CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17616/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta,ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al mancatoriconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 62, n.4) e n. 6) cod. pen. erigetto nel resto.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, ha insistito perl’accoglimento del ricorso e per la dichiarazione di fondatezza della questione dicostituzionalità già proposta in appelloRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] il reato previsto dall'art. 640 cod. pen. Si contestava allo stesso di avereinscenato un finto danneggiamento dello specchietto della propria auto e diavere lucrato illecitamente la somma di euro centoventi versati dalla personaoffesa come ristoro per il finto danno.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore diGiovanni Gremito che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione inordine (a) all'omessa pronuncia sulla richiesta di estinzione del reato percondotta riparatoria ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen. (b) al rigetto dellarichiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale.Il ricorrente allegava che all'udienza dibattimentale del 3 ottobre 2022 ladifesa del Gremito aveva presentato un’offerta risarcitoria depositando unassegno circolare: all'udienza del 3 aprile 2023, la persona offesa avevamanifestato la volontà di non accettare l'offerta ed il Giudice, senza esprimersiesplicitamente sulla congruità dell’offerta, aveva disposto “procedersi oltre”.Il ricorrente eccepiva che il Giudice avrebbe dovuto pronunciareun'ordinanza espressa sulla congruità dell'offerta in quanto sia l’eventualeaccesso ai riti alternativi sia la proposizione di una eventuale nuova offertasarebbero stati preclusi dalla omessa pronuncia di un provvedimento cheesplicitasse le ragioni dell’incongruità dell’offerta iniziale.Il ricorrente ribadiva inoltre la fondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 162-ter cod. pen. nella parte in cui non indicava “terminimodi e forme” con le quali l’organo giudicante avrebbe dovuto pronunciarsisull'offerta risarcitoria. Pertanto invocava la sospensione del processo e latrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; in subordine chiedeval'annullamento delle sentenze di merito con restituzione nel termine per accedereai riti alternativi;2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 nn. 4) e 6)cod. pen.; si deduceva (a) che l'attenuante prevista art. 62 n. 6) cod. pen.avrebbe dovuto essere riconosciuta a chi, come il ricorrente, si fosse adoperatospontaneamente per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato,(b) che avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante prevista dall’art. 62 n.4) in relazione alla lieve entità del danno cagionato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è infondato1.1.Il ricorrente (a) ha denunciato l’illegittimità dell’omessa pronuncia sullacongruità dell’offerta risarcitoria che avrebbe generato la lesione del diritto didifesa impedendone l’eventuale riproposizione, (b) ha chiesto l’accoglimentodella questione di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter cod. pen. nella partein cui lo stesso non prevede né “modi, forme e termini” di valutazione dellacongruità dell'offerta, né la necessità di una ordinanza che esprima lavalutazione di eventuale “non congruità”, omissioni che impedirebberoall'imputato, dopo il rigetto implicito dell’offerta, sia di riproporre la proposta chedi accedere a riti alternativi.1.2. In via preliminare il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce (a) che in tema di estinzionedel reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., l'intervento delgiudice prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente iltermine ultimo previsto a pena di decadenza per l'operatività della condottariparatoria o dell'offerta reale, è finalizzato a valutare, nel contraddittorio fra leparti, ove tra le stesse non vi sia accordo, la congruità della somma versata odofferta nelle forme di cui all'art. 1208 cod. civ. (Sez. 3, n. 16674 del02/03/2021, V., Rv. 281204 - 01); (b) che la valutazione sulla congruitàdell’offerta prescinde dall’accettazione del risarcimento da parte dell’offeso: si èinfatti affermato, con giurisprudenza che si condivide, che in tema di estinzionedel reato per condotte riparatorie, il giudice può escludere l'avvenuto integralerisarcimento del danno anche qualora la persona offesa abbia giudicato congruala somma offerta dall'imputato, accettando l'offerta risarcitoria (Sez. 6, n. 52671del 23/10/2018, N., Rv. 274579 – 01).1.3. Tanto premesso, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione di legittimitàcostituzionale proposta dal ricorrente non sia fondata.Nel caso in esame l’offerta è stata presentata il 3 ottobre 2022 al Giudice deldibattimento. La