CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3110/2015 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Legnago (VR), ove elettivamente domiciliati (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; c(0.. - R (,"`:; :317 civL2 c5v1/\--- N“-Tai CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia - Mestre - Sezione Staccata di Verona il 12 maggio 2014 n. 781/15/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito per la controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; in subordine, ricorrendone le condizioni, la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenienza della definizione agevolata; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in subordine, ricorrendone le condizioni, per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenienza della definizione agevolata; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia - Mestre - Sezione Staccata di Verona il 12 maggio 2014 n. 781/15/2014, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla compravendita di un fabbricato accessoriato di circostante terreno con l'agevolazione della prima casa, ha respinto l'appello proposto dai medesimi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Verona il 13 novembre 2012 n. 206/04/2012, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il ricorso giurisdizionale era tardivo in quanto la proposizione del ricorso gerarchico non era idonea a sospendere il decorso del termine per l'impugnazione dell'atto impositivo. Il ricorso è stato affidato a sette motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, ribadendo l'inammissibilità del ricorso gerarchico e la tardività del ricorso giurisdizionale dei contribuenti. Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. A seguito di definizione agevolata della controversia con integrale pagamento dell'importo dovuto, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunziare al ricorso ed hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata - in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 1 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172 - 1'11 maggio 2018, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti. Con raccomandata trasmessa il 14 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha comunicato l'accoglimento dell'istanza ed ha determinato la somma dovuta nella misura di C 8.771,40. Tale somma è stata interamente corrisposta il 31 ottobre 2018, come si evince dalla documentazione prodotta. Vi è anche il riscontro del pagamento degli importi necessari al condono nella misura liquidata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. 2. Si valuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 6 del D.L.22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, per dichiarare l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo anche intervenuta la rinuncia all'odierno giudizio, per come riportata nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.3. Le spese giudiziali devono essere compensate, stante la finalità della definizione agevolata di non imporre ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge. 4. Stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma il 19 gennaio 2022. IL CONSIGLIERE EiST pjSORE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. Gi nIpe [OSCURATO:PERSONA].