CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25401/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Livorno ed ha rideterminato la pena principale in anni uno e mesi quattro di reclusione e la durata delle pene accessorie di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, memoria tempestivamente depositata, nella quale sono contenute argomentazioni cui si contrappongono le riflessioni di seguito sviluppate; Rilevato che il primo ed il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancata assunzione di prove e vizio di motivazione in relazione al travisamento delle prove - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono aspecifici in quanto il ricorrente ha mancata di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico ma omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Considerato che gli stessi motivi di ricorso sono altresì manifestamente infondati perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Considerato che il preteso travisamento della prova dell'esame di Nannipieri quanto alla causale della somma elargita a Bartoli non sussiste, posto che quello che si lamenta è non già un errore percettivo, ma la valutazione che la Corte di merito ha svolto circa la direzione distrattiva dell'erogazione della somma nelle dinamiche tra la fallita e la nuova società, senza alcun travisamento di quanto sostenuto dall'imputato, che la Corte territoriale ha ben compreso; la manifesta infondatezza della doglianza è evidente laddove si ponga mente al fatto che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Considerato, quanto al preteso travisamento della deposizione Maestrelli, che la doglianza non riveste i caratteri del travisamento della prova sopra descritto, ma si risolve in una pretesa di ottenere una riedizione del giudizio di merito; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto quale bancarotta fraudolenta distrattiva piuttosto che preferenziale (con conseguente prescrizione del reato) - è manifestamente infondato poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cui la Corte di appello pare essersi ispirata), configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltreché di capitali, alla luce di Sez. U. Civ. n. 1545 del 2017, Rv. 642004-03), non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (Sez. 5 , Sentenza n. 14010 del 12/02/2020 Rv. 279103); Considerato - quanto al medesimo motivo di ricorso ed alla quota parte del distratto che si pretende riferita allo svolgimento del ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della società fallita da parte di Nannipieri — che l'impugnativa è aspecifica laddove manca di confrontarsi criticamente con la circostanza evidenziata dalla Corte di appello, vale a dire che non risultava che Nannipieri avesse effettivamente svolto tale attività e che la fattura acquisita riguardava solo il 2013; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de