CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 24683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 03/11/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 novembre 2022, la corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riformando parzialmente la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 maggio 2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 291 bis DPR 43/73, riduceva la pena applicata confermando nel resto la decisione. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, propone ricorso mediante un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 99 e 157 cod.pen. in quanto le condotte in relazione alle quali sarebbe stata ritenuta sussistente la reputata recidiva sarebbero state depenalizzate. Con conseguente intervenuta prescrizione del reato ascritto. 4. Va premesso che a seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art.129 cod. proc. pen., posto che, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai motivi non rinunciati (Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919). Questo principio era stato elaborato in merito al similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008. Quindi, si determina, con la succitata rinuncia, connessa al concordato sulla pena in appello, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di responsabilità), sicché la relativa sentenza non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274522). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, essendo le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cit. solo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale. Nel caso in esame risulta la rinunzia ai motivi di impugnazione con concordato sulla pena. 5. Il ricorso è inammissibile. Sia perché generico, in assenza di una specifica illustrazione, oltre che allegazione, delle fattispecie che si assume essere state da una parte depenalizzate e dall'altra poste a base della ritenuta sussistenza della recidiva, sia perché, come già precisato da questa Suprema Corte, l'erronea 2 e- valutazione in fatto della sussistenza di una determinata tipologia di recidiva, come anche, deve ritenersi, della recidiva medesima, non può essere ricondotta al principio immanente di legalità della pena. Per pena illegale deve, infatti, intendersi solo quella che costituisca il risultato finale delle operazioni intermedie con cui viene determinata e, in sé e rispetto ai passaggi intermedi ritenuti dalla decisione contingente, fuoriesca dall' "ambito dello schema legale" (Sez. 1, sent. 12453, 03/03/2009, Alfieri). Si è anche al riguardo statuito che in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Cc. (dep. 02/11/2020 ) Rv. 279788 - 01). Nel caso scrutinato viene in particolare dedotto che, la reale situazione non consentirebbe di valutare sussistente la recidiva, immutato il resto. Così prospettandosi una censura su un accertamento che il giudice ha operato. Consegue che non risulta che ciò costituisca una violazione della pena che legittima l'intervento d'ufficio di questa Corte, per cui discende che tale censura è inerente ad un motivo chiaramente non consentito, a fronte dell'intervenuto concordato, con conseguente sua inammissibilità. In linea con il predetto assunto deve aggiungersi che le Sezioni unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ) Rv. 283886 - 01) hanno sottolineato che «nell'ambito della categoria dell'illegalità della pena, non rientra la sanzione che risulti conclusivamente legittima, pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo viziato», e che la violazione da parte del giudice delle regole che disciplinano l'uso del potere commisurativo pone, quando risulti comunque rispettata la dosimetria predeterminata dal legislatore, non una questione di legalità, ma di semplice legittimità della pena: «gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo, diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato. Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto». Le citate Sezioni Unite hanno anche evidenziato che i principi in tema di pena illegale devono trovare applicazione anche in relazione alle sentenze ex art. 444 cod. proc. peri., nelle quali la pena «viene applicata in attuazione di un accordo che si forma non tanto sulle operazioni di computo attraverso le quali la pena indicata viene determinata, bensì sul risultato finale delle predette operazioni, ovvero sulla pena della quale 3 e_ si chiede conclusivamente l'applicazione. Dalla natura negoziale dell'accordo sulla pena e dall'individuazione del relativo oggetto (il "risultato finale") discende una evidente ricaduta sul piano della sindacabilità, in riferimento alla determinazione della pena stessa, della sentenza di "patteggiamento": la generale irrilevanza degli errori relativi ai vari "passaggi" attraverso i quali si giunge al "risultato finale", a meno che essi non comportino l'applicazione di una pena illegale. Può, quindi, concludersi che anche nel "patteggiamento" non rilevano, se non si traducono in una pena illegale, gli errori relativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata, tra i quali gli errori compiuti nell'iter di determinazione della pena base». 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes