CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 31070/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 8 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 13 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Rilevato che i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si censura la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità degli stessi, nonché alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito, che in particolare alle pagine 5, 6 e 7 hanno evidenziato come le risultanze istruttorie fossero idonee a fondare il giudizio di colpevolezza dei prevenuti, sottolineando l'attendibilità del racconto delle persone offese, ampiamente riscontrato, e sconfessando in modo puntuale gli elementi dedotti dalla difesa, riproposti nel ricorso, senza alcun pregio per la richiesta di rinnovazione istruttoria, in quanto superflua; Considerato che l'ultima doglianza, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio riservato agli imputati, contiene enunciati privi di reali effetti favorevoli per i ricorrenti, avendo il secondo giudice ribadito la prevalenza delle attenuanti e la determinazione della pena in misura pari al minimo edittale; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 I Consigliere es'te I