CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2025
Cassazione n. 17429/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17522-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 6/2024 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 13/02/2024 R.G.N. 3/2023; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17522/2024 Cron. Rep. Ud21/05/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 7 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano confermava la decisione resa dal Tribunale di Bolzano e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, già dipendenti dell’ANAS trasferiti al Ministero predetto a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla conservazione negli importi originariamente percepiti presso l’ANAS del premio di produzione e dell’indennità di rischio, viceversa decurtati per effetto del passaggio, con recupero delle somme inizialmente versate per l’intero, ed al rinnovo della polizza di assistenza sanitaria integrativa ex art. 48, comma 7, [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 in vigore, parimenti in godimento prima del trasferimento. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto a fronte dell’impugnazione del Ministero limitata alla statuizione con la quale agli istanti veniva riconosciuto il diritto al rinnovo della polizza sanitaria, che a riguardo si trattava di valutare se la stessa potesse qualificarsi come emolumento retributivo erogato in misura fissa e continuativa così da porsi quale elemento concorrente al “livello complessivo della retribuzione” concludendo che, in base all’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ai fini dell’assistenza sanitaria integrativa aveva destinato parte della quota di stipendio prevista per il recupero del differenziale inflattivo, all’emolumento dovesse essere attribuita natura retributiva, il cui carattere fisso e continuativo imponeva di riconoscervi rilievo ai fini della determinazione dell’assegno ad personam riassorbibile in favore degli istanti . - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, il Bozzolan ed il Codato. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 48, comma 7, e 77 [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 e 3 Cost., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto potersi qualificare l’assicurazione sanitaria quale emolumento avente carattere fisso e continuativo dovendo viceversa escludersi la stessa natura retributiva non essendo l’assicurazione sanitaria compresa nell’elenco allegato al CCNL nazionale che individua le componenti fisse e accessorie del trattamento retributivo dei dipendenti ANAS e trovando nel rapporto di lavoro una mera occasione contingente per la relativa fruizione. - Il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 20955/2024 alla cui motivazione qui espressamente ci si richiama) secondo cui “con il trasferimento dei dipendenti al Ministero, il versamento del premio da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha più ragion d’essere per la cessazione del rapporto assicurativo, la funzione del quale è assorbita dall’analogo beneficio di cui i lavoratori potranno godere per il futuro, in quanto, tramite la Cassa di Previdenza e Assistenza dipendente ministeriale” con il che non si tratta di negare la funzione retributiva del pagamento del premio assicurativo bensì, da un lato, di dare valore al fatto che quel pagamento è logicamente condizionato dalla vigenza della polizza e, dall’altro, di riconoscere che il mantenimento ai lavoratori di quel valore economico mentre gli stessi godono di altra e diversa copertura assicurativa trascende la funzione dell’assegno ad personam, che è quella di evitare la reformatio in peiusdel trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento (Cass. n. 22626/2023)” - Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti, decisa nel merito con il rigetto della domanda relativa all’assicurazione sanitaria goduta presso l’ANAS e la compensazione tra le parti per i 2/3 le spese dei giudizi di merito, in ragione del solo parziale accoglimento dell’originaria domanda, ponendo a carico del Ministero il residuo, spese che liquida per l’intero in euro 3.500,00 per il primo grado ed euro 3.500,00 per l’appello, e compensa per l’intero le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativa all’assicurazione sanitaria goduta presso l’ANASe compensa tra le parti per i 2/3 le spese dei giudizi di merito, ponendo a carico del Ministero il residuo, spese che liquida per l’intero in euro 3.500,00 per il primo grado ed euro 3.500,00 per l’appello, e compensa per l’intero le spese del pres