CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16 giugno 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udite le richieste dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato le richieste di riesame presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 25 marzo 2022 con la quale è stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. Secondo quanto risulta dall'imputazione provvisoria, ai due ricorrenti viene contestata la partecipazione alla cosca di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Alvaro, in particolare, al locale di Cosoleto, con i seguenti ruoli: -[OSCURATO:PERSONA] detto "Nino", già condannato nel procedimento denominato "Prima" per avere preso parte al locale di 'ndrangheta degli Alvaro di Cosoleto, con il grado di "picciotto", a) era in possesso di una non precisata dote di `ndragheta che gli consentiva di ricevere comunicazioni mafiose di importanza strategica con priorità agli altri affiliati; b) nell'anno 2018 fu "bloccato" il cerimoniale per l'attribuzione di un ulteriore grado di 'ndrangheta in conseguenza delle accuse mosse nei suoi confronti da altri affiliati di pedofilia; c) partecipava a riunioni di 'ndrangheta in cui si discuteva di dinamica interne ed esterne al locale; d) era deputato a "portare" altri soggetti da affiliare o cui conferire ulteriori doti di 'ndrangheta. - [OSCURATO:PERSONA] a) era in possesso di una non precisata dote di 'ndrangheta ed era stato "portato" dal fratello Antonio per il conferimento di una dote superiore in relazione alla quale non si raggiunse l'accordo; b) in ragione del ruolo rivestito, doveva essere avvertito delle affiliazioni programmate. 2. Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due ricorsi, uno a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e un altro a firma del solo avv. [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i ricorsi deducono la violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario a carico del ricorrente, connotata da un errore di metodo consistito nell'esame congiunto della sua posizione e di quella del fratello Antonio. In primo luogo, si reitera la censura in merito alla identificazione nell'odierno ricorrente nell'Angelo" menzionato nelle conversazioni intercettate, posto che in talune occasioni, si parla di "Angelo il biondo" che non è identificabile nel ricorrente e che non è sufficiente il fatto che nelle stesse si faccia riferimento, anche con l'indicazione del cognome, al fratello Antonio. In secondo luogo ci censura l'illogicità della motivazione in cui si conferma il ruolo del ricorrente quale soggetto già intraneo al sodalizio, che doveva ricevere un avanzamento e che, soprattutto, doveva essere informato delle riunioni, posto che il tenore letterale delle conversazioni intercettate, laddove gli interlocutori dicono espressamente "a suo fratello noi non lo vogliamo", rivela, invece, un'estraneità del ricorrente al sodalizio. Si deduce, inoltre, che questo non partecipa mai a tali conversazioni; che gli interlocutori riferiscono fatti, risalenti al 2017-2018, di cui non hanno conoscenza diretta; che mancano elementi concreti sintomatici di un effettivo contributo del ricorrente; che, contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza con riferimento al sostegno alle competizioni elettorali del 2018, lo stesso intendeva sostenere la moglie, anch'essa candidata, e non il Gioffrè, sostenuto, invece, da [OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso a firma congiunta degli avv.ti Cianferoni e Schiava viene, inoltre dedotto un secondo motivo relativo alla violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente deduce la carenza di una valutazione individualizzata e conforme ai parametri di legge di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, stante la risalenza al 2016 dei fatti a lui riconducibili e la sua incensuratezza. 2.2 Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducono con un unico motivo di ricorso la violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione concernente il quadro indiziario, connotata dalla omessa valutazione degli elementi a discarico e dalla carenza di elementi concreti in merito alla presunta affiliazione ed al contributo offerto dal ricorrente. Deduce il ricorrente che i fatti per cui è già stato condannato risalgono al 1999; l'ordinanza impugnata ha considerato conversazioni cui non partecipa il ricorrente e in cui gli interlocutori riferiscono fatti, peraltro risalenti agli anni 2017-2018, di cui non hanno cognizione diretta; in particolare, la conversazione del 6 settembre 2017 rivela che il Rechichi era ormai estraneo alle dinamiche associative tanto che non era stato informato della "mangiata", né del suo rinvio. Infine, quanto al ritenuto appoggio alla lista di Gioffrè, "sponsorizzato" da [OSCURATO:PERSONA], si deduce che, in realtà, il ricorrente sosteneva la cognata, moglie del fratello Angelo, anch'essa candidata alle amministrativa comunali del 2018.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati, inoltre, presentati motivi aggiunti in cui è stato ulteriormente illustrato il primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Prima di esaminare i motivi dei ricorsi proposti, va premesso che nessuno dei ricorrenti ha contestato la sussistenza del sodalizio mafioso e, in particolare, della cosca Alvaro e delle sue due articolazioni territoriali di Cosoleto e Roma, la cui struttura è stata ricostruita dall'ordinanza impugnata sulla base delle risultanze emergenti da sentenze definitive. 