normativa all’epoca in vigore prevedeva che sia le richieste diaccesso al rito alternativo che le proposte risarcitorie fossero effettuate, neiprocessi che, come quello in esame, non prevedevano la celebrazionedell’udienza preliminare, “prima” della dichiarazione di apertura del dibattimento.Il fatto che ci fosse un termine “unico” per presentare l’offerta risarcitoria eper chiedere l’accesso ai riti alternativi non precludeva al difensore di avvalersidi tutti gli strumenti disponibili, in ipotesi subordinando la richiesta di accesso airiti a forma contratta all’eventuale decisione negativa in ordine alla congruitàdell’offerta.Si osserva a margine che, con la riforma c.d. “Cartabia” (d.lgs. n. 150 del2022), la scelta del legislatore è stata quella di “disallineare” espressamente itermini finali di presentazione delle istanze di accesso ai riti alternativi edell'istanza di estinzione del reato per risarcimento del danno: mentre le primedevono essere effettuate necessariamente nel corso dell’udienza preliminare opredibattimentale, la seconda può essere effettuata “fino alla dichiarazione diapertura del dibattimento”.Secondo il [OSCURATO:PERSONA] sia nel precedente assetto che in quello attuale le sceltedel legislatore non incidono sui diritti di difesa in quanto, contrariamente aquanto dedotto, l'imputato può avvalersi di tutte le prerogative difensivedisponibili semplicemente subordinando - nel rispetto dei termini processuali -al diniego espresso o implicito dell'offerta risarcitoria la richiesta di accesso a ritia prova contratta.1.4. Sia nel regime precedente all'entrata in vigore della riforma che inquello attuale non è stata prevista la necessità di un “provvedimento espresso”del Giudice sulla congruità dell'offerta risarcitoria.Deve pertanto essere verificato se, come dedotto, l'omessa pronuncia sullanon congruità dell'offerta generi una lesione del diritto di difesa ostacolando laproposta di un'offerta “correttiva” tarata sulle valutazioni contenute nelprovvedimento di rigetto.Se è innegabile che la mancata conoscenza delle ragioni poste a fondamentodella valutazione di incongruità dell’offerta impedisce alla difesa dell’imputatol’eventuale riproposizione della proposta in termini diversi, in ipotesi valutabilicome “congrui”, la nullità generata dalla omessa pronuncia “espressa” non puòche essere inquadrata come nullità generale a regime intermedio, soggetta agliordinari termini di decadenza e sanatoria previsti dagli artt. 182 e ss. cod. proc.pen.Pertanto, nel caso in esame, la stessa avrebbe dovuto essereimmediatamente eccepita nel corso dell'udienza dibattimentale del 3 aprile 2023quando il Giudice disponeva “procedersi oltre”. In quella sede, tuttavial’eccezione non è stata tempestivamente proposta, sicché la nullità deve ritenersidefinitivamente sanata.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancataapplicazione delle attenuanti previste dall'art. 62 nn. 4) e 6) cod. pen. è fondatonei termini che di seguito si specificheranno.2.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva la mancata valutazione della richiesta di riconoscerel’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen. puntualmente avanzata con laprima impugnazione.L’attenuante in questione deve essere valutata con esclusivo riferimento allaentità del danno inflitto (al patrimonio oppure, nei reati plurioffensivi, anche allapersona), nulla rilevando altri elementi inerenti la personalità dell’agente.Nel caso in esame l’offensività della condotta, integralmente considerata, èstata valutata solo per denegare il riconoscimento della causa di non punibilitàprevista dall’art. 131- bis cod. pen., decisione assunta prendendo in esame tutti iparametri previsti dall’art. 133 cod. pen., mentre nessuna valutazione specifica èstata effettuata in ordine all’eventuale levità del danno patrimoniale, nonostantela questione fosse stata puntualmente devoluta.Sul punto la sentenza impugnata manifesta una motivazione carente e deve,pertanto, essere annullata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Napoli.2.2. Infine, è manifestamente infondata la doglianza con la quale si eccepisceil difetto di motivazione in ordine all’invocato riconoscimento dell’attenuante delrisarcimento del danno: deve ritenersi infatti che la richiesta avanzata con l’attodi appello sia stata disattesa dalla valutazione – seppur implicita - di noncongruità dell’offerta risarcitoria.3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4,cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Napoli.Nel resto il ricorso deve essere rigettato. Si dichiara irrevocabilel'affermazione di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante dicui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorsoe dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così deciso, il giorno 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]