CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via Gregorio VII n.108, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]: appalto contribuzione solidarietà RGN Cron. Rep. Ud.27.1.23 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.1405/17, depositata il 2.3.18; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 27.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1405/17, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso due decreti ingiuntivi ottenuti dall’Inps e aventi ad oggetto il pagamento di contributi dovuti dalla predetta società, in via solidale ex art.29 d. lgs. n.276/03, quale committente di due contratti d’appalto rispetto ai quali il subappaltatore ([OSCURATO:PERSONA] s.c. a r. l.) e l’appaltatore ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) avevano omesso i versamenti contributivi dovuti in relazione ad alcuni lavoratori. Riteneva la Corte che, essendo gli appalti cessati nel marzo 2009 e nell’ottobre 2010, si fosse verificata la decadenza biennale di cui all’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, avendo l’Inps agito in giudizio oltre il predetto termine. Contro la sentenza, l’Inpsricorre per due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d . l gs . n.276/03 . Sostiene l’Inps che la decadenza biennale prevista dalla norma si applicaall’azione del lavoratore , non anche alla pretesa dell’Inps relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale.Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l’Inps che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale ispettivo. Il primo motivo è manifestamente fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo. Va premesso che non sussiste l’inammissibilità eccepita da parte controricorrente ai sensi dell’art.360-bis, n.1 c.p.c., in quanto questa Corte non ha reso precedenti conformi alla sentenza impugnata. Al contrario, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall’art.29,co.2, d . l gs . n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d. l. n.5/2012, convertito con modificazioni dalla l. n.35/2012 – ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporisal caso di specie – si applica al solo lavoratore, e non anche all’Inps, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.18004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21). Tale orientamento, da cui non v’è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalle difese della controricorrente, valorizza il dato sistematico rappresentato dell’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto all’obbligazione retributiva. La prima fa capo all’ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo). Dal che l’incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l’ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto.La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà anche all’esame delle questioni rimaste assorbite nel grado d’appello, e alla regolazione delle spesedel