2. Ciò premesso, procedendo all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. In primo luogo, rileva il Collegio che la censura relativa all'identificazione nel ricorrente dell'Angelo" menzionato nelle conversazioni intercettate è generica e meramente reiterativa della medesima censura dedotta in sede di riesame. Il Tribunale, infatti, con argomentazioni immuni da vizi con le quali il ricorrente omette ogni confronto critico, ha considerato quale elemento individualizzante il chiaro riferimento contenuto nelle conversazioni del 6/12/17 e del 20/12/17 al fatto che l'"Angelo" di cui si discorreva era il fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha, inoltre, chiarito che quando gli interlocutori si riferivano ad "Angelo il biondo", si trattava non dell'odierno ricorrente, bensì di [OSCURATO:PERSONA]. Colgono, invece, nel segno gli ulteriori profili di censura. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione a tratti illogica, ha ritenuto sussistente un quadro gravemente indiziario a carico del ricorrente nonostante l'evanescenza degli elementi fattuali emergenti dalle conversazioni considerate e, soprattutto, omettendo di considerare l'elemento di segno contrario emergente dalla conversazione del 20 dicembre 2017 in cui Ascrizzi, riferendosi al ricorrente, diceva testualmente, "a suo fratello noi non lo vogliamo". Il Tribunale, senza alcuna considerazione di tale espressione - che, come deduce il ricorrente, potrebbe ragionevolmente intendersi nel senso di un dissenso alla sua affiliazione alla cosca - ha, invece, considerato dirimenti i generici riferimenti contenuti in due conversazioni intercettate (del 6/9/2017 e del 6/12/2017) ad una richiesta di "progressione" in carriera avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il fratello Angelo e ad una omessa informazione preventiva nei confronti del medesimo Antonino, nonché dell'odierno ricorrente, di [OSCURATO:PERSONA] (classe '41) e di [OSCURATO:PERSONA], per affermare apoditticamente che [OSCURATO:PERSONA] sia un componente, con il medesimo ruolo del fratello, del sodalizio mafioso. Tale conclusione, oltre ad essere in contrasto con l'elemento emergente dalla conversazione del dicembre 2017 sopra riportata, appare, peraltro, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che interpreta la nozione di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso in relazione, non alla dimensione statica connessa al conseguimento dello status di affiliato, quanto alla dimensione dinamico-funzionale riferita allo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, il ruolo effettivamente svolto ed i compiti che si è impegnato a svolgere, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Sul versante della dimensione probatoria della condotta di partecipazione, si è, inoltre, affermato, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Inoltre, con riferimento ala rilevanza dell'affiliazione rituale le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che questa può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889-02). Ebbene, rileva il Collegio che nella fattispecie in esame, l'ordinanza impugnata ha erroneamente posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, un elemento non emergente univocamente dal compendio intercettivo, ovvero la ritenuta pregressa affiliazione del ricorrente al sodalizio, e, comunque, insufficiente, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, a desumere con elevata probabilità la effettiva partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, in mancanza della ulteriore individuazione degli elementi di fatto sintomatici della sua effettiva "messa a disposizione", avuto riguardo al ruolo ed al tipo di contributo prestato. 3. L'accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico e di carattere meramente confutativo. L'ordinanza impugnata ha ricostruito il quadro gravemente indiziario in merito alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso sulla base di un ragionamento logico induttivo non affetto da manifesta illogicità, fondato sull'analisi del contenuto delle conversazioni intercettate. Muovendo dalla precedente condanna definitiva del ricorrente per la partecipazione al locale di Cosoleto, il Tribunale ha dato conto del compendio indiziario dimostrativo, sulla base della prognosi di elevata probabilità rilevante ai fini del giudizio di gravità (cfr. Sez. 6, n. 26115 del 11/6/020, Pesce, Rv. 279610), della permanenza di tale vincolo associativo anche in epoca successiva ai fatti oggetto della condanna definitiva e, in particolare, del ruolo preminente svolto dall'indagato nelle cerimonie di affiliazione e di conferimento delle doti. In particolare, quanto alla conversazione del 6/9/2017, rileva il Collegio che il motivo di ricorso si risolve in una non consentita sollecitazione di una diversa lettura del suo significato, valutato dal Tribunale con motivazione non manifestamente illogica come sintomatico del ruolo elevato ricoperto dal Rechichi all'interno del sodalizio, tanto che allo stesso spettava la preventiva comunicazione dell'organizzazione della "mangiata" in cui dovevano essere conferite doti o gradi di 'ndrangheta. A conferma di tale ruolo il Tribunale ha anche considerato altra conversazione, intercorsa il 6 dicembre 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] ed i figli, Domenico e Vincenzo, in cui si discuteva di un rito per l'attribuzione di una dote celebrato senza la preventiva informazione di [OSCURATO:PERSONA]. Deve, dunque, escludersi che l'ordinanza impugnata sia incorsa nella dedotta violazione di legge, avendo valutato complessivamente gli elementi fattuali emergenti dal compendio investigativo, desumendone non un mero "status, ma un ruolo di carattere dinamico e funzionale svolto dal ricorrente, in stretta aderenza all'interpretazione costantemente adottata da questa Corte, anche a Sezioni Unite, della nozione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso già esaminata nel par. 2 (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). 5. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a