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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 19657/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20897/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2019 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2600/2019 depositata il 17/04/2019 Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 20897/2019;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del gi udizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese dilite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Roma, 26 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] Virgilio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20897/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2019 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2600/2019 depositata il 17/04/2019 Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 20897/2019;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del gi udizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese dilite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 26 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] Virgilio
Decreto Cassazione n. 19657/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris