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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37600/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 settembre 2020, la Corte d'appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Treviso del 5 dicembre 2017, con la quale l'imputato - all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di documenti e all'audizione di un teste - nei procedimenti nn. 1087/15 e 1364/15 riuniti, era stato assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, limitatamente al mancato versamento dell'Iva per l'anno di 2012 del procedimento n. 1087/15, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione e alle sanzioni accessorie di cui all'art. 12, primo comma, del d.lgs. n. 74 del 2000, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nonché con la confisca di beni nella disponibilità dell'imputato sino all'importo di euro 1.255.107,00, in relazione ai reati di cui: agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 (proc. n. 1087/15), perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in qualità di legale rappresentante della società Vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non versava, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'Iva dovuta in base alle dichiarazioni annuali per un ammontare complessivo pari ad euro 311.823,00, con riferimento al periodo di imposta 2010, per un ammontare complessivo pari ad euro 297.079,00 con riferimento al periodo d'imposta 2011, per un ammontare complessivo pari ad euro 207.868,00 con riferimento al periodo d'imposta 2012; di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 10-ter del D.Igs. n. 74 del 2000 (proc. n. 1364/15), perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, non versava, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'Iva dovuta in base alle dichiarazioni annuali per un ammontare complessivo pari ad euro 312.258,00 con riferimento al periodo di imposta 2010 e per un ammontare complessivo pari ad euro 333.947,00 con riferimento al periodo d'imposta 2011.

La Corte d'appello, dichiarando di non doversi procedere limitatamente ai reati ascritti all'imputato per i fatti anteriori al 28/12/2011, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta, quanto ai restanti reati, in mesi quattro e giorni venti di reclusione, con conferma delle ulteriori statuizioni.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto non provata la mancata riscossione di parte dell'Iva, contestata nel capo di imputazione.

La difesa, al contrario, lamenta di avere illustrato e documentato che parte dell'imposta, non versata all'Erario e oggetto di imputazione, attiene a fatture di vendita di beni o di prestazioni di servizi che non sono state pagate dai clienti-debitori e che, pertanto, l'omesso versamento dell'Iva da parte dell'imputato è stato causato dal mancato incasso della stessa per l'altrui inadempimento, non essendo quindi al medesimo rimproverabile il mancato accantonamento di somme mai ricevute.

La difesa osserva, invero, che il regime di Iva adottato dalle società, di cui l'imputato è legale rappresentante, prevede l'obbligo di emissione della fattura al momento della cessione del bene o della effettuazione del servizio e, quindi, prima del pagamento del corrispettivo.

Per quanto attiene alla prova documentale del mancato incasso di parte dell'Iva contestata, la difesa evidenzia che tra i documenti prodotti e acquisiti al fascicolo del dibattimento - oggetto, insieme all'audizione del teste, dell'integrazione probatoria a cui era condizionata la richiesta del rito abbreviato - sono presenti i bilanci delle due società in esame, per gli anni d'imposta oggetto di imputazione, all'interno dei quali sono evidenziati i c.d.

"crediti verso i clienti", indicanti le fatture emesse ma non incassate.

Infine, la difesa lamenta la contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, laddove deduce dal pagamento rateale del debito tributario da parte dell'imputato la prova che il medesimo aveva riconosciuto come dovuta la somma di Iva indicata dai verbali.

A parere della difesa, la Corte territoriale ha erroneamente confuso l'oggetto dell'obbligazione tributaria ai fini della rateazione del versamento dell'imposta con l'ammontare dell'Iva non versata all'Erario dipendente dal mancato incasso della medesima, causato dall'inadempimento altrui.

2.2. In secondo luogo, si deduce il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto inidonea a provare la carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato la motivazione adottata dall'imputato, attinente alla sussistenza di una crisi finanziaria generalizzata.

Tale ragione, secondo la difesa, dimostra l'impossibilità dell'imputato, per cause a lui non imputabili, di provvedere al pagamento dell'Iva, la cui omissione è dipesa soprattutto dal mancato incasso di una parte di essa, per inadempimento dei clienti-debitori.

2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'utilizzo della sentenza della Corte di cassazione, Sez. 3, n. 53957 del 06/07/2018, da parte della Corte d'appello per la prova della penale responsabilità dell'imputato.

La difesa - evidenziando che tale sentenza, pronunciata nei confronti dell'imputato, attiene a situazioni di fatto e di diritto totalmente diverse da quelle oggetto del presente procedimento - lamenta l'illogicità di tale sovrapposizione ai fini della prova della penale responsabilità dell'imputato, per i reati oggetto di contestazione.

A sostegno della diversità del caso di specie, si evidenzia che l'imputato non ha compiuto spese voluttuarie né ha preferito soddisfare altri creditori rispetto all'Erario - come erroneamente dichiarato dai giudici di appello - in quanto una parte dell'Iva non versata non è mai stata effettivamente incassata.

2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si deducono la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, per avere la Corte d'appello affermato la penale responsabilità dell'imputato, nonostante la presenza di ragionevoli dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 10-ter del D.Igs. n. 74 del 2000.

La difesa lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valorizzare la scelta dell'imputato di procedere alla rateizzazione del debito tributario, dalla quale si desume l'assenza di coscienza e volontà della condotta omissiva, oggetto di imputazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il ricorrente, con il primo motivo, sostiene che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello - la prova documentale del mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti e, dunque, della mancata riscossione dell'Iva, è data dai bilanci delle due società in esame, depositati in primo grado, da cui emergono i crediti per le fatture emesse e mai incassate.

Tale doglianza risulta inammissibile, in quanto formulata in termini generici.

Il ricorrente, al fine di provare il mancato incasso di una parte dell'Iva non versata, si limita a richiamare la documentazione in questione senza evidenziarne, neanche in via di mera prospettazione, il contenuto specifico, senza fare alcun riferimento ad entità numeriche e senza mai quantificare l'importo dell'Iva di cui deduce la mancata riscossione.

E tale incertezza totale circa le specifiche poste di Iva non incassata dalle società era già sussistente nel giudizio di secondo grado.

Proprio per questdla Corte d'appello, con motivazione sufficiente e logica, ha rigettato l'eccezione della difesa - relativa alla richiesta sottrazione dall'ammontare complessivo dell'imposta non versata all'Erario, contestata nel capo di imputazione, della parte dell'Iva non incassata dall'imputato, per mancato pagamento da parte dei clienti dei servizi resi dalle società - in quanto generica.

1.2. Quanto suesposto in ordine alla prima censura si riverbera, altresì, sui restanti motivi, che si basano anch'essi sull'assunto secondo cui il ricorrente non ha incassato parte dell'Iva non versata all'Erario, a causa del mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti.

Nella specie, la seconda doglianza - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'incidenza sull'elemento soggettivo del reato della sussistenza di una crisi finanziaria generalizzata, dipesa dal mancato incasso di una parte dell'Iva per inadempimento altrui - risulta basata su asserzioni prive di specificità, che non considerano quanto correttamente affermato dalla Corte territoriale circa il dolo generico del reato di omesso versamento dell'Iva, il quale non viene comunque escluso da crisi finanziarie o repentine carenze, peraltro meramente asserite nel caso di specie.

Tale motivazione risulta pienamente conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reato di omesso versamento dell'Iva, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura prima della ricezione del corrispettivo (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014).

Ne deriva l'inammissibilità anche di tale censura.

1.3. Il terzo motivo - con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine al richiamo da parte della Corte d'appello della sentenza della Corte di cassazione, Sez. 3, n. 53957 del 06/07/2018, la quale avrebbe per oggetto situazioni di fatto e di diritto diverse dal caso di specie, ove gran parte dell'Iva non versata all'Erario non è mai stata riscossa dall'imputato - risulta parimenti inammissibile, perché fondato sulla prospettazione del mancato incasso di una parte dell'Iva causato da inadempimento altrui.

Anche le ulteriori asserzioni difensive, relative all'assenza di acquisti e spese voluttuarie da parte dell'imputato, risultano comunque generiche, in quanto non basate su dati numerici e conteggi analitici, idonei a dimostrare la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto a elementi fattuali emergenti dall'istruttoria.

1.4. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo - con cui si deducono la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato - di nuovo per la genericità della sua formulazione e perché è basato sull'indimostrato presupposto della crisi d'impresa, dovuta alla mancata riscossione di crediti.

2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 settembre 2020, la Corte d'appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Treviso del 5 dicembre 2017, con la quale l'imputato - all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di documenti e all'audizione di un teste - nei procedimenti nn. 1087/15 e 1364/15 riuniti, era stato assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, limitatamente al mancato versamento dell'Iva per l'anno di 2012 del procedimento n. 1087/15, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione e alle sanzioni accessorie di cui all'art. 12, primo comma, del d.lgs. n. 74 del 2000, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nonché con la confisca di beni nella disponibilità dell'imputato sino all'importo di euro 1.255.107,00, in relazione ai reati di cui: agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 (proc. n. 1087/15), perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in qualità di legale rappresentante della società Vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non versava, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'Iva dovuta in base alle dichiarazioni annuali per un ammontare complessivo pari ad euro 311.823,00, con riferimento al periodo di imposta 2010, per un ammontare complessivo pari ad euro 297.079,00 con riferimento al periodo d'imposta 2011, per un ammontare complessivo pari ad euro 207.868,00 con riferimento al periodo d'imposta 2012; di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 10-ter del D.Igs. n. 74 del 2000 (proc. n. 1364/15), perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, non versava, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'Iva dovuta in base alle dichiarazioni annuali per un ammontare complessivo pari ad euro 312.258,00 con riferimento al periodo di imposta 2010 e per un ammontare complessivo pari ad euro 333.947,00 con riferimento al periodo d'imposta 2011. La Corte d'appello, dichiarando di non doversi procedere limitatamente ai reati ascritti all'imputato per i fatti anteriori al 28/12/2011, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta, quanto ai restanti reati, in mesi quattro e giorni venti di reclusione, con conferma delle ulteriori statuizioni. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto non provata la mancata riscossione di parte dell'Iva, contestata nel capo di imputazione. La difesa, al contrario, lamenta di avere illustrato e documentato che parte dell'imposta, non versata all'Erario e oggetto di imputazione, attiene a fatture di vendita di beni o di prestazioni di servizi che non sono state pagate dai clienti-debitori e che, pertanto, l'omesso versamento dell'Iva da parte dell'imputato è stato causato dal mancato incasso della stessa per l'altrui inadempimento, non essendo quindi al medesimo rimproverabile il mancato accantonamento di somme mai ricevute. La difesa osserva, invero, che il regime di Iva adottato dalle società, di cui l'imputato è legale rappresentante, prevede l'obbligo di emissione della fattura al momento della cessione del bene o della effettuazione del servizio e, quindi, prima del pagamento del corrispettivo. Per quanto attiene alla prova documentale del mancato incasso di parte dell'Iva contestata, la difesa evidenzia che tra i documenti prodotti e acquisiti al fascicolo del dibattimento - oggetto, insieme all'audizione del teste, dell'integrazione probatoria a cui era condizionata la richiesta del rito abbreviato - sono presenti i bilanci delle due società in esame, per gli anni d'imposta oggetto di imputazione, all'interno dei quali sono evidenziati i c.d. "crediti verso i clienti", indicanti le fatture emesse ma non incassate. Infine, la difesa lamenta la contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, laddove deduce dal pagamento rateale del debito tributario da parte dell'imputato la prova che il medesimo aveva riconosciuto come dovuta la somma di Iva indicata dai verbali. A parere della difesa, la Corte territoriale ha erroneamente confuso l'oggetto dell'obbligazione tributaria ai fini della rateazione del versamento dell'imposta con l'ammontare dell'Iva non versata all'Erario dipendente dal mancato incasso della medesima, causato dall'inadempimento altrui. 2.2. In secondo luogo, si deduce il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto inidonea a provare la carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato la motivazione adottata dall'imputato, attinente alla sussistenza di una crisi finanziaria generalizzata. Tale ragione, secondo la difesa, dimostra l'impossibilità dell'imputato, per cause a lui non imputabili, di provvedere al pagamento dell'Iva, la cui omissione è dipesa soprattutto dal mancato incasso di una parte di essa, per inadempimento dei clienti-debitori. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'utilizzo della sentenza della Corte di cassazione, Sez. 3, n. 53957 del 06/07/2018, da parte della Corte d'appello per la prova della penale responsabilità dell'imputato. La difesa - evidenziando che tale sentenza, pronunciata nei confronti dell'imputato, attiene a situazioni di fatto e di diritto totalmente diverse da quelle oggetto del presente procedimento - lamenta l'illogicità di tale sovrapposizione ai fini della prova della penale responsabilità dell'imputato, per i reati oggetto di contestazione. A sostegno della diversità del caso di specie, si evidenzia che l'imputato non ha compiuto spese voluttuarie né ha preferito soddisfare altri creditori rispetto all'Erario - come erroneamente dichiarato dai giudici di appello - in quanto una parte dell'Iva non versata non è mai stata effettivamente incassata. 2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si deducono la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, per avere la Corte d'appello affermato la penale responsabilità dell'imputato, nonostante la presenza di ragionevoli dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 10-ter del D.Igs. n. 74 del 2000. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valorizzare la scelta dell'imputato di procedere alla rateizzazione del debito tributario, dalla quale si desume l'assenza di coscienza e volontà della condotta omissiva, oggetto di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorrente, con il primo motivo, sostiene che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello - la prova documentale del mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti e, dunque, della mancata riscossione dell'Iva, è data dai bilanci delle due società in esame, depositati in primo grado, da cui emergono i crediti per le fatture emesse e mai incassate. Tale doglianza risulta inammissibile, in quanto formulata in termini generici. Il ricorrente, al fine di provare il mancato incasso di una parte dell'Iva non versata, si limita a richiamare la documentazione in questione senza evidenziarne, neanche in via di mera prospettazione, il contenuto specifico, senza fare alcun riferimento ad entità numeriche e senza mai quantificare l'importo dell'Iva di cui deduce la mancata riscossione. E tale incertezza totale circa le specifiche poste di Iva non incassata dalle società era già sussistente nel giudizio di secondo grado. Proprio per questdla Corte d'appello, con motivazione sufficiente e logica, ha rigettato l'eccezione della difesa - relativa alla richiesta sottrazione dall'ammontare complessivo dell'imposta non versata all'Erario, contestata nel capo di imputazione, della parte dell'Iva non incassata dall'imputato, per mancato pagamento da parte dei clienti dei servizi resi dalle società - in quanto generica. 1.2. Quanto suesposto in ordine alla prima censura si riverbera, altresì, sui restanti motivi, che si basano anch'essi sull'assunto secondo cui il ricorrente non ha incassato parte dell'Iva non versata all'Erario, a causa del mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti. Nella specie, la seconda doglianza - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'incidenza sull'elemento soggettivo del reato della sussistenza di una crisi finanziaria generalizzata, dipesa dal mancato incasso di una parte dell'Iva per inadempimento altrui - risulta basata su asserzioni prive di specificità, che non considerano quanto correttamente affermato dalla Corte territoriale circa il dolo generico del reato di omesso versamento dell'Iva, il quale non viene comunque escluso da crisi finanziarie o repentine carenze, peraltro meramente asserite nel caso di specie. Tale motivazione risulta pienamente conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reato di omesso versamento dell'Iva, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura prima della ricezione del corrispettivo (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014). Ne deriva l'inammissibilità anche di tale censura. 1.3. Il terzo motivo - con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine al richiamo da parte della Corte d'appello della sentenza della Corte di cassazione, Sez. 3, n. 53957 del 06/07/2018, la quale avrebbe per oggetto situazioni di fatto e di diritto diverse dal caso di specie, ove gran parte dell'Iva non versata all'Erario non è mai stata riscossa dall'imputato - risulta parimenti inammissibile, perché fondato sulla prospettazione del mancato incasso di una parte dell'Iva causato da inadempimento altrui. Anche le ulteriori asserzioni difensive, relative all'assenza di acquisti e spese voluttuarie da parte dell'imputato, risultano comunque generiche, in quanto non basate su dati numerici e conteggi analitici, idonei a dimostrare la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto a elementi fattuali emergenti dall'istruttoria. 1.4. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo - con cui si deducono la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato - di nuovo per la genericità della sua formulazione e perché è basato sull'indimostrato presupposto della crisi d'impresa, dovuta alla mancata riscossione di crediti. 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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