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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 15394/2024

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iere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24121/2023 per regolamento di competenza proposto d’ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA] LACORTE D’[OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 1093/23 depositata il 30/11/2023 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - resistenti non costituiti in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di cassazione di dichiarare la competenza per materia del Tribunale di Vallo della Lucania.

Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio (con atto di citazione “per actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c.”, così espressamente denominato ), dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, il Consorzio di bonifica “Velia” e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per sentire dichiarare l’inesistenza del diritto di servitù di acquedotto sul suo fondo abusivamente invaso dalla citata società, quale impresa appaltatrice, con l’apertura di un varco nel muro di confine, lavori di scavo e posa in opera di tubi ai fini della realizzazione di una condotta idrica per conto dell’indicatoConsorzio committente; - che, costituitisi la società [OSCURATO:PERSONA] (la quale eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del TAR [OSCURATO:PERSONA] e la competenza per materia del TRAP) e il Consorzio di bonifica “Velia” (che pure eccepiva la competenza per materia del TRAP), l’adito Tribunale di Vallo della Lucania, con ordinanza del 3.01.2023, così testualmente provvedeva: «viste le note scritte depositate dalle parti; dichiara la competenza del TRAP; dispone che la riassunzione dovrà avvenire nei termini di legge; spese compensate»; –che, riassunto dallo Scola il giudizio innanzi al TRAP di Napoli, l’impresa [OSCURATO:PERSONA] reiterava l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo e, in ogni caso, come anche il Consorzio “Velia”, instava per il rigetto dell’avversa domanda; - che il citato TRAP, sul presupposto della sua ravvisata incompetenza per materia, con decreto n. cronog. 1093/2023 (del 30.11.2023), richiedeva a questa Corte di regolare la competenza per materia in ordine alla domanda in questione, adottando le conseguenti statuizioni previste dall’art. 45 c.p.c., con sospensione del giudizio in corso.

Considerato: - che il proposto regolamento di competenza non rientra tra le cause assegnate dalla legge alla competenza istituzionale delle Sezioni unite, non ricadendosi in alcuna delle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 374 c.p.c., né vertendosi in uno dei casi (emergenza di una questione oggetto di contrasto o di massima di particolare importanza) previsti dal comma 2 della stessa norma; - che, pertanto, la causa deve essere trasmessa, per la sua decisione, alla Sezione semplice tabellarmente assegnataria dei regolamenti di competenza in materia di diritti reali e, segnatamente, alla II Sezione civile.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione della causa alla II Sezione civile.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24121/2023 per regolamento di competenza proposto d’ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA] LACORTE D’[OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 1093/23 depositata il 30/11/2023 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - resistenti non costituiti in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di cassazione di dichiarare la competenza per materia del Tribunale di Vallo della Lucania. Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio (con atto di citazione “per actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c.”, così espressamente denominato ), dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, il Consorzio di bonifica “Velia” e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per sentire dichiarare l’inesistenza del diritto di servitù di acquedotto sul suo fondo abusivamente invaso dalla citata società, quale impresa appaltatrice, con l’apertura di un varco nel muro di confine, lavori di scavo e posa in opera di tubi ai fini della realizzazione di una condotta idrica per conto dell’indicatoConsorzio committente; - che, costituitisi la società [OSCURATO:PERSONA] (la quale eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del TAR [OSCURATO:PERSONA] e la competenza per materia del TRAP) e il Consorzio di bonifica “Velia” (che pure eccepiva la competenza per materia del TRAP), l’adito Tribunale di Vallo della Lucania, con ordinanza del 3.01.2023, così testualmente provvedeva: «viste le note scritte depositate dalle parti; dichiara la competenza del TRAP; dispone che la riassunzione dovrà avvenire nei termini di legge; spese compensate»; –che, riassunto dallo Scola il giudizio innanzi al TRAP di Napoli, l’impresa [OSCURATO:PERSONA] reiterava l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo e, in ogni caso, come anche il Consorzio “Velia”, instava per il rigetto dell’avversa domanda; - che il citato TRAP, sul presupposto della sua ravvisata incompetenza per materia, con decreto n. cronog. 1093/2023 (del 30.11.2023), richiedeva a questa Corte di regolare la competenza per materia in ordine alla domanda in questione, adottando le conseguenti statuizioni previste dall’art. 45 c.p.c., con sospensione del giudizio in corso. Considerato: - che il proposto regolamento di competenza non rientra tra le cause assegnate dalla legge alla competenza istituzionale delle Sezioni unite, non ricadendosi in alcuna delle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 374 c.p.c., né vertendosi in uno dei casi (emergenza di una questione oggetto di contrasto o di massima di particolare importanza) previsti dal comma 2 della stessa norma; - che, pertanto, la causa deve essere trasmessa, per la sua decisione, alla Sezione semplice tabellarmente assegnataria dei regolamenti di competenza in materia di diritti reali e, segnatamente, alla II Sezione civile. P.Q.M. Dispone la trasmissione della causa alla II Sezione civile. Così deciso, in
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