…argomenti: ─ in occasione dell’iscrizione al ruolo è stato prodotto il duplicato informatico della sentenza impugnata : non, dunque, una semplice copia informaticama il vero e proprio originale; ─ il fatto che l’originale non contenga i dati in questione non è imputabile a negligenza della parte ricorrente; ─ essendo stato abrogato l’ultimo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. è altamente probabile che…
…Collegio che la pagina web può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico quale “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, contenuta nell’art. 1, lett. p) , del d.lgs. n. 82/2005 - Codice dell’[OSCURATO:PERSONA] (in sigla CAD). 5.5.1. Al fine di individuare l’efficacia probatoria del documento informatico è necessario partire, poi, da…
…taluni precedenti, atecnicamente come “glifo”), apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, indicante la data di deposito ed il numero del provvedimento, valga o meno a soddisfare l’onere di deposito del provvedimento impugnato previsto a pena di improcedibilità dall’art.369 c.p.c., ovvero, in assenza dei predetti dati, debba addivenirsi, altrimenti, ad una pronuncia…
…taluni precedenti, atecnicamente come “glifo”), apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, indicante la data di deposito ed il numero del provvedimento, valga o meno a soddisfare l’onere di deposito del provvedimento impugnato previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., ovvero, in assenza dei predetti dati, debba addivenirsi, altrimenti, ad una…
…10, in quanto il ricorso in formato pdf a sé notificato era una scansione di un documento cartaceo con firma autografa e non [un] documento informatico in formato p7m firmato digitalmente secondo le regole del processo telematico, ancorché il contribuente ‘in data 05/05/2020 ha depositato in Commissione mediante S.I.G.I.T. quella stessa scansione datata 24/04/2020 ma firmata digitalmente il 05/05/2020’”.…
…3.3. Il comma 2 dell'art. 48 CAD prevede poi espressamente che «La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta».4. Successivamente, l'art. 7 del d.lgs. n. 217 del 2017 ha apportato modifiche al d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD) tra cui, per quanto qui di interesse, agli…
…3.3. Il comma 2 dell'art. 48 CAD prevede poi espressamente che «La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta».4. Successivamente, l'art. 7 del d.lgs. n. 217 del 2017 ha apportato modifiche al d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD) tra cui, per quanto qui di interesse, agli…
…3.3. Il comma 2 dell'art. 48 CAD prevede poi espressamente che «La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta».4. Successivamente, l'art. 7 del d.lgs. n. 217 del 2017 ha apportato modifiche al d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD) tra cui, per quanto qui di interesse, agli…
…PDF, laddove solo il primo avrebbe garantito l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico nonché, per quanto concerneva lafirma digitale, anche la univoca identificabilità del suo autore e paternità dell’atto –erano regolari, atteso che le firme digitali di tipo Cades e di tipo Pades erano entrambi ammesse ed equivalenti sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf” e, nella specie,…
…3.3. Il comma 2 dell'art. 48 CAD prevede poi espressamente che «La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta».4. Successivamente, l'art. 7 del d.lgs. n. 217 del 2017 ha apportato modifiche al d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD) tra cui, per quanto qui di interesse, agli…
…n.53/1994 e sostiene che queste mancanze si riflettono sull’autenticità del file informatico allegato alla relata stessa. Si duole, inoltre, che il file informatico della sentenza, allegato, era anche privo della firma digitale del procuratore notificante, circostanza che avrebbe potuto far superare l’eccezione sull’autenticità del file. Ritiene che il vizio costituito dalla indicazione in modo errato…
…soltanto quest'ultima estensione garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità Ric. 2020 n. 05754 sez. MT - ud. 16-09-2021 -3- dell'atto; b) per mancanza di firma digitale sul documento informatico notificato in pdf. 2.3 Il dPR n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio…
…Sostiene la ricorrente che„ a differenza dell'ipotesi di trasmissione a mezzo PEC di un documento informatico in formato p7m, che sia duplicato informatico dell'atto originario (c.d. atto nativo digitale), nell'ipotesi di allegazione al messaggio di posta elettronica certificata di una copia del documento in originale cartaceo ed in formato pdf, è necessario che il mittente (nella specie l'Agenzia delle entrate…
…soltanto quest'ultima estensione garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto; b) per mancanza di firma digitale sul documento informatico notificato in pdf. 2.3 Il dPR n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento…
…"p7m", l'unica idonea a garantire non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, ma anche la firma digitale e l'identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell'atto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La contribuente non si è costituita . La ricorrente denuncia con l'unico motivo la violazione e falsa applicazione…
…art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati". Il CAD, art. 1, lett. i-ter) - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c) -, poi, definisce "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico"…
…contesto dell’art. 83 c.p.c. dalla legge n. 69 del 2009, della procura redatta su “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale”, osserva che anche la previsione normativa (introdotta dalla stessa legge del 2009) della procura alle liti “conferita su supporto cartaceo” e di cui è trasmessa, da parte del difensore, “la copia informatica autenticata con firma digitale”, non attiene al…
…mandato alle liti conferito con procura rilasciata a norma dell’art.83 c.p.c. su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale materialmente congiunto all’atto di costituzione di nuovo difensore(cfr. doc. all. 4), ed unitamente al medesimo elettivamente domiciliata ai fini di ogni comunicazione e notificazione afferente al presente procedimento pressoil seguente indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]…
zo Pec mediante l’allegazione di un documento in formato .pdf (la cartella stessa) priva di firma elettronica idonea a certificarne l’autenticità (mancanza di firma digitale per autentica su copia informatica per immagine di documento in origine cartaceo). Né era in proposito invocabile la sanatoria di cui all’art. 156 cod.proc.civ., dal momento che si trattava di violazione di ordine sostanziale,…
…origine in formato cartaceo e trasmessa in formato pdf -ossia per immagini su supporto informatico-, all'indirizzo PEC del destinatario disattendendo le eccezioni di esso ricorrente secondo cui la notifica avrebbe dovuto essere ritenuta inesistente per mancanza di attestazione di conformità della copia notificata all'originale e stante il mancato deposito da parte dell'ufficio delle ricevute attestanti la…