CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta violazione di legge per quanto concerne l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, riportato nella sentenza impugnata, secondo cui i fatti in esame, commessi il 4 maggio 2018, ricadono nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, in base alla regola temporale disegnata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, secondo cui: "La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021", a prescindere dalla data di emissione della sentenza; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M