…2019, la Corte d’appello di Brescia ha accolto il gravame della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (denominata, d’ora innanzi, Cassa geometri) e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda del geometra [OSCURATO:PERSONA], volta a contestare la fondatezza delle pretese contributive della Cassa geometri. A fondamento della…
…cartelle esattoriali con cui gli era stato ingiunto di pagare alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] i contributi minimi per gli anni 2013 e 2014; che i giudici territoriali, dando continuità ad una propria precedente sentenza precorsa inter partes e relativa ai contributi dovuti per l’anno 2012, hanno ritenuto che mancassero in specie i presupposti per il sorgere dell’obbligazione…
…fine rapporto era fondata, così come anche la situazione debitoria verso i Fondi di previdenza integrativa; che la stessa società non aveva contestato la comunicazione (al suddetto Curatore) circa l’esternalizzazione di una serie di attività ereditate dalla [OSCURATO:PERSONA] con le relative attrezzature e il ricorso alla C.I.G. giustificato, in prima battuta, con la negativa congiuntura economica; che…
…cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] i contributi minimi per gli anni 2011- 2015. La Corte, in particolare, avendo accertato che l’opponente era stato assunto da un’impresa già a partecipazione pubblica per rivestire il profilo professionale di geometra e aveva sempre svolto le mansioni proprie dell’inquadramento…
…enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore”. Dal confronto fra il testo delle due disposizioni, la ricorrente trae, in buona sostanza,…
…enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore”. Dal confronto fra il testo delle due disposizioni, la ricorrente trae, in buona sostanza,…
ggia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi nei confronti dell’INPS l’illegittimità della pretesa dell’Istituto riguardante i contributi per l’anno 2010, formalizzata con avviso di addebito, frutto dell’iscrizione di ufficio del ricorrente alla gestione separata. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, accoglieva…
…effetto della scelta di versare l'importo dovutogli a titolo di TFR in un fondo di previdenza complementare, aveva iniziato a percepire un contributo pensionistico maggiorato, stabiliva un incremento del 50% dell'assegno divorzile posto a carico del e a favore della da € 800,00 mensili (come stabilito con la sentenza di primo grado ) ad € 1.200,00 mensili. Nel corso del giudizio, proseguito davanti al…
…nozione - conseguenze - accertamento in concreto - elementi presuntivi - sufficienza - previdenza complementare -fondo PREVINDAI -autonoma soggettività giuridica - conseguenze Aggiungeva che dalla fine del mese di luglio 1996 era stato illegittimamente demansionato e dequalificato sia con riferimento alla categoria dirigenziale che a quella di quadro di primo livello. Deduceva che in conseguenza di ciò aveva…
…il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art.442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che…