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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 26913/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1479-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1479/2023 Cron.

Rep.

Ud.06/06/2025 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 211/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/11/2022 R.G.N. 43/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli odierni ricorrenti, già dipendenti ANAS a tempo indeterminato hanno agito per ottenere l’integrale conservazione del trattamento economico fruito al momento del trasferimento ex lege alle dipendenze del Ministero, in data 30.9.2012, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011.

2. La Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio, ha ritenuto fondato l’appello accertando la natura di retribuzione “fissa e continuativa” di alcuni emolumenti rientranti nel trattamento economico percepito dagli appellanti nel corso del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha dichiarato il loro diritto a vedersi computare nell’importo l’assegno personale riassorbibile (AP), loro spettantea seguito del passaggio (nel settembre 2012) alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ai sensi dell’art. 36 comma 5 D.L. 98/2011 convertito in L.111/2011, il premio di produzione, l’indennità di zona, l’indennità di rischio, l’assicurazione sanitaria integrativa, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze dovute a tale titolo.

3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero con un motivo (che riguarda solo la voce “[OSCURATO:PERSONA] integrativa”) cui resistono con tre separati controricorsi gli originari ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] e altri 5 dipendenti, difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato rinuncia al controricorso e chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere nei loro confronti con successivo deposito di memoria illustrativa.

6. L’amministrazione ha altresì depositato memoria opponendosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato notificato al Bandelloni ai soli fini di litis denuntiatio, atteso che il medesimo si era limitato a chiedere, con decorrenza dal 1.10.2012, l’assegno stipendiale comprensivo del premio di produzione, dell’indennità di funzione, dell’indennità di zona e rimborso dell’indennità di zona, dell’indennità di rischio e dell’indennità maneggio valori con condanna del Ministero delle infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze dovute a tale titolo, oltre interessi legali decorrenti dalle singole maturazioni al saldo, senza alcuna richiesta inerente alla assicurazione sanitaria integrativa.

Pertanto, il presente ricorso spiccato contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili è stato notificato al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo il Bandelloni contraddittore del ricorrente, rimanendo totalmente indifferente all'esito della lite avente ad oggetto una domanda da lui non proposta.

Tale profilo consente al Collegio di non pronunciarsi sulle spese del presente giudizio di legittimità. (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8491 del 24/03/2023 secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite.”).

2. Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 5.

D.l. n. 98/2011 conv.

In Legge 111/2011, degli artt. 48, co 7 e 77 [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, dell’art. 3 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.

Ad avviso del Ministero la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare la copertura assicurativa beneficiata in ANAS quale emolumento retributivo. 2.1 Il motivo è fondato.

Questa Corte di recente (Cass. 20955/2024) ha ritenuto che non possa essere inclusa nella base di calcolo dell’assegno personale il controvalore della polizza sanitaria.

Si è affermato che «con il trasferimento dei dipendenti al Ministero, il versamento del premio da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha più ragion d'essere per la cessazione del rapporto assicurativo, la funzione del quale è assorbita dall'analogo beneficio di cui la lavoratrice può godere per il futuro, in quanto dipendente ministeriale, tramite la Cassa di Previdenza ed Assistenza.

Non si tratta quindi di negare la funzione retributiva del pagamento del premio assicurativo (sulla quale, v.

Cass. n. 16636/2012), bensì, da un lato, di dare valore al fatto che quel pagamento è logicamente condizionato alla vigenza della polizza e, dall'altro lato, di riconoscere che il mantenimento alla lavoratrice di quel valore economico mentre ella gode di altra e diversa copertura assicurativa trascende la funzione dell'assegno ad personam, che è quella di evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento» ( Cass. n. 22626/2023).

Tale profilo risulta pertanto dirimente di ogni questione e comporta l’accoglimento del ricorso.

E’ priva di pregio la istanza proposta nella memoria da alcuni controricorrenti che hanno rinunciato al controricorso di cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse dell’amministrazione all’accoglimento del ricorso proposto nei confronti di numerosi altri dipendenti che non hanno formalmente rinunciato al controricorso.

In conclusione, il ricorso va accolto con decisione nel merito e conseguente rigetto della domanda proposta dagli originari ricorrenti intesa alla inclusione nell’assegno personale del valore dell’assicurazione sanitaria.

Si conferma la statuizione sulle spese del giudizio di merito e quanto al giudizio di legittimità, si dispone la compensazione quanto ai controricorrenti rinuncianti in considerazione del loro comportamento processuale, nonchè anche con riferimento ai restanti originari ricorrenti, attesa la recente pronuncia di questa Corte intervenuta solo nelle more del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso.

Cassa in parte qua la sentenza impugnata limitatamente all’inclusione nell’assegno personale del valore dell’assicurazione sanitaria e decidendo nel merito rigetta la domanda degli originari ricorrenti intesa all’inclusione nell’assegno personale del valore dell’assicurazione sanitaria.

Conferma le statuizioni in ordine alle spese del merito e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1479-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1479/2023 Cron. Rep. Ud.06/06/2025 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 211/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/11/2022 R.G.N. 43/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti, già dipendenti ANAS a tempo indeterminato hanno agito per ottenere l’integrale conservazione del trattamento economico fruito al momento del trasferimento ex lege alle dipendenze del Ministero, in data 30.9.2012, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011. 2. La Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio, ha ritenuto fondato l’appello accertando la natura di retribuzione “fissa e continuativa” di alcuni emolumenti rientranti nel trattamento economico percepito dagli appellanti nel corso del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha dichiarato il loro diritto a vedersi computare nell’importo l’assegno personale riassorbibile (AP), loro spettantea seguito del passaggio (nel settembre 2012) alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ai sensi dell’art. 36 comma 5 D.L. 98/2011 convertito in L.111/2011, il premio di produzione, l’indennità di zona, l’indennità di rischio, l’assicurazione sanitaria integrativa, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze dovute a tale titolo. 3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero con un motivo (che riguarda solo la voce “[OSCURATO:PERSONA] integrativa”) cui resistono con tre separati controricorsi gli originari ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] e altri 5 dipendenti, difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato rinuncia al controricorso e chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere nei loro confronti con successivo deposito di memoria illustrativa. 6. L’amministrazione ha altresì depositato memoria opponendosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato notificato al Bandelloni ai soli fini di litis denuntiatio, atteso che il medesimo si era limitato a chiedere, con decorrenza dal 1.10.2012, l’assegno stipendiale comprensivo del premio di produzione, dell’indennità di funzione, dell’indennità di zona e rimborso dell’indennità di zona, dell’indennità di rischio e dell’indennità maneggio valori con condanna del Ministero delle infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze dovute a tale titolo, oltre interessi legali decorrenti dalle singole maturazioni al saldo, senza alcuna richiesta inerente alla assicurazione sanitaria integrativa. Pertanto, il presente ricorso spiccato contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili è stato notificato al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo il Bandelloni contraddittore del ricorrente, rimanendo totalmente indifferente all'esito della lite avente ad oggetto una domanda da lui non proposta. Tale profilo consente al Collegio di non pronunciarsi sulle spese del presente giudizio di legittimità. (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8491 del 24/03/2023 secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite.”). 2. Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 5. D.l. n. 98/2011 conv. In Legge 111/2011, degli artt. 48, co 7 e 77 [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, dell’art. 3 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Ad avviso del Ministero la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare la copertura assicurativa beneficiata in ANAS quale emolumento retributivo. 2.1 Il motivo è fondato. Questa Corte di recente (Cass. 20955/2024) ha ritenuto che non possa essere inclusa nella base di calcolo dell’assegno personale il controvalore della polizza sanitaria. Si è affermato che «con il trasferimento dei dipendenti al Ministero, il versamento del premio da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha più ragion d'essere per la cessazione del rapporto assicurativo, la funzione del quale è assorbita dall'analogo beneficio di cui la lavoratrice può godere per il futuro, in quanto dipendente ministeriale, tramite la Cassa di Previdenza ed Assistenza. Non si tratta quindi di negare la funzione retributiva del pagamento del premio assicurativo (sulla quale, v. Cass. n. 16636/2012), bensì, da un lato, di dare valore al fatto che quel pagamento è logicamente condizionato alla vigenza della polizza e, dall'altro lato, di riconoscere che il mantenimento alla lavoratrice di quel valore economico mentre ella gode di altra e diversa copertura assicurativa trascende la funzione dell'assegno ad personam, che è quella di evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento» ( Cass. n. 22626/2023). Tale profilo risulta pertanto dirimente di ogni questione e comporta l’accoglimento del ricorso. E’ priva di pregio la istanza proposta nella memoria da alcuni controricorrenti che hanno rinunciato al controricorso di cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse dell’amministrazione all’accoglimento del ricorso proposto nei confronti di numerosi altri dipendenti che non hanno formalmente rinunciato al controricorso. In conclusione, il ricorso va accolto con decisione nel merito e conseguente rigetto della domanda proposta dagli originari ricorrenti intesa alla inclusione nell’assegno personale del valore dell’assicurazione sanitaria. Si conferma la statuizione sulle spese del giudizio di merito e quanto al giudizio di legittimità, si dispone la compensazione quanto ai controricorrenti rinuncianti in considerazione del loro comportamento processuale, nonchè anche con riferimento ai restanti originari ricorrenti, attesa la recente pronuncia di questa Corte intervenuta solo nelle more del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa in parte qua la sentenza impugnata limitatamente all’inclusione nell’assegno personale del valore dell’assicurazione sanitaria e decidendo nel merito rigetta la domanda degli originari ricorrenti intesa all’inclusione nell’assegno personale del valore dell’assicurazione sanitaria. Conferma le statuizioni in ordine alle spese del merito e co
Sentenza Cassazione n. 26913/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris