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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 17707/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, con sentenza del 14 luglio 2022, ha confermato tset2AN.:, la decisione con la quale il Tribunale di Illiaah , in data 19 novembre 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1200,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di impugnazione con il quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. conseguente alla nullità della notifica del provvedimento di fissazione del giudizio di appello è manifestamente infondato.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che la notifica è stata correttamente effettuata presso l'abitazione della madre «convivente» in quanto il tentativo di notifica effettuato presso la residenza anagrafica era risultato impossibile in considerazione del trasferimento presso l'abitazione della madre.

Considerato che la doglianza con la quale la ricorrente lamenta il mancato rispetto del termine di comparizione, seppur fondata (la notifica è stata effettuata il 24 giugno 2022 in relazione all'udienza del 14 luglio 2022) non è consentita in quanto tardiva. [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, il principio di diritto secondo cui le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non possono esser dedotte, per la prima volta, in sede di legittimità come avvenuto nel caso di specie (vedi Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Aria, Rv. 278002-01; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzami, Rv. 260434-01).

Considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 640 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è aspecifico e non consentito.

Il ricorrente invoca una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri idonei a trarre in inganno la persona offesa); Considerato che il terzo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 61, n. 7 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'elevato danno patrimoniale è aspecifico.

La Corte territoriale ha confutato, con motivazione priva di manifesta illogicità, la medesima censura dedotta nell'atto di appello, ritenendo sussistente la contesta aggravante in considerazione del rilevante danno sofferto dalla persona offesa pari a 84.674,70 euro (vedi pag. 6 della sentenza impugnata); importo da ritenersi di rilevante gravità alla luce delle valutazioni in precedenza espresse dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato (cfr. Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015 Rv. 264543 - 01).

Considerato che il quarto motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 62-bis e 163 cod. pen. conseguente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è aspecifico; I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, le modalità concrete dell'azione, l'intensa capacità criminale dei ricorrenti e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 7 della sentenza impugnata).

Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

La Corte territoriale, con motivazione ineccepibile in punto di logica, è addivenuta ad una prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena «avendo gli imputati già dimostrato anche nel tempo di violare la legge, senza mostrare ravvedimento del proprio operato» (vedi pag. 7 della sentenza impugnata) ed in considerazione della gravità del fatto già esplicitata nella motivazione con la quale sono state escluse le circostanze attenuanti (Sez. 4 , n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 05). rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, con sentenza del 14 luglio 2022, ha confermato tset2AN.:, la decisione con la quale il Tribunale di Illiaah , in data 19 novembre 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1200,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di impugnazione con il quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. conseguente alla nullità della notifica del provvedimento di fissazione del giudizio di appello è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che la notifica è stata correttamente effettuata presso l'abitazione della madre «convivente» in quanto il tentativo di notifica effettuato presso la residenza anagrafica era risultato impossibile in considerazione del trasferimento presso l'abitazione della madre. Considerato che la doglianza con la quale la ricorrente lamenta il mancato rispetto del termine di comparizione, seppur fondata (la notifica è stata effettuata il 24 giugno 2022 in relazione all'udienza del 14 luglio 2022) non è consentita in quanto tardiva. [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, il principio di diritto secondo cui le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non possono esser dedotte, per la prima volta, in sede di legittimità come avvenuto nel caso di specie (vedi Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Aria, Rv. 278002-01; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzami, Rv. 260434-01). Considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 640 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è aspecifico e non consentito. Il ricorrente invoca una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri idonei a trarre in inganno la persona offesa); Considerato che il terzo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 61, n. 7 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'elevato danno patrimoniale è aspecifico. La Corte territoriale ha confutato, con motivazione priva di manifesta illogicità, la medesima censura dedotta nell'atto di appello, ritenendo sussistente la contesta aggravante in considerazione del rilevante danno sofferto dalla persona offesa pari a 84.674,70 euro (vedi pag. 6 della sentenza impugnata); importo da ritenersi di rilevante gravità alla luce delle valutazioni in precedenza espresse dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato (cfr. Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015 Rv. 264543 - 01). Considerato che il quarto motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 62-bis e 163 cod. pen. conseguente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è aspecifico; I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, le modalità concrete dell'azione, l'intensa capacità criminale dei ricorrenti e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 7 della sentenza impugnata). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). La Corte territoriale, con motivazione ineccepibile in punto di logica, è addivenuta ad una prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena «avendo gli imputati già dimostrato anche nel tempo di violare la legge, senza mostrare ravvedimento del proprio operato» (vedi pag. 7 della sentenza impugnata) ed in considerazione della gravità del fatto già esplicitata nella motivazione con la quale sono state escluse le circostanze attenuanti (Sez. 4 , n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 05). rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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