CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 04208/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8270/2023 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14572321009, [OSCURATO:PERSONA] -1531157, in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante, Dott.ssaMaria [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 119. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in Orsenigo (CO), [OSCURATO:PERSONA] 83/D, in persona del suo curatore pro tempore. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Como, reso in data 20.2.2023, pubblicato il successivo 8.3.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Como, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in relazione al fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., ha accolto parzialmente l’opposizione e ha amme sso allo stato passivo il credito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. pari a € 1.177.184,61,in via chirografaria. 2.La società ricorrente aveva infatti chie sto di essere ammessa al passivo concorsuale, in via chirografaria, sulla base di un contratto di leasing immobiliare, per la somma di Euro 6.402.367,04, così composta:(i) canoni scaduti alla data di risoluzione contrattuale (importo ingiunto) Euro 1.149.837,08; (ii) interessi di mora alla data di risoluzione contrattualeEuro 172. 848,10; (iii) ulteriore esposizione residua, in linea capitale Euro 5.225.182,43. 3. Con decreto del 26.1.2022 il [OSCURATO:PERSONA] respingeva l’istanza di insinuazione al passivo. 4. La società creditrice interponeva dunque opposizione, ai sensi degli artt. 98 s. l. fall.ed il Tribunale di Como accoglieva parzialmente l’impugnazione nel senso sopra indicato. 4.1 Il Tribunale ha osservato e rilevato che: (i) occorreva applicare il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai contratti di leasing (finanziario) cd. traslativi, risolti precedentemente all’entrata in vigore della Legge n. 124/2017 e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, si applica, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c.; (ii) infatti con contratto del 26.02.2010 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva concesso in leasing alla [OSCURATO:SOCIETA]. un complesso immobiliare sito nel Comune di Maslianico, regolarmente consegnato all’utilizzatrice; (iii) [OSCURATO:SOCIETA]. si era resa inadempiente al pagamento dei corrispettivi dovuti e di conseguenza, con comunicazione del 26.11.2015, il concedente aveva dichiarato la risoluzione del rapporto ex art. 1456 c.c., come da clausola risolutiva espressa prevista nel contratto; (iv) l’immobile era stato restituito al concedente in data 14.07.2017; (v) il contratto di leasing traslativo si era risolto prima della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e i presupposti della risoluzione per inadempimento si erano verificati in epoca precedente all’entrata in vigore della l . n. 124 del 2017 ; (vi) n on era dubitabile, quindi, secondo l’insegnamento della Corte di c assazione, che alla fattispecie d ovesse applicarsi la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., dettata in tema di vendita con riserva di proprietà e applicabile in via analogica al contratto di leasing finanziario di tipo traslativo (così richiamando: Cass. Sez. Un. n. 2061 del 2021); (vii) ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, ratione temporis applicabile, in caso di risoluzione per inadempimento del compratore (ossia dell’utilizzatore), il venditore (concedente) è tenuto a restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno; (viii) qualora poi le parti abbianopattuito che le rate pagate dall’utilizzatore restino acquisite al concedente a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, puòridurre l’indennità convenuta, secondo il disposto normativo dettato dall’art. 1526, co. 2 c.c.; (ix) nel caso difallimento dell’utilizzatore, il concedente ha dunque l’onere di formulare una domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l. f all. che risponda al dato normativo richiamato; (x) nel caso in cui si invochi l’applicazione di una penale, peraltro, sempreché dedotta nel rispetto delle preclusioni di rito, il creditore deve consentire al giudice delegato di valutare l’equità o la manifesta eccessività della stessa, dovendo indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing o in mancanza dovendo allegare una stima attendibile del valore di mercato; (xi) applicando tali principi al caso di specie, l’opponente aveva in realtà proposto domanda di ammissione al passivo diretta al pagamento dei canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione del contratto, nonché del capitale residuo a scadere, oltre ad interessi di mora alla data di risoluzione del contratto, spese legali come liquidate nei vari gradi di giudizio e importi dovuti a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; (x) il giudice delegato, quindi, correttamenteaveva ritenuto che la domanda non potesse essere qualificata come diretta ad ottenere l’equo compenso per l’utilizzo della cosa previsto dall’art. 1526 c.c., che riconosce espressamente solo tale diritto in capo al venditore (ossia al concedente), oltreché il diritto al risarcimento del danno; (xi) né, peraltro, era possibile qualificare la domanda proposta dall’opponente come diretta ad ottenere il risarcimento del danno o come volta a far valere la clausola penale prevista nel contratto; (xii) peraltro nella fase che precede la formazione dello stato passivo il creditore, pur potendo presentareosservazioni scritte e produrre documenti integrativi ai sensi dell’art. 95, comma 2, 1. fall., non può modificare la domanda, ampliando il ”petitum”o variando la “causa petendi”; (xiii) nel caso di specie, infatti, solo in sede di osservazioni allo stato passivo ex art. 95, co. 2, l. f all ., l’opponente aveva invocato l’applicazione della clausola penale prevista nel contratto di leasing, allegando altresì una stima del bene oggetto del contratto che non risultava ancora ricollocato sul mercatoe mancando, invece, nella domanda di ammissionealcun riferimento all’applicazione della detta penale; (xiv) [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. non aveva pertanto adempiuto all’onere su di essa gravante né potevaritenersi, peraltro, che tale domanda potesseessere formulata nel giudizio di opposizione; (xv) occorreva invece esaminare e accogliere, nondimeno, la domanda formulata in via subordinata perché fondata sui titoli esecutivi giudiziali passati in giudicato (dedotte le somme riscosse dalla concedente all’esito dell’esecuzione intrapresa nei confronti dell’utilizzatrice, oggi fallita). 2. Il decreto, pubblicatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta “ violazione e falsa applicazionedegli artt. 1526, 1218 e 1223 c.c. (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 113, I comma, c.p.c. (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.). Motivazione omessa o, comunque, intrinsecamente contraddittoria, con correlata nullità del provvedimento impugnato (con riguardo all’art. 360, n. 4, c.p.c.).” 1.1 Osserva la ricorrente che nell’istanza di ammissione originaria, così come quella ridimensionata a seguito del reimpiego del bene appartenente all’istituto, la pretesa creditoria risultava quantificata in perfetta adesione al “principio di indifferenza”, secondo il quale si tende ad attribuire all’intermediario creditizio un rientro pari alla porzione di finanziamento accordata alla società decotta e non rimborsata da quest’ultima, la quale comprende le rate periodiche rimaste insolute fino alla risoluzione del negozio rilevante, in aggiunta alle quote di capitale incorporate nei canoni che avrebbero dovuto maturare in seguito e nel corrispettivo dell’opzione di riscatto finale del cespite sovvenuto, previa deduzione degli incassi percepiti dall’erogatrice vuoi in sedeesecutiva, vuoi mediante alienazione del cespite ripreso. Si trattava, cioè, delle identiche voci che compongono, in concreto, l’“equo compenso” ed il “risarcimento deldanno” di cui ai citati artt. 1526 e 1223 c.c., in combinato disposto. In quella fase (e, a rigore, nel prosieguo), non era stata richiesta alcuna ulteriore indicazione del titolo giuridico della pretesa, avendosi a che fare con l’applicazione diretta di disposizioni legislative (per di più, quanto all’art. 1526 c.c., “inderogabili”), soggette al principio iura novit curia, sancito dall’art. 113, primocomma, c.p.c. 1.2 Il primo motivo è inammissibile. Lo è per due ordini di motivi tra loro concorrenti. Da un lato, le doglianze non colgono a pieno la ratio decidendisu cui riposa la motivazione del provvedimento impugnato. E invero il Tribunale aveva affermato, per quanto ricordato, che l’opponente non aveva presentato, nell’originaria istanza, una domanda di insinuazione al passivo articolata ai sensi dell’art. art. 1526 c.c. per la richiesta del cd.equo compenso (secondo quanto statuito dalla giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte: n. 2061/2021) né tanto meno una domanda risarcitoria, così precludendosi di modificarla nel corso del procedimento di verifica del passivo e nella successiva fase oppositiva. Ebbene, tale ratio non è stata espressamente sconfessata dalla società ricorrente con le doglianze sopra riportate, a nulla servendo ipotizzare che il risultato economico comunque preteso dalla domanda originaria non si discostassedalla domanda così come s arebbe dovut a essere correttamente presentata, e ciò proprio in ragione del fatto che il Tribunale- facendo corretta “questione” di un titolo non speso (sulla base del richiamo ai principi già sopra ricordati ed affermati da questa Corte)- aveva negato che la domanda, con la causa petendi(esemplificata da Cass. Sez. Un. n. 2061/21 ) , fosse stata in realtà mai proposta. D’altrocanto, la parte ricorrente tenta di sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo esame dell’interpretazione della domanda giudiziale che, tuttavia, involgendo un giudizio di merito riservato ai giudici delle precedenti fasi giudiziali, non risulta sindacabile in cassazione. 2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.93 e 95 Legge Fallimentare (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1382 c.c. (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.). Omesso esame di una circostanza (l’esistenza di una valida clausola penale nel contratto litigioso) autonomamente decisiva per il giudizio e discussa tra le parti (con riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c.).” 2.1 Sostiene la ricorrente che la sua domanda iniziale era stata compiutamente configurata con riguardo sia agli antecedenti in fatto (il perfezionamento della locazione finanziaria controversa; il suo esatto adempimento sul lato della banca; la sua interruzione anticipata, quale portato della morosità della conduttrice; le porzioni di finanziamento e di interessi non rientrate, nonché i riscontri ivi richiamati), sia all’oggetto (id est, la somma globale da ammettere alpassivo). 2.2 Aggiunge sempre la ricorrente che il sopra ricordato titolo giuridico era stato esplicitato, sempre durante la verifica dei crediti e in ossequio alla funzione istituzionale dell’art. 95, 2 comma, l. fall. , con le osservazioni al progetto di stato passivo della c uratela depositate il 20.1.2022 . I n quel momento non erano ancora intervenute preclusioni deduttiv e , le quali si sarebbero consolidate, al più presto, proprio “all’udienza di discussione dello stato passivo, tenutasi in data 26.1.2022”. Sottolinea la ricorrente che, pertanto, alcuna decadenza poteva essere maturatarispetto a quella che non avevarappresentato una mutatio libelli, non avendo “variato” affatto il titolo giuridico della pretesa, né introdotto “modificazioni sostanziali”, ma una semplice emendatio , cioè la specificazione di elementi già insiti nella prospettazione originaria. 2.3 Il motivo è inammissibile, questa volta ai sensi dell’art. 360bis c.p.c. Il Tribunale aveva invero evidenziato, nel provvedimento qui impugnato, che la “questione” della clausola penale -che, peraltro, integrava la proposizione di un’autonoma domanda risarcitoria - era stata dedotta solo in sede di osservazioni e ciò integravapur sempre una mutatio libelli non consentita. Del resto, ammette la stessa ricorrente che, nell’istanza di insinuazione al passivo originaria, “non si era invece approfondita la causa petendi della pretesa avanzata”, cioè l’invocazione della violazione delle norme dell’art.1526 c.c. ovvero della mancata applicazione delle conseguenze giuridiche della clausola penale. Ritiene, cioè, la ricorrente che la spendita ditale “titolo”non fosse tardiva, perché avvenuta all’udienza avanti al G.D., ma sul punto, muovendo dall’apprezzamento affatto diverso della domanda rispetto a quello operato dallo stesso Tribunale. Si tratta pertanto di affermazioni, quelle spese dal Tribunale, coerenti con i principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte, di cui la parte ricorrente non ha neanche richiesto una revisione critica. Invero, è stato più volte affermato che la domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma 2, l.fall., nella fase che precede la formazione dello stato passivo non può essere modificata attraverso un ampliamento del "petitum" o una variazione della "causa petendi", ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di rinuncia parziale della pretesa(così, Sez. 1, Ordinanza n. 37802 del 27/12/2022; vedi anche: Cass. n. 2899/2022; Cass. n. 15702/2011;da ultimo anche: Sez. 1, Ordinanza n. 28152 del 2024; in tema di procedimento di opposizione allo stato passivo:cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 6279del 24/02/2022). Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato. Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, d