CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 02899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7275-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7275/2020 Numero sezionale 8833/2021 Numero di raccolta generale 2899/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]. OO. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] (97439910585), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso il decreto n. R.G. 2590/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con domanda tardiva del 13/01/2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alle OO.PP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna (di seguito “Ministero”), chiese l’ammissione al passivo della procedura di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., aperta nell’anno 2000 (di seguito “A.S.”) per l’importo di Euro 3.750.744,29 in via chirografaria, a titolo di ripetizione di indebito, avendo corrisposto tale somma (con riserva di ripetizione) in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma del 2005 provvisoriamente esecutiva, poi riformata dalla Corte d’appello di Roma nel 2011; successivamente, con le osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dai Commissari straordinari, depositate il 26/03/2019, il Ministero precisò che il credito, ancorché chirografario, doveva essere ammesso in prededuzione ex art. 111 l.fall., in quanto Ric. 2020 n. 07275 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -2- F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7275/2020 Numero sezionale 8833/2021 Numero di raccolta generale 2899/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 sorto in costanza di procedura, a fronte di un debito di restituzione contratto dall’A.S. (“debito di massa”). 1.1. All’udienza di verifica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice delegato negò l’ammissione del credito per le ragioni opposte dai Commissari, segnatamente: a) perché la domanda – nella sua versione definitiva del 26/03/2019 – era inammissibile in quanto tardiva, essendo stata presentata dopo il deposito del progetto di stato passivo; b) perché il Ministero aveva coltivato il credito in altra sede giurisdizionale impugnando la decisione del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’improcedibilità della medesima domanda proposta in via monitoria nei confronti dell’A.S. (e di altri soggetti). 1.2. Il Tribunale di Perugia ha accolto l’opposizione del Ministero e lo ha ammesso al passivo «in via chirografaria per l’importo di euro 3.750.744,29 oltre accessori, in prededuzione ai sensi degli artt. 111 e 111-bis» l.fall. respingendo le difese riproposte dalla procedura di A.S. ed osservando segnatamente: i) che la decadenza collegata al disposto dell’art. 93, co. 2, n. 4), l.fall. si riferisce alla «indicazione di un titolo di prelazione», mentre qui è in discussione solo la prededucibilità di un credito che sin dalla domanda originaria di ammissione al passivo del 13/01/2019 era stato indicato come debito contratto dalla procedura di A.S.; ii) che in ogni caso sarebbe «dirimente la considerazione che l’art. 96 l.f., al primo comma, dispone che in occasione dell’approvazione dello stato passivo “la dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione”» e quindi, anche a voler ritenere inammissibile la domanda integrativa del 26/03/2019, «ciò non precludeva al Ministero di riproporre la domanda come ha fatto mediante il ricorso in opposizione allo stato passivo. Ricorso che, ove occorra, si può interpretare o qualificare anche come un ricorso per insinuazione tardiva, in quanto com’è noto la distinzione fra i due procedimenti è più Ric. 2020 n. 07275 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -3- F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7275/2020 Numero sezionale 8833/2021 Numero di raccolta generale 2899/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 che altro nominale, mentre la disciplina, la finzione e gli effetti sono analoghi»; iii) che inoltre l’art. 111-bis l.fall. esclude la verifica per i crediti non contestati per collocazione e ammontare, quindi, poiché nel caso di specie non c’è stata contestazione nel merito sul debito “della massa”, ma solo eccezione di tardività in rito, il Ministero nemmeno avrebbe dovuto seguire l’iter ordinario di insinuazione al passivo; iv) che ancora, trattandosi di un debito della massa, come tale prededucibile e non contestato nel merito, «eventuali eccezioni di mero rito non possono ostacolare l’ammissione al passivo né comunque il soddisfacimento del credito»; v) che la pendenza di altro giudizio non preclude l’insinuazione al passivo, visto che «possono essere insinuati al passivo tanto i crediti la cui spettanza sia già accertata con sentenza passata in giudicato, quanto i crediti per i quali non sia intervenuta una sentenza analoga» (v. art. 96 co. 2 n. 3, l.fall.), fermo restando che «fra i due procedimenti simultaneamente pendenti non vi è piena coincidenza, in quanto con quello pendente davanti alla corte d’appello di Roma il Ministero persegue una pronuncia con efficacia di giudicato, laddove l’ammissione al passivo della procedura concorsuale non avrebbe analoga efficacia», a differenza dell’ammissione al passivo; vi) che comunque non c’è pericolo di doppio pagamento, in quanto l’eventuale estinzione del debito per adempimento può sempre essere eccepita. 1.3. Il Tribunale ha infine precisato che «per lo stesso credito spettano gli interessi e le spese a norma dell’art. 111-bis, comma terzo (ora secondo) della legge fallimentare». 1.4. L’A.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Ministero ha resistito con controricorso. 2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Ric. 2020 n. 07275 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -4- F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7275/2020 Numero sezionale 8833/2021 Numero di raccolta generale 2899/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Considerato che: 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 93, co. 3, n. 4) l.fall. e del principio della par condicio creditorum con riguardo alla prededuzione richiesta solo con l’integrazione dell’originaria domanda tardiva di ammissione al passivo, in chirografo, del credito per cui è causa (pacificamente sorto durante la procedura concorsuale a seguito di giudicato), presentata dopo il deposito del progetto di stato passivo e prima dell’udienza di verifica. 2.2. Il secondo mezzo denuncia analogamente la violazione o falsa applicazione degli artt. 96, co. 1 e 101, co. 4, l.fall. e del principio della par condicio creditorum. 2.3. Il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 93, 95 e 16 l.fall. e del principio del divieto di mutatio libelli. 2.4. Il quarto si duole ancora della violazione o falsa applicazione dell’art. 111 bis l.fall. e del principio della par condicio creditorum. 3. I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, vanno rigettati, con conferma della decisione impugnata, sia pure con parziale correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., nei termini che si vanno ad illustrare. 4. E’ in primo luogo certo che la regola posta dall’art. 93, co. 2, n. 4), l.fall. si riferisce solo alla «indicazione di un titolo di prelazione nonché la descrizione del bene sul quale si esercita, se questa ha carattere speciale» e che la sua inosservanza trova nel successivo comma 4 una specifica sanzione, la quale non è, come per altre ipotesi, l’inammissibilità del ricorso (che ne consente la riproposizione), bensì quella per cui «il credito è considerato chirografario». Ma nel caso in esame non è stato vantato alcun titolo di prelazione, poiché l’ammissione del credito è stata richiesta sempre al Ric. 2020 n. 07275 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -5- F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7275/2020 Numero sezionale 8833/2021 Numero di raccolta generale 2899/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 chirografo – salvo precisarne successivamente la natura prededucibile – sicché non vi è spazio per un’applicazione analogica o estensiva di quella regola, per ragioni non solo testuali e logiche, ma anche giuridiche. 4.1. Non può invero trascurarsi, sotto il profilo sostanziale, la tradizionale differenza tra prededuzione e privilegio, di recente rimarcata nel senso che «nelle procedure concorsuali la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededuzione - che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili - attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione» (Cass. 15724/2019). In tal senso si è detto che «il riconoscere un privilegio significa essenzialmente accertare la causa del credito da cui la prelazione assume collocazione in una situazione di concorso. Ed invero, secondo il dettato dall'art. 2745 c.c., il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito e l'allegazione, nonché l'accertamento, della singola causa di credito costituisce la causa petendi (ed il campo di indagine singolare e relativo) di ciascuna domanda volta al riconoscimento di un privilegio. L'addurre, quindi, la singola causa di credito (…) di fronte ad un'originaria generica domanda, pur non Ric. 2020 n. 07275 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -6- F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7275/2020 Numero sezionale 8833/2021 Numero di raccolta generale 2899/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 immutando il petitum introduce un campo di indagine di fatto del tutto nuovo, tale da incidere sulla novità della domanda» (v. Cass. 15702/2011 in motivazione). 4.2. Sotto il profilo processuale, poi, la recente evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite sulle nozioni di mutatio ed emendatio libelli, che ha reso ammissibile una modifica della domanda «con la prima memoria ai sensi dell'articolo 183, comma 6, c.p.c.» estesa anche ad uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), a condizione che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. Sez. U, 12310/2015 e 22404/2018), testimonia la maggior elasticità assunta dal sistema processuale in punto di mutatio libelli nell’ambito del giudizio di primo grado, con le scansioni processuali dettate dall’art. 183 c.p.c., poi estesa anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 9668/2021), ferma restando invece la disciplina dello ius novorum dettata nel giudizio di appello (Cass. Sez.U, 12310/2015; Cass. 27566/2017; Cass.535/2018, in motivazione) e, per quanto qui rileva, la specifica disciplina dettata dall’art. 99 l.fall. per il giudizio di opposizione allo stato passivo, di natura pacificamente impugnatoria, sia pure non totalmente assimilabile all’appello (Cass. 22765/2012, 24972/2013, 3110/2015, 24489/2016, 26225/2017, 11366/2018, 27902/2020, 21991/20121), ed in particolare il disposto dell’art. 99, co. 2, n. 3), l.fall., per cui il ricorso deve contenere «l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni».. 5. Ed invero è proprio con riguardo alla fase del giudizio di opposizione allo stato passivo che si registra il consolidato orientamento di questa Corte in base al quale, per il principio dell'immutabilità della domanda derivante dalla sua natura impugnatoria, non è consentita l’immutazione del thema disputandum – con allegazione di fatti diversi da Ric. 2020 n. 07275 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -7- F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7275/2020 Numero sezionale 8833/2021 Numero di raccolta generale 2899/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 quelli dedotti in sede di verifica del passivo – anche se, non operando la preclusione ex art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum, sono invece consentite le nuove eccezioni del curatore, l’allegazione di nuovi mezzi di prova ed anche la emendatio libelli, con esclusione delle domande nuove e di quelle riconvenzionali della procedura (cfr. Cass. 21490/2020, 27902/2020, 9074/2018, 26225/2017, 22006/2017, 19003/2017, 1857/2015, 7278/2013, 8929/2012). 5.1. Peraltro, anche con riguardo alla fase dell’opposizione allo stato passivo, a fronte dell’orientamento per cui «ove l'indicazione del titolo del privilegio venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità» (Cass. 1331/2017) si registrano non poche pronunce nelle quali invece si afferma che «la richiesta, in sede di opposizione, di un diverso privilegio non costituisce domanda nuova, in quanto la collocazione del credito discende direttamente dalla legge in relazione alla causa e, quindi, non deve essere oggetto di specifico "petitum"» (Cass.6800/2012, 12527/1992, 11230/1994). 5.2. Sempre in tema di giudizio di opposizione allo stato passivo, è stato infine affermato, per quanto rileva in questa sede, che proprio in ragione della sua natura impugnatoria e del principio dell'immutabilità della domanda, «non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo», con la conseguenza che è «inammissibile la richiesta di riconoscimento della prededucibilità del credito, insinuato originariamente in via privilegiata, implicando tale richiesta l'introduzione nel giudizio di un diverso tema di discussione e d'indagine, in quanto credito privilegiato e credito prededucibile hanno presupposti differenti» (Cass. 5167/2012). 6. Così ricostruito il quadro del tema in disamina, è decisivo il fatto che, nel caso di specie, il Ministero abbia ab origine esplicitato che il Ric. 2020 n. 07275 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -8- F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7275/2020 Numero sezionale 8833/2021 Numero di raccolta generale 2899/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 credito insinuato era sorto nel corso della procedura di A.S., a titolo di ripetizione di indebito generato dalla riforma, in danno della procedura, di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, cui il Ministero aveva dato esecuzione in favore dell’A.S., con riserva di ripetizione. Pertanto, la successiva precisazione, dopo il deposito del progetto di stato passivo ma prima dell’udienza di verifica, della prededucibilità del credito insinuato al passivo integra una semplice specificazione in diritto dell’originaria domanda – da correlare all’art. 93, co. 3 n. 3) l.fall., che richiede «la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda», e all’art. 95, co. 2, ult. parte, l.fall. per cui possono essere depositati «osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza» – o, a tutto voler concedere, una sua ammissibile emendatio, ma non già una inammissibile mutatio libelli, poiché è pacifico che i fatti costitutivi della prededuzione ex art.111 l.fall. (l’essere cioè il credito sorto “in occasione” della procedura) erano stati tempestivamente allegati nella domanda, mancando solo una loro formale “traduzione” giuridica. 6.2. E’ inoltre significativo che, in base all’art. 95, co. 3, l.fall., il giudice delegato «decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati», per cui è all’udienza di verifica che il thema decidendum si cristallizza, secondo il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (fatte salve le eccezioni rilevabili d’ufficio), anche all’esito del contraddittorio incrociato anche con tutti gli altri creditori, legittimati ad interloquire sulle domande proposte (e successivamente ad impugnare la decisione giudiziale, come il curatore). Può quindi concludersi, anche alla luce del recente insegnamento nomofilattico sopra richiamato (Cass. Sez. U, 12310/2015 e Ric. 2020 n. 07275 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -9- F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7275/2020 Numero sezionale 8833/2021 Numero di raccolta generale 2899/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 22404/2018), che il principio di immutabilità della domanda, riferito alla fase di verifica sommaria dei crediti, si traduce nella necessità che la domanda resti comunque ancorata alla vicenda sostanziale dedotta con il ricorso ex art. 93 l.fall. 6.3. Non potrebbe infatti invocarsi il diritto dei creditori di “confidare” nella assoluta immutabilità delle domande riepilogate nel progetto di stato passivo, avendo essi l’onere non solo di esaminarne il contenuto, ma anche di prendere conoscenza delle eventuali osservazioni e produzioni integrative e di partecipare all’udienza di discussione dello stato passivo, ove, nel contraddittorio con il curatore e gli altri ricorrenti, è possibile che le domande medesime vengano precisate e integrate all’interno del perimetro tracciato dai dai fatti allegati. 6.4. Come detto, le ulteriori e più rigide preclusioni scattano solo nella successiva fase dell’opposizione allo stato passivo, la cui diversità di regime rispetto al procedimento di verificazione dei crediti si giustifica poiché questo è caratterizzato da sommarietà della cognizione, speditezza dell'istruttoria e non obbligatorietà dell'assistenza tecnica del creditore, a differenza del successivo giudizio di opposizione, avente natura di giudizio a cognizione piena (Cass. 14364/2012). 7. E’ sulla base di tali ragioni, piuttosto che di quelle erronee (lett. ii) o non decisive (lett. iii e iv) addotte dal giudice a quo e sopra riepilogate al punto 1.2 , che va confermata la decisione impugnata. 8. Quanto agli interessi richiesti solo in sede di opposizione allo stato passivo, e perciò oggetto del secondo motivo, si può affermare, alla luce dell’insegnamento di Cass. Sez. U, 6060/2015, che non si tratti di una domanda nuova, bensì di una componente della domanda già azionata, Ric. 2020 n. 07275 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -10- F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7275/2020 Numero sezionale 8833/2021 Numero di raccolta generale 2899/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 perché, in caso di indebito oggettivo (come qui la restituzione della somma pagata in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva poi riformata in appello) l’art. 2033 c.c. prescrive che gli interessi spettano «dal giorno del pagamento se chi l’ha ricevuto era in mala fede o dal giorno della domanda se era in buona fede». 8.1. Sul punto il tribunale si limita ad ammettere il credito di euro 3.750.744,29 «oltre accessori», facendo riferimento in motivazione all’art. 111-bis – «comma terzo (ora secondo)» – l.fall., ma senza esplicitare i termini della relativa domanda. A pag. 4 del ricorso si legge peraltro che in sede di opposizione allo stato passivo erano stati chiesti gli interessi «dal 28.9.2006» (la sentenza di primo grado è del 2005, il pagamento evidentemente è avvenuto nel 2006, la sentenza d’appello è del 2011). In ogni caso, in assenza di mala fede, gli interessi potrebbero decorrere solo dalla domanda, ma tale aspetto – che non ha costituito oggetto del contendere – potrà essere verificato in concreto, in sede di pagamento del credito prededucibile. 9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo. 10. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ric. 2020 n. 07275 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -11- F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7275/2020 Numero sezionale 8833/2021 Numero di raccolta generale 2899/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 07275 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -12-