CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 22626/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20499/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in R oma , viale Parioli n. 44 , presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che larappresenta no e dife nd ono -controricorrente – avverso la s entenza n. 2105 /201 8 de lla Corte d’Appello di Romadepositata il 29/5/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, già dipendente di ANASS.p.A. addetta all’[OSCURATO:PERSONA] (IVCA), venne trasferita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decorrenza 1 ° .10.2012 , in forza de ll’art. 36, comma 5,del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, e dell’art. 11, comma 5, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del 2012 . La legge che ha disposto il trasferimento prevede che « Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento …» . Inoltre, « Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti». La lavoratr ic e convenne in giudizio il Ministero per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nel calcolo del trattamento economico goduto in precedenza, rilevante a l fine dell a quantificazione dell’assegno ad personam, anche di alcune voci, previste dalla contrattazione collettiva, ma non riconosciute dal Ministero, tra le quali, per quanto qui ancora di interesse: premio di produzione, indennità di funzione, indennità di rischio e valore dell’assicurazione sanitaria. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda con riferimento a lle voci sopra indicate , condannando il Ministero a pagare l’assegno ad personam nella misura da rideterminarein base a quanto accertato. Il Ministero appellò la sentenza da vanti al la Corte d’Appello di Roma, che respinse l’impugnazione.Contro la sentenza della corte territoriale il Ministero ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motiv o . La lavoratrice si è difes a con controricorso , depositando altresì memorianel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011, conv. con mod. nella legge n. 111/2011, degli artt. 85, 88, e 91 del CCNL 2002-2005, dell’art. 1, comma 226, della legge n. 266/2005, in combinato disposto con l’art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993, dell’art. 3 Cost., in relazione a ll’art. 360 , comma 1,n. 3 c.p.c. » . 1.1. Il ricorrente addebita alla corte d’appello di non avere considerato «il dato oggettivo e incontrovertibile che il ricorrente, con decorrenza 1°.10.2012, è ricompreso nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui allo stesso si applicano i contratti del comparto Ministeri». Inoltre, il ricorrente osserva che il [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, in particolare l’art. 77, inserisce le voci di cui qui si discute tra quelle della «retribuzione variabile» e non della «retribuzione fissa», contestando alla corte territoriale di avere ridotto il carattere della fissità e continuità alla mera periodicità. Nel considerare analiticamente ciascuna delle voci controverse, nega che esse possano essere considerate fisse e continu ativ e e afferma, con particolare riferimento al premio di produzione, che il suo riconoscimento determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti del Ministero. 2.Il motivo è solo parzialmente fondato .2.1. Giova innanzitutto precisare che quello di cui qui si discute è solo l’esatto criterio da utilizzare per la determinazione dell’assegno ad personam che l’art. 36, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011 prescrive di riconoscere ai dipendenti transitati da [OSCURATO:SOCIETA]. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel caso in cui il trattamento economico spettante in base al lor o inquadramento ministeriale risulti inferiore al « trattamento economico fondamentale ed accessorio»goduto in precedenza, di cui la legge assicura al lavoratore il mantenimento «limitatamente alle voci fisse e continuative». Non è in discussione – e non ha alcuna influenza sul la materia del contendere – che a quei rapporti di lavor o si applicheranno, dal momento del trasferimento, i contratt i collettividel « comparto Ministeri e dell ’ Area I della dirigenza » , come del resto esplicitato nella stessa disposizione di legge. Ma non vi è dubbio che il carattere fisso e continuativo delle varie voci del trattamento economico deve essere apprezzato sulla scorta del [OSCURATO:PERSONA] ANAS, perché è in applicazione di quel Contratto che quelle voci d el trattamento economico venivano erogate. 2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in controversie del tutto analoghe alla presente, che: « La ratio della previsione è all’evidenza quella di garantire la conservazione, all’esito del trasferimento ex lege, del livello complessivo della retribuzione sul quale il dipendente poteva fare affidamento presso [OSCURATO:SOCIETA].» e che « la invarianza delle condizioni di lavoro e delle funzioni svolte … dopo il trasferimento al Ministero … non trova rilievo nella norma né corrisponde alla sua ratio» (Cass. n. 35690/2021; conf. Cass.nn. 23057/2021 e 32441/2021).A tale impostazione si intende qui dare continuità, sicché risulta del tutto infondato il motivo di ricorso nella parte in cui considera «distorta» la prospettiva adottata dalla corte d’appello perché questa «non considera … che il [ recte : la] ricorrente, con decorrenza 1°.10.2012, è ricompres[a] nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui all[a]stess[a] si applicano i contratti del comparto Ministeri» . Al contrario, come si è scritto sopra , questo è un aspetto del tutto irrilevante ai fini del decidere. Lo stesso deve dirsi per i riferimenti al «mutato assetto, sotto il profilo oggettivo, della prestazione e dell’organizzazione del lavoro concernente il personale ex ANAS transitato presso il Ministero» e alla « non dim ostrata continuità delle situazioni organizzative e lavorative che possono giustificare presso il nuovo datore di lavoro la corresponsionedelle voci accessorie». 2.3. Senz’altro pertinente è invece il riferimento all’art.77 del CCNL ANAS2002/2005 che, nell’individuare la struttura della retribuzione, distingue le voci di « retribuzione fissa » da quelle di «retribuzione variabile», inserendo tra queste ultime «premio di produzione», «indennità di rischio» e « indennità di funzione». Sennonché, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, al di là della suggestione terminologica, la ripartizione descritta nel citato art. 77, a ben vedere, « evoca quella fra trattamento fondamentale e accessorio richiamata dal legislatore» (Cass. n. 28082/2021) . L ’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011 è chiaro nel disporre che il trattamento economicoche il personale trasferito ha diritto di mantenere è quello «fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative». Poiché il trattamento fondamentale, che corrisponde alla retribuzione base, è per sua natura fisso e continuativo, il criterio di limitazione serve a discriminare, ai fini della determinazione dell’assegno ad personam, proprio le voci del trattamento accessorio, le quali non necessariamente dipend ono d al conseguimento di specifici obiettivi , ma possono essere anch’esse «fisse e continuative». In quest’ottica si è correttamente mossa la corte d’appello nella sentenza impugnata, sottolineando che «devono essere conservate … tutte le indennità godute in modo fisso e continuativo …, indipendentemente dal fatto che si tratti di trattamento fondamentale o accessorio», per poi andare a riscontrare nelle specifiche clausole del contratto collettivo (artt. 85, 88 e 91 ) la natura stabile e garantita – in altri termini, fissa e continuativa – delle voci in contestazione. La corte territoriale ha verificato che anche il premio di produzione – che pure è solitamente agganciato all’evento incertodel raggiungimento di un determinato risultato positivo –è invece disciplinato dal CCNL (art. 91 ) ed è stato in effetti sempre corrisposto , al pari delle altre indennità in contestazione,«per dodici mensilità ed in misura fissa nel suo ammontare». Né ciò può porre un problema di ingiustificata disparità di trattamento tra ex dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. e dipendenti ministeriali, la cui produttività è remunerata con un apposito fondo.Infatti, le differenti modalità di formazione de i rispettivi trattament i economic i complessiv i sono la naturale conseguenza del fatto che alle due categorie di lavoratori si applicavano, fino al trasferimento dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. , diverse discipline contrattuali. Non rimane che rilevare che l’interpretazione data dalla corte d’appello alle singole clausole del CCNL è coerente con il loro contenuto testuale e che , del resto, nulla di specifico ha obiettatoin proposito il Ministero. In definitiva, la sentenza impugnata non merita censura nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della lavoratr ic e all’inserimento nel calcolo dell’assegno ad personam delle voci del trattamento economico denominate « premio di produzione»,«indennità di rischio» e «indennità di funzione». 2.4. Discorso diverso deve essere fatto, invece, per quanto riguarda il valore corrispondente al costo della polizza assicurativa sanitaria stipulata dal datore di lavoro in favore dei suoi dipendenti, per vero del tutto trascurata nella motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, con il trasferimento dei dipendenti al Ministero, i l versamento del premio da parte d i [OSCURATO:SOCIETA]. non ha più ragion d’essere per la cessazione del rapporto assicurativo, la funzione del quale è assorbita dall’analogo beneficio di cui la lavoratr ic e può godere per il futuro , in quanto dipendente ministeriale, tramite la Cassa di Previdenza ed Assistenza. Non si tratta qui ndi di negare la funzione retributiva del pagamento del premio assicurativo( sulla quale, v. Cass. n. 16636/2012), bensì, da un lato, di dare valore al fatto che quel pagamento è logicamente condizionato alla vigenza della polizza e, dall’altro lato, di riconoscere che il mantenimento al la lavorat rice di quel valore economico mentre ella gode di altra e diversa copertura assicurativa trascende la funzione dell’assegno ad personam, che è quella di evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento. Il ricorso, solo su questo specifico punto, merita, pertanto, di essere accolto.3. Accolto parzialmente i l ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione a tale accoglimento, la decisione della causa nel merito non richiede ulteriori accertamenti di fatto, sicché può provvedervi questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 2 , c.p.c. , rigetta ndo la domanda de l l a lavorat rice su l valore dell’assicurazione sanitaria e confermando l ’accoglimento della medesima domanda per il resto. 4. In considerazione della soccombenza nettamente prevalente del Ministero le spese dell’intero processo vanno regolate nei termini seguenti: le spese del primo e del secondo grado vengono poste a carico d el Ministero e liquidate nella stessa misura già determinata in sede di merito; le spese del presente giudizio di legittimità vengono compensate per un quarto, con condanna del Ministero al pagamento dei restanti tre quarti, quotache si liquida in dispositivo. 5. Si dà atto che la parziale fondatezza de l ricors o e, prima ancora, il fatto che ricorrente è un’amministrazione dello Stato rend ono inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie ilricorso limitatamente alla inclusione del va lore dell’assicurazione sanitaria; cassa la sentenza impugnata in relazione a tale accoglimento e, decidendo nel merito , rigetta la domanda del la lavorat rice limitatamente al valore dell’assicurazione sanitaria, confermando l’accoglimento della sua domanda nel resto; condanna il Ministeroalle spese del primo e del secondo grado, liquidate nella stessa misura già determinata in sede di merito; compensa per un quarto le spese del giudizio di legittimità e condanna il Ministero al pagamento dei restanti t