorso a tale fattispecie contrattuale, l'applicazione della regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss. cod. civ., interpretata secondo i principi affermati nella sentenza di Cass. Sez. U. nr. 5072/2016. 21. In sostanza, la interpretazione adeguatrice ― che assicura l’effetto utile della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ― si applica― ove non operi la conversione del rapporto a tempo indeterminato e fuori dai casi disciplinati dall’articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001 ― in riferimento alle norme codicistiche sul danno da inadempimento (articolo 1218 ed articoli 1223 e seguenti cod. civ.), nel senso di consentire al lavoratore di avvalersi della presunzione di danno di cui all’articolo 32 L. nr. 183/2010, ferma restando la sua possibilità di provare di avere sofferto danni ulteriori. 22. La sentenza impugnata appare conforme ai principi sin qui esposti; dando atto della inapplicabilità dell’articolo 36 D.L.gs. nr. 165/2001 ai Consorzi di Bonifica siciliani, enti pubblici economici, la Corte territoriale ha applicato la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 presunzione di danno di cui all’articolo 32 L. nr. 183/2010, facendo riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite nr. 5072/2016 per identità di ratio. 23.Con la terza critica si denuncia ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione: - Dello Statuto della Regione Sicilia approvato con L. Cost. nr. 2/1948, articolo 14; - Della L.R. SICILIA nr. 15/2004, art. 49, commi uno e tre - Della L.R. SICILIA nr. 76/1995, articolo 3 - «Dell’ulteriore normativa regionale riportata nelle pagine 10 e segg.i» (così in ricorso, alla pagina 24) Nella sintesi del motivo, riportata alla pagina 4 del ricorso, si deduce, altresì, la violazione D.Lgs. nr. 368/2001, artt. 1 e ss. 24. Si censura la sentenza impugnata sul rilievo la Regione Sicilia, nell’esercitare la potestà legislativa autonoma in materia di Consorzi di Bonifica riconosciutale dall’articolo 14 dello [OSCURATO:PERSONA], avrebbe istituzionalizzato l’utilizzo dei contratti a termine a-causali (L.R. SICILIA nr. 15/2004, art. 49, comma tre) per sopperire alle esigenze ordinarie dei consorzi. 25.Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. 26. Il giudice dell’appello non ha affatto affermato che la legislazione della Regione SICILIA avrebbe autorizzato i Consorzi di bonifica a fare ricorso generalizzato a contratti a termine a-causali; anzi, nella fattispecie di causa la illegittimità del termine è stata dichiarata dal Tribunale ai sensi dell’articolo 1 D.lgs nr. 368/2001, per genericità della causale e l’oggetto della impugnazione del Consorzio verteva, piuttosto, sulla giuridica impossibilità della conversione. 27.La statuizione censurata, dunque, non si rinviene nella sentenza impugnata. 28. Il quarto motivo, con il quale si torna a denunciare― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione della clausola 5 numero 1 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché dell’articolo 3 Cost., è stato F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 29463/2016 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 9372/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 rinunciato dal ricorrente con la memoria depositata sicché deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulla censura. 29. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 30. Le spese di causa si compensano tra le parti, in quanto i principi qui ribaditi si sono consolidati in epoca successiva alla notifica del ricorso in cassazione. 31. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 18 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
Sentenza Cassazione n. 09372/